Non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8874.

Non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8874

Data udienza 11 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fideiussione – Clausola di pagamento a prima richiesta – Escussione preventiva del debitore principale – Esclusione – Articoli 1292 e 1293 cc – Criteri – Articolo 1322 cc – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34168-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 619/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:
1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno prestato garanzia personale a favore della (OMISSIS) spa, oggi (OMISSIS) spa, per i debiti dell’impresa individuale (OMISSIS).
Inizialmente offerta per 150 milioni di Lire, la garanzia e’ stata poi estesa con patti successivi a 400 milioni di Lire.
La garanzia e’ stata concordata con la clausola del pagamento a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione del debitore principale.
Nel 2003 tuttavia, l’impresa individuale garantita e’ stata dichiarata fallita, la banca creditrice ha fatto insinuazione al passivo, ma, non avendo avuto soddisfazione del credito, nel 2016, ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti.
Questi ultimi hanno proposto opposizione eccependo la prescrizione del credito, non essendo mai stato notificato nei loro confronti alcun atto interruttivo e non potendo giovarsi il creditore della interruzione nei confronti del debitore principale in quanto l’obbligazione dei garanti autonomi e’, per l’appunto, autonoma, e non legata da vincolo di solidarieta’ con quella.
2. – Questa tesi non e’ stata accolta ne’ dal Tribunale ne’ dalla Corte di Appello. I giudici di merito hanno, si, qualificato il contratto come di garanzia autonoma, ma hanno concluso nel senso che il garante autonomo e’ comunque obbligato in solido con il debitore principale, con la conseguenza che l’interruzione della prescrizione nei confronti di quest’ultimo ha effetti anche per quello.
3. – Ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) con un solo motivo. V’e’ controricorso con ricorso incidentale della (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
4. – La ratio della sentenza impugnata, come accennato, e’ nella tesi per cui il garante autonomo, rectius obbligato da garanzia autonoma, e’ obbligato in solido con il debitore principale, per via del fatto che cio’ che rende solidale l’obbligazione del garante non e’ tanto l’autonomia della sua obbligazione rispetto a quella del debitore principale, quanto il fatto che il garante e’ tenuto alla medesima prestazione cui e’ tenuto il garantito (articolo 1292 c.c.) (p. 5-6 della sentenza).
5. – Questa ratio e’ contestata con un motivo di ricorso che denuncia violazione degli articoli 1292 e 1293 c.c..
I ricorrenti ritengono che la corte di appello ha errato nel sostenere la solidarieta’ passiva tra il debitore principale e chi ha prestato una garanzia autonoma, ed adducono a sostegno di tale assunto l’argomento secondo cui l’autonomia della garanzia rende il garante tenuto a titolo diverso da quello del garantito, ed incompatibile con la regola della solidarieta’ passiva.
5.1. – (OMISSIS) eccepisce la nullita’ della notifica del ricorso per cassazione in quanto nella relazione c’e’ scritto che l’atto e’ indirizzato alla parte domiciliata presso il procuratore anziche’ al procuratore medesimo.
L’eccezione, che ovviamente va valutata con priorita’ rispetto ai motivi di ricorso, e’ infondata.
Il ricorso infatti e’ stato recapitato al difensore (alla sua cartella di posta elettronica) sebbene nella relazione di notifica si legga che il destinatario e’ la parte.
Ma anche ove si volesse sostenere che la notifica e’ stata effettuata alla parte personalmente e non al difensore, il vizio non comporterebbe inesistenza dell’atto, ma sua nullita’, sanabile, e di fatto sanata, dalla costituzione in giudizio con controricorso (Cass. n. 24450 del 2017).
6. – Il motivo del ricorso principale, nel merito, e’ fondato, ma per esaminarlo occorre prima considerare, perche’ l’esame condiziona la decisione, il motivo di ricorso incidentale.
Infatti, la (OMISSIS) chiede che il contratto di garanzia venga qualificato diversamente, ossia che si escluda che si tratti di una garanzia autonoma perche’ non e’ stato previsto che il garante non possa opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore garantito; solo l’esclusione espressa di questa facolta’ renderebbe autonomo il contratto.
