Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17246.

Massima estrapolata:

Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo.

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17246

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Lesioni personali – Dichiarazioni della p.o. – Riscontri medici – Legittima difesa – Configurabilità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca – Presidente

Dott. DE GREGORIO Edoardo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/11/2017 della Corte di Appello di Roma;
visti gli. atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza – emessa il 29/11/2017 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di 3 mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 582 c.p., per avere cagionato a (OMISSIS) lesioni personali, guaribili in 25 giorni, colpendolo con calci e pugni.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo tre motivi.
2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutatone di attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, che, oltre ad essere portatrice di interessi economici, in quanto costituita parte civile, risulta riscontrata dalle dichiarazioni delle testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS), che sono rispettivamente la compagna e la madre del (OMISSIS), e quindi non disinteressati; anche il riscontro fornito dai referto del medico non sarebbe sufficiente, non considerando altresi’ il certificato del PS attestante le lesioni subite dallo stesso (OMISSIS) quel giorno, ed il procedimento pendente nei confronti del (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 582, 594 e 612 c.p.; la mancata valorizzazione di tali elementi avrebbe altresi’ violato, il principio del ragionevole dubbio, non avendo la Corte di Appello considerato le ipotesi alternative emerse in dibattimento.
2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche in via putativa, essendo stato dedotto, con l’appello, che le lesioni erano riconducibili allo scontro fisico con il (OMISSIS), ed alla conseguente necessita’ di difendersi.
2.3. Con un terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p.: lamenta una motivazione apparente, non avendo verificato la’ sussistenza delle cause ostative al riconoscimento della norma, ed illogica, nella parte in cui, pur essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e’ stata esclusa la particolare tenuita’ del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ inammissibile, perche’, oltre ad essere generico, limitandosi a contestazioni assertive ed a richiami giurisprudenziali astratti e non calibrati sulla fattispecie concreta, ed a proporre doglianze non consentite, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, e’ altresi’ manifestamente infondato.
Nel rammentare che le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, che, in motivazione, ha altresi’, precisata come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puo’ essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi), va evidenziato che ja semenza impugnata ha affermato la responsabilita’ penale del (OMISSIS) sulla base non soltanto delle dichiarazioni della persona offesa,. ritenute attendibili perche’ coerenti e dettagliate, ma altresi’ sui riscontri forniti dalle certificazioni sanitarie attestanti le lesioni e dalle dichiarazioni della compagna ( (OMISSIS)) e della madre ( (OMISSIS)) del (OMISSIS), che hanno assistito alla colluttazione; elementi dei quali, peraltro, non viene dedotta una inattendibilita’ specifica.
Ed anzi, proprio gli elementi dedotti dai ricorrente – il certificato del Pronto Soccorso attestante le lesioni subite dallo stesso (OMISSIS) quel giorno, ed il procedimento pendente nei confronti de (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 582, 594 e 612 c.p., lungi dal privare di credibilita’ la versione della persona offesa, corroborano la ricostruzione accertata, secondo cui le lesioni personali cagionate al (OMISSIS) sono state provocate proprio nell’ambito di una colluttazione con quest’ultimo; la reciprocita’ delle offese, – del resto, non oblitera l’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, ne’ esclude la rilevanza penale del fatto.
2. Il secondo motivo, con cui si lamenta t’omesso riconoscimento della legittima difesa, e’ inammissibile.
Al riguardo, va innanzitutto rammentato che, in tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione (Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, F, Rv. 277154; Sez. 5, n. 31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352); invero, nel caso di aggressioni reciproche, puo’ essere riconosciuta ad uno dei contendenti l’esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un offesa che, per essere diversa e piu’ grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez., 5, n. 36143 del 11/04/2019, Lepre, Rv. 277030).
Nel caso in esame, la legittima difesa, pure invocata dall’appellante, e’ stata esclusa dalla Corte territoriale sul rilievo assorbente che l’imputato, lungi dal sottrarsi al diverbio con un commodus discessus,ha invece minacciato il (OMISSIS) e lo ha violentemente colpito.
In altri termini, nel ribadire che non a configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilita’ di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441), nella fattispecie non ricorre il requisito della scriminante della necessita’ di difendersi, avendo l’imputato accettato la situazione di sfida, lanciandosi in una contemporanea aggressione con il (OMISSIS), persona offesa nel presente procedimento, e, a quanto consta dal ricorso, imputato in diverso procedimento.
3. Il terzo motivo e’ inammissibile, in quanto la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. e’ stata negata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicita’, e dunque insindacabile in sede di legittimita’, sulla base della violenza della condotta aggressiva e della non trascurabilita’ dei danni fisici cagionati alla, persona offesa (che ha riportato lesioni guaribili in 25 giorni, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuita’ del fatto sulla base delle “modalita’ della condotta” – connotata da spiccata aggressivita’ – e della non “esiguita’ de danno” cagionato alla persona offesa.
Non ricorre alcuna contraddizione tra ii riconoscimento delle attenuanti generiche ed il diniego dell’articolo 131 bis c.p., per la diversa struttura e finalita’ dei due istituti, atteso che i parametri di valutatone previsti dall’articolo 131 -bis, comma 1 hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalita’ e particolare temine della condotta, esiguita’ del danno), mentre quelli da valutare ai, fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco. Rv 270.948).
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ de scorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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