Corte di Cassazione, civile,
Sentenza|3 maggio 2022| n. 13857.

Notaio e le attività necessarie per l’indagine sulla volontà delle parti.

Il notaio è obbligato a svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutte le attività necessarie per l’indagine sulla volontà delle parti, al fine di dirigere la compilazione dell’atto nel modo più congruente rispetto a tale accertamento, sicché è soggetto a sanzione disciplinare nel caso in cui, richiesto di stipulare un atto di liberalità, stipuli di fatto una compravendita con contestuale remissione del debito del prezzo da parte del venditore, senza avvertire le parti degli eventuali rischi in termini di stabilità dell’atto e di certezza giuridica degli effetti conseguiti.

Sentenza|3 maggio 2022| n. 13857. Notaio e le attività necessarie per l’indagine sulla volontà delle parti

Data udienza 9 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – NOTAIO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26785/2019 proposto da:
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI PESARO URBINO, IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ccntroricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO CORTE APPELLO ANCONA;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal. Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino ricorre per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’appello di Ancona 5 febbraio 2019, n. 208. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della Commissione amministrativa regionale di disciplina Marche-Umbria, ha dichiarato il notaio (OMISSIS) responsabile per la violazione dell’articolo 47 codice deontologico, per avere utilizzato lo strumento della scrittura privata in modo sistematico invece dell’atto pubblico, applicandogli la sanzione della censura; la Corte d’appello ha respinto per il resto il ricorso, dichiarando il notaio (OMISSIS) non responsabile della violazione dell’articolo 47, comma 2 della Legge Notarile, in relazione alla stesura di circa cinquanta atti di compravendita, in forma pubblica e alla presenza di testimoni, atti nei quali la parte venditrice aveva dichiarato la remissione a favore della parte acquirente del prezzo della compravendita, pur concordato nell’atto.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:
Il ricorso e’ basato su un motivo che denuncia, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, “violazione dell’articolo 1362 c.c. e articolo 112 c.p.c., avendo il giudice omesso qualsivoglia pronuncia in relazione alla dedotta violazione dell’articolo 47 della Legge Notarile, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in particolare omesso esame della violazione dell’articolo 47 della legge notarile”: la Corte d’appello ha omesso di esaminare l’oggetto specifico del giudizio, che non aveva la finalita’ di verificare la validita’ degli atti oggetto di contestazione rogati dal notaio (OMISSIS), ma quella di contestare al notaio la violazione dell’articolo 47 della Legge Notarile, non avendo il notaio svolto in modo esatto e concreto quella funzione di adeguamento che la legge pone a suo carico quale dovere principale del proprio ufficio; il notaio ha infatti consentito che venissero stipulati atti di compravendita nei quali la parte venditrice, dopo avere ceduto alla parte acquirente la proprieta’ di un immobile, ha uno acto e in termini contestuali rinunciato espressamente, con dichiarazione raccolta nello stesso atto dal notaio rogante, alla percezione del corrispettivo maturato per effetto della compravendita; il notaio non ha cosi’ adeguato in maniera corretta la volonta’ delle parti all’atto in concreto stipulato, ponendo in essere un atto rispetto al quale egli non era in grado di garantire la certezza degli effetti giuridici tipici.
Il motivo e’ fondato. La Corte d’appello, nel confermare la decisione della Commissione amministrativa regionale, ha affermato, esaminando l’atto di “compravendita con remissione del debito” allegato agli atti, che la compravendita si e’ realizzata, con l’avverarsi degli effetti giuridici propri del contratto stipulato, appunto di compravendita, le cui obbligazioni sono distinte rispetto a quelle derivanti dalla, pur contestuale, remissione del debito che rappresenta un diverso negozio unilaterale recettizio, con la conseguenza che lo schema negoziale posto in essere non creerebbe incertezza giuridica.
In tal modo la Corte d’appello – come ha sottolineato il ricorrente si e’ limitata a esaminare l’atto rogato e i negozi in esso contenuti senza affrontare la questione della eventuale violazione dell’articolo 47 della Legge Notarile, che, nel prescrivere che il notaio “indaga la volonta’ delle parti e sotto la propria direzione e responsabilita’ cura la compilazione integrale dell’atto”, impone al notaio il cosiddetto dovere di adeguamento, dovere che si sostanzia nel compimento di tutte le attivita’ necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il notaio deve porre in essere, “in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari per l’indagine sulla volonta’ delle parti (da svolgere, in maniera approfondita e completa, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli) e per la direzione della compilazione dell’atto nel modo piu’ congruente alla accertata volonta’ delle parti” (cosi’ Cass. n. 13185/2016). Attivita’ di indagine della volonta’ delle parti che deve portare al conseguimento di un atto idoneo che garantisca la parte e, al tempo stesso, assicuri la serieta’ e la certezza degli atti giuridici (v., al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo del notaio di procedere, previamente alla stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, alle cosiddette visure catastali e ipotecarie, ove si e’ appunto sottolineato che tale obbligo “rientra nei suoi doveri professionali ed e’ teso ad assicurare la serieta’ e la certezza degli atti giuridici”, cosi’ Cass. n. 7127/1987).
Nel caso in esame, gli atti rogati dal notaio – che pure il controricorrente sottolinea non essere stati medio tempore oggetto di impugnazione – non erano idonei a garantirne la certezza in quanto potenzialmente impugnabili, trattandosi di compravendite ove la volonta’ delle parti era evidentemente quella di compiere un atto di liberalita’, in tal modo esposte ad essere oggetto di impugnative di nullita’ per simulazione, eventualita’ che il notaio (OMISSIS) non ha d’altro canto provato di avere segnalato alle parti.
II. Il ricorso va pertanto accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Ancona, che decidera’ la causa attenendosi al seguente principio di diritto: “il cosiddetto dovere di adeguamento di cui all’articolo 47 della Legge Notarile, che si sostanzia nel compimento di tutte le attivita’ necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il notaio deve porre in essere, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari per l’indagine sulla volonta’ delle parti e per la direzione della compilazione dell’atto nel modo piu’ congruente alla accertata volonta’ delle parti, comporta che l’atto redatto dal notaio garantisca la parte, assicurando la serieta’ e la certezza degli atti giuridici”.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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