Notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 settembre 2022| n. 26963.

Notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto

In tema di notificazioni degli atti processuali, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono pur sempre nell’ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. civ. Ne consegue che la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto dall’opposto ai sensi dell’art. 638 cod. proc. civ., bensì presso la sua residenza personale, è viziata non già da inesistenza, ma da nullità e, in quanto tale, sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell’opposto medesimo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello, nel confermare la statuizione di prime cure, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’odierno ricorrente sul rilievo che, da un lato, il relativo atto di citazione era stato notificato presso la residenza dell’opposto e non presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 638 cod. proc. civ., e dall’altro, che la successiva notifica dell’atto era stata effettuata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 641 cod. proc. civ.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 13 giugno 2019, n. 15946; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916; Cassazione, sezione civile I, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22113).

Ordinanza|14 settembre 2022| n. 26963. Notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento monitorio – Notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo – Non esecuzione presso il domicilio eletto dall’opposto ai sensi dell’art. 638 c.p.c. – Esecuzione presso la sua residenza personale – Notificazione nulla e non inesistente – Sanabilità per effetto della costituzione in giudizio dell’opposto medesimo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29369/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocata (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 918/2021 del TRIBUNALE DIE TERMINI IMERESE, depositata il 23/9/2021;
udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE, nell’adunanza in camera di consiglio del 16/6/2022.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello del (OMISSIS) ed ha, quindi, confermato la sentenza con la quale il giudice di pace, accogliendo l’eccezione sollevata in giudizio dall’opposto (OMISSIS), aveva dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’appellante sul rilievo che a un lato, il relativo atto di citazione era stata notificato presso la residenza del (OMISSIS) e non presso il domicilio eletto ai sensi dell’articolo 638 c.p.c., mentre, dall’altro lato, la successiva notifica dello stesso atto era stata effettuata oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’articolo 641 c.p.c..
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che:
– la notifica dell’atto di opposizione, per il combinato disposto degli articoli 638 e 645 c.p.c., dev’essere necessariamente eseguita nel luogo e presso la persona indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo; – la notifica, effettuata personalmente all’opposto e non presso il domicilio eletto, e’ inesistente; ha ritenuto che il giudice di pace aveva correttamente dichiarato, non sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 650 c.p.c., l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta.
1.3. Il (OMISSIS), con ricorso notificato in data 12/11/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come risulta dalla relazione in atti, il 27/9/2021.
1.4. (OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato il 9/12/2021, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilita’ del ricorso per inesistenza della notifica telematica dello stesso in quanto eseguita includendo un file “non apribile”, e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso e’ infondata. L’irritualita’ della notificazione del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata, infatti, non ne comporta la nullita’ se la consegna dello stesso ha comunque prodotto – come (in difetto di risultanze che depongano senz’altro in senso contrario) inequivocamente emerge nel caso in esame a fronte della notificazione di un articolato controricorso – il risultato della sua conoscenza e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. SU n. 23620 del 2018; Cass. n. 20625 del 2017; Cass. n. 20214 del 2021).
3.1. Con il proprio primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato che la notifica dell’atto di opposizione doveva essere necessariamente effettuata, per il combinato disposto degli articoli 638 e 645 c.p.c., nel luogo e presso la persona indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo pena l’inesistenza della stessa e l’inammissibilita’ dell’opposizione, senza considerare che la notifica dell’opposizione era avvenuta personalmente a mani proprie di (OMISSIS) e che, in seguito a tale notificazione, quest’ultimo si era costituito in giudizio ed aveva resistito alla domanda avversaria, sia pur evidenziando l’irregolarita’ della notifica ricevuta.
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo, esposti congiuntamente al primo, il ricorrente, lamentando, rispettivamente, la violazione degli articoli 137, 138, 638 e 645 c.p.c. e la violazione degli articoli 157, 158 e 160 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato inesistente la notifica dell’atto di opposizione affermando in quanto non eseguita nelle forme previste dagli articoli 638 e 645 c.p.c., senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la notifica e’ inesistente solo nel caso in cui a stessa manchi dei suoi elementi costitutivi, come la trasmissione e la consegna dell’atto, mentre ogni altra difformita’ ricade nella categoria della nullita’, che, pero’, a norma dell’articolo 156 c.p.c., non puo’ mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e’ destinato.
3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno affermato il principio, senz’altro applicabile anche alla notificazione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il luogo in cui la notificazione dell’atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa sicche’ i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c..
3.2. Questa Corte, del resto, ha ritenuto che: – la notifica dell’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziche’ presso il difensore costituito nella fase monitoria, e’ viziata da nullita’ e non da inesistenza, sicche’ puo’ ordinarsene la rinnovazione, ex articolo 291 c.p.c., che va eseguita comunque presso quest’ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso (Cass. n. 22113 del 2015); – l’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo notificato a soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato e’ viziato da nullita’ (articolo 163 c.p.c., n. 2 e articolo 645 c.p.c., n. 1), a meno che, a norma dell’articolo 164 c.p.c., comma 3, il ricorrente in sede monitoria non si sia costituito in giudizio, cosi’ sanando ex tunc il vizio di nullita’ e, con essa, la correlata inammissibilita’ dell’opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione (Cass. n. 15946 del 2019).
3.2. La sentenza impugnata, pertanto, li’ dove ha ritenuto che la notificazione dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo eseguita non presso il domicilio eletto dall’opposto ai sensi dell’articolo 638 c.p.c., ma presso la residenza personale dello stesso, era giuridicamente inesistente, escludendo ogni rilievo sanante (rispetto a tale notifica, eseguita, come emerge dalla sentenza di primo grado, il 21/4/2018, e quindi nel rispetto termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 12/3/2018) alla costituzione nel giudizio d’opposizione da parte di quest’ultimo (solo perche’ effettuata in conseguenza di una seconda ma tardiva notifica presso il domicilio eletto dello stesso atto: come se quest’ultima fosse stata la sola e, come tale, rilevante ai soli fini previsti dall’articolo 650 c.p.c.), non si e’, evidentemente, attenuta al principio esposto e dev’essere, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Termini Imerese che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Termini Imerese che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

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