Secondo l’ (OMISSIS), dunque, la decisione sarebbe viziata da erronea interpretazione dell’articolo 1923 c.c..
Il motivo di ricorso incidentale e’ preliminare in quanto, se fosse fondato, ossia se il contratto in questione non fosse autonomo, ne discenderebbe certamente la solidarieta’ passiva tra garante e debitore, con conseguenze diverse sulla interruzione della prescrizione.
Tuttavia, il motivo di ricorso incidentale e’ infondato.
Come statuito piu’ volte da questa Corte “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che puo’ riguardare anche un fare infungibile (qual e’ l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identita’ tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo e’ quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorieta’, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore e’ un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. (Cass. Sez. un. n. 3947 del 2010; Cass. n. 30509 del 2019).
La (OMISSIS) sostiene che la mancata espressa previsione di una clausola che priva il garante del potere di eccezione impedisce la qualificazione del contratto come autonomo.
Tuttavia, intanto va evidenziato che la controricorrente chiede una diversa qualificazione del contratto (non gia’ garanzia autonoma, ma fideiussione accessoria) sulla base di un fatto, ossia la mancanza nel contratto di una clausola di opponibilita’ delle eccezioni, di cui non e’ provato che sia stata evidenziata la mancanza nei gradi precedenti, cosi che sarebbe del tutto nuovo l’elemento da valorizzare ai fini di quella riqualificazione.
Ma comunque, e’ regola che l’inserimento nel contratto dell’obbligo del garante di pagare a prima richiesta comporta autonomia della obbligazione (Cass. Sez. un. n. 3947 del 2010), posto, peraltro, che in tale clausola v’e’ anche l’altra: il pagamento a prima richiesta e’ pagamento senza eccezioni.
7. – Ai fini poi della corretta qualificazione del contratto, va disatteso un ulteriore argomento contenuto nel ricorso incidentale e comunque oggetto di discussione anche in quello principale: la tesi di (OMISSIS) e’ che conformemente alla giurisprudenza di questa corte, citata in precedenza, il contratto autonomo si distingue da quello di fideiussione in quanto il primo ha la funzione di tenere indenne il creditore delle conseguenze dell’inadempimento, mentre il secondo mira a procurargli la medesima prestazione inadempiuta.
(OMISSIS) assume che, poiche’ il garante deve al creditore una somma di denaro, ecco allora che la sua obbligazione e’ coincidente con quella del debitore principale, obbligato anche egli al pagamento di una somma di denaro.
La tesi e’ infondata, in quanto la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione e’ nella funzione, non nell’oggetto della prestazione, ossia: anche se il garante e’ tenuto ad una somma di denaro (la medesima cui era obbligato il garantito) cio’ non toglie che la funzione della sua obbligazione sia quella di indennizzo o di risarcimento, ossia sia rivolta a tenere indenne il creditore del danno subito, comprendendo anche somme non incluse nella obbligazione principale, ed infatti la garanzia e’ prestata per un ammontare che, nel momento in cui e’ fissato, in genere eccede quello garantito: nel caso presente 400 milioni di Lire; che l’obbligazione del garante abbia ad oggetto una somma di denaro, cosi come quella del debitore garantito, non toglie che l’obbligazione del garante possa avere una funzione diversa da quella che grava sul debitore principale, pur nel medesimo oggetto, ossia il pagamento di una somma di denaro, che, si badi, non e’ oggetto del contratto, che deve identificarsi con l’insieme delle obbligazioni assunte dalle parti, ma e’ oggetto della prestazione. Garante e garantito hanno a proprio carico una prestazione con eguale oggetto, ma con diversa funzione.
Cio’ posto, ne consegue che, come gia’ chiarito da questa corte ” non sussiste vincolo di solidarieta’ tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perche’ la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicche’ l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni (Cass. n. 32420 del 2019; Cass. n. 30509 del 2019).
Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *