Notificazione a mezzo del servizio postale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 agosto 2021| n. 22983.

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza attraverso l’indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l’eventuale indicazione erronea dell’interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l’agente postale abbia tuttavia individuato nell’edificio l’esatto appartamento. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la CTR aveva correttamente desunto dall’attività materiale posta in essere dall’agente postale la circostanza che egli, pur in assenza dell’indicazione sulla raccomandata e sul piego del numero dell’interno dell’appartamento in cui abitava il contribuente, lo aveva esattamente individuato e, pertanto, dichiarato esenti da vizi le operazioni notificatorie).

Ordinanza|17 agosto 2021| n. 22983. Notificazione a mezzo del servizio postale

Data udienza 20 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Iscrizione ipotecaria – Comunicazione preventiva – Notifica dell’avviso ex art. 140 cpc – Formalità da espletarsi per la legittimità del procedimento – Sussistenza – Irrilevanza della mancata indicazione dell’interno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8656-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore por tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1399/2017 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 11/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1399/6/2017, depositata l’11 ottobre 2017, della CTR del Piemonte, che aveva confermato la legittimita’ della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo rilevato la correttezza della notifica del prodromico avviso di accertamento.
L’Agenzia delle entrate ha svolto difesa con controricorso.

Notificazione a mezzo del servizio postale

CONSIDERATO

che:
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere i giudici regionali escluso che l’omessa indicazione dell’interno dell’abitazione costituisse nullita’ della notificazione dell’avviso disposta a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza.
Il ricorrente individua il fatto decisivo nell’allegazione prospettata sin dal primo grado, secondo la quale il contribuente ha la residenza – come da certificato relativo – in (OMISSIS) e non al (OMISSIS), di guisa che il riferimento operato dal decidente ai precedenti di legittimita’ che concernono l’ipotesi in cui il certificato di residenza non menzioni l’interno risulterebbe estraneo alla questione dibattuta. Deduce che presumibilmente il postino avrebbe inserito il plico nelle cassette di (OMISSIS), mentre la sua cassetta postale e’ collocata sul lato opposto al civico (OMISSIS)
3. Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4), ex articolo 360 c.p.c., n. 4), per carenza motivazionale, avendo la CTR apoditticamente affermato che l’omessa indicazione del numero interno non ha implicato la notifica presso un luogo diverso dal domicilio effettivo del contribuente, non considerando la difformita’ tra certificato storico di residenza e indirizzo di notifica.
Si assume che risulta inidonea, ai fini della sufficienza motivazionale, l’argomentazione secondo la quale l’ufficio ha dimostrato di aver effettuato regolarmente la notifica dell’avviso a mezzo del servizio postale ai sensi di legge, la quale si e’ perfezionata per compiuta giacenza.

 

Notificazione a mezzo del servizio postale

4. Le censure, che possono essere unitariamente scrutinate, non superano il vaglio di ammissibilita’ e comunque sono infondate.
4.1 Invero, l’omesso esame delle allegazioni difensive – quale la presenza di un interno oltre al numero civico – in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, in quanto il “fatto storico” rappresentato risulta essere stato preso in considerazione dal giudice.
Cio’ posto e ribadito che la parte che denuncia il vizio motivazionale, sub specie di omesso esame del fatto decisivo, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo che si assume non esaminato, intendendosi per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex articolo 2697 c.c., od anche un fatto secondario, purche’ controverso e decisivo, appare evidente che il primo motivo non risponda ai canoni sopra indicati.
In particolare risulta errata la stessa tipologia di vizio del primo motivo, giacche’ propone una quaestio iuris – rilevanza dell’identificativo dell’interno – laddove il motivo di cui al n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., riguarda il difetto di esposizione delle ragioni di fatto atte ad incidere decisivamente sul giudizio di merito.
4.2 In ogni caso, come emerge chiaramente dalla decisione impugnata la notifica dell’avviso avveniva presso l’indirizzo del contribuente ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 8, e dell’articolo 140 c.p.c., depositando il piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna, seguito dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario di avvenuto deposito in busta chiusa; busta che non veniva ritirata, sicche’ la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ” per compiuta giacenza”.
Nell’avviso di ricevimento si dava atto delle eseguite formalita’: – affissione di avviso di giacenza alla porta di casa, deposito del piego presso l’ufficio postale, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, il quale datato e sottoscritto dall’agente postale veniva restituito al mittente con annotazione in calce dei motivi della restituzione.
Dalla descrizione delle formalita’ eseguite dall’agente postale si evince con chiarezza che l’omessa indicazione sulla raccomandata e sul piego del numero identificativo dell’interno non ha determinato alcun vizio delle operazioni notificatorie. Nella fattispecie la sentenza impugnata, con valutazione di merito sulla ricostruzione dell’attivita’ materiale compiuta dall’agente postale, immune dai vizi logici lamentati dalla ricorrente, ha ritenuto che effettivamente si dovesse presumere che l’agente postale avesse esattamente individuato l’interno in cui abitava il contribuente attraverso il citofono o attraverso la targa sull’uscio o attraverso informazioni apprese in loco, poiche’ aveva affisso l’avviso di giacenza sulla porta di casa e perche’ se l’agente postale non avesse rinvenuto sul campanello o nella cassetta delle lettere il nominativo del destinatario avrebbe proceduto secondo le formalita’ della irreperibilita’ assoluta e non secondo le forme della irreperibilita’ relativa (seguite nella specie).

 

Notificazione a mezzo del servizio postale

E del resto, questa Corte ha affermato l’irrilevanza dell’indicazione dell’interno dell’abitazione, una volta che sia stata correttamente individuata la residenza attraverso l’indicazione della via e del numero civico (Cass. n. 2884 del 2005; Cass. pen. N. 34919 del 2011). Per consentire l’individuazione del domicilio, come della residenza o anche della semplice dimora, e’, infatti, ampiamente sufficiente a tutti i fini – penali, civili, amministrativi, tributari – l’indicazione della via e del numero civico.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con aggravio di spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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