Lesioni per caduta da bicicletta causate da un avvallamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 maggio 2022| n. 13729.

Lesioni per caduta da bicicletta causate da un avvallamento.

In tema di sinistro stradale non può affermarsi che la condotta del danneggiato integri di per sé il caso fortuito perché l’avvallamento era percepibile per dimensione e per l’orario mattutino in cui era avvenuto il sinistro poiché, diversamente ragionando, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni “risorgendo” la custodia. Deve quindi essere riconosciuta la responsabilità per cose in custodia del Comune per danni a persone e cose dovute ad una caduta in un avvallamento certamente preesistente e potenzialmente pericoloso a meno che non provi che si fosse appena creato (Fattispecie relativa a lesioni per caduta da bicicletta causate da un avvallamento già presente sulla sede stradale con perdita del controllo del mezzo e caduta a terra).

Ordinanza|2 maggio 2022| n. 13729. Lesioni per caduta da bicicletta causate da un avvallamento

Data udienza 19 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Cose in custodia – Danno da caduta dalla biciletta per avvallamento sulla strada – Riconoscimento – Condotta del danneggiato – Art. 2051 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20909-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS), Pec. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) e con i medesimi domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata l’08/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.

CONSIDERATO

che:
1. (OMISSIS), con atto di citazione notificato in data 21/12/2016, convenne, davanti al Tribunale de L’Aquila, l’Amministrazione Provinciale per sentir accertare la responsabilita’ di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 c.c., e/o dell’articolo 2043 c.c., per un incidente subito in data (OMISSIS) mentre percorreva in bicicletta la (OMISSIS) quando, a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, perse il controllo del mezzo e cadde a terra, riportando lesioni alla persona e al mezzo.
L’Amministrazione convenuta si costitui’ eccependo la mancanza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, l’assenza di nesso causale e la responsabilita’ esclusiva del danneggiato.
2. Il Tribunale adito, espletate prove per testi, con sentenza n. 33 del 25/1/2019, rigetto’ la domanda, sostenendo che, pur essendo stato provato il nesso causale tra l’avvallamento e la caduta, quest’ultima doveva ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente del danneggiato, essendo la presenza di sconnessioni su una strada extraurbana una situazione non eccezionale e quindi prevedibile dall’utente.
3. La Corte d’Appello de L’Aquila, adita dal (OMISSIS), con sentenza n. 22 dell’8/1/2020, ha rigettato l’appello, confermando, per quanto ancora qui di interesse, che, dovendosi sussumere la fattispecie sotto l’articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento, integrando il fortuito, considerate le circostanze di tempo (h 13,20 di un giorno d’estate) e di luogo (strada con avvallamenti assolutamente evidenti) e la circostanza che il danneggiato fosse alla guida di una bicicletta da corsa, il che gli avrebbe richiesto una particolare prudenza. La Corte ha ritenuto che non potesse riscontrarsi il necessario sforzo di diligenza nel comportamento del (OMISSIS) finalizzato ad evitare l’avvallamento stradale che era del tutto visibile, come confermato anche dai rilievi di c.c., e non necessitante di alcuna segnalazione.
4. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito l’Amministrazione Provinciale de L’Aquila, con controricorso.
5. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c..
La proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.
Il ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO

che:
1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 1.1 Il ricorso e’ fondato. A seguito delle pronunce che vengono di seguito citate, questa Suprema Corte ha rivalorizzato l’obbligo di custodia ponendo a carico del custode la prova del fortuito in termini piu’ rigorosi che in passato.
Si consideri Cass., 6-3 ord. 23 gennaio 2019 n. 1725, secondo la quale il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita; il caso fortuito, pertanto, sara’ integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
A sua volta Cass., 3, ord. 29 gennaio 2019 n. 2345 rileva che e’ necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa e’ intrinsecamente pericolosa, quanto di piu’ il possibile pericolo e’ prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto piu’ e’ l’efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la responsabilita’ del custode.
Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di provare l’esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi.
Cass., 2, n. 456 del 2021 da ultimo conferma che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe’ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilita’ ed eccezionalita’.
A questo indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuita’, la sentenza non appare conforme in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per se’ il caso fortuito perche’ l’avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l’orario in cui era avvenuto il sinistro.
Cio’ non toglie che, alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il Comune avrebbe dovuto prevenire l’avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato.
Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perche’ gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni “risorgendo” la custodia.
Si nota ad abundantiam che il giudice di merito non si e’ neppure avvalso del rilievo tipico della notevole precedente frequentazione del luogo – da parte del danneggiato – che lo rende ben noto a chi lo percorre.
2. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello de L’Aquila per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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