Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27250

La massima estrapolata:

Ai fini della validità della notifica a mezzo pec, la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario (RAC) è requisito indispensabile della stessa a pena di invalidità in quanto, fino a prova contraria, è l’unico mezzo idoneo a comprovare che l’invio mediante posta elettronica sia andato a buon fine.

Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27250

Data udienza 22 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22430/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata 1. 24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex articoli 2 e 3, (OMISSIS) adiva la Corte d’Appello di Roma per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento amministrativo, definito con sentenza di rigetto (n. 562/2012)del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2012, durato complessivamente 18 anni.
La Corte d’Appello di Roma, con decreto n. 1591/2016, statuiva l’inammissibilita’ del ricorso poiche’ tardivo: ad avviso della Corte, considerato che il ricorso era stato presentato il 24.2.2014, ad oltre due anni di distanza dal deposito della sentenza, doveva ritenersi “inverosimile” che il ricorrente, cui pure era stato inviato avviso di deposito della sentenza via pec, non avesse avuto notizia della decisione che lo riguardava in tempo utile per evitare la decadenza.
Avverso detto decreto propone ricorso (OMISSIS).
Il Ministero della Giustizia non ha svolto, nel presente giudizio, attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4, nonche’ dell’articolo 136 c.p.c., articoli 39 e 136 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale rilevato l’invalidita’ della comunicazione della cancelleria mancante della prova di avvenuta notificazione.
Il motivo e’ fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto la tardivita’ del ricorso per equo indennizzo, sulla base del fatto che la sentenza del Consiglio di Stato che ha definito il procedimento presupposto risulta depositata il 2.2.2012 mentre il ricorso per equa riparazione e’ stato presentato il 24.2.2014 ed ha pertanto ritenuto “inverosimile” che il ricorrente medesimo non abbia avuto notizia della decisione che lo riguardava in prossimita’ del deposito e comunque in tempo utile per evitare la decadenza L. n. 89 del 2001, ex articolo 4.
La Corte ha inoltre ritenuto che, seppure risultava la mancata prova della consegna dell’avviso di pubblicazione della sentenza all’avv. (OMISSIS), doveva ritenersi che l’avviso fosse stato consegnato al secondo difensore, “stante il tenore dell’attestazione di cancelleria in atti”.
Conviene premettere che in tema di irragionevole durata del processo, il termine della domanda di riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 4, decorre solo da quando la parte ha avuto (effettiva) conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio presupposto (nella specie, solo dalla comunicazione e non dal deposito della sentenza di cassazione), valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l’interessato conosca il “dies a quo”. (Cass. 21294/2015). Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur rilevando che mancava la prova dell’avvenuta consegna dell’avviso di deposito della sentenza, ha affermato la tardivita’ del ricorso, ritenendo di poter comunque presumere l’avvenuta conoscenza della sentenza in capo all’odierno ricorrente.
Tale statuizione non e’ conforme a diritto.
Ed invero, avuto riguardo alle comunicazioni tramite Pec, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico e’ pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. 26773/2016).
Di conseguenza, perche’ la comunicazione via Pec ad opera della cancelleria possa dirsi perfezionata e’ necessario che essa sia corredata dall’attestazione di ricezione del procuratore, attestazione che nel caso di specie difettava, mentre l’unico elemento certo era costituito dall’attestazione della Segreteria del Consiglio di Sato, datata 4.2.2014 della mancata ricezione della comunicazione via PEC dell’avviso di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio presupposto.
Il ricorso va quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvedera’ alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.
Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Avv. Renato D’Isa

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