Non scatta il plagio della banca dati a carico di chi utilizza indirizzi email senza avere la consapevolezza della loro illecita provenienza

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 gennaio 2020, n. 220

Massima estrapolata:

Non scatta il plagio della banca dati a carico di chi utilizza indirizzi email senza avere la consapevolezza della loro illecita provenienza. Va provato dunque l’elemento psicologico del comportamento che costituisce reato ai sensi della legge sul diritto di autore in particolare per aver posto in essere la condotta penalmente rilevante descritta dall’articolo 171-bis della legge 633/1941, cioè l’uso di un data base senza l’assenso del suo autore.

Sentenza 8 gennaio 2020, n. 220

Data udienza 30 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti dalle parti civili:
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS);
(OMISSIS) Ltd., con sede in (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/01/2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) s.r.l e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) Ltd. entrambi del foro di Milano, che hanno concluso chiedendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano all’esito di giudizio abbreviato e appellata dal pubblico ministero e dalle parti civili, che aveva assolto (OMISSIS) per non aver commesso il fatto dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 110 e articolo 171-bis, comma 2, a lei contestato per avere trasferito, in concorso con (OMISSIS), giudicato separatamente, al fine di trarne profitto, su altro supporto il contenuto della banca dati appartenente alla (OMISSIS) s.r.l. poi conferito alla (OMISSIS) Ltd. e contenente gli indirizzi da utilizzare per l’invio di comunicazioni elettroniche di Direct e-mail marketing (invio di oroscopi personalizzati e di altre comunicazioni commerciali) in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, e per averne eseguito l’estrazione e il reimpiego in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della medesima legge.
2. Avverso l’indicata sentenza, le parti civili (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) Ltd., per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono, con un unico atto, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla mancata prova del concorso dell’imputata. Le parti civili ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che dalle e-mails rinvenute nelle postazioni informatiche degli ex dipendenti della (OMISSIS) non risulti comprovata l’esistenza di un accordo illecito tra (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) per la commissione di reati informatici, laddove sarebbe del tutto evidente il ruolo attivo assunto dalla (OMISSIS) nella fase sia costitutiva, sia organizzativa della societa’ concorrente (OMISSIS), come provato dalle conversazioni recuperate sul pc dei dipendenti (del 14/11/2012 e del 5/11/2012) e dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS) nel corso del procedimento a suo carico, avendo costui affermato di aver preso la decisione di lasciare la (OMISSIS) a seguito di un’offerta della (OMISSIS). Si sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, gli organizzatori della nuova societa’ si sarebbero accordati per l’utilizzo della banca dati di (OMISSIS), essendo del tutto illogico ritenere che la societa’ (OMISSIS), costituita con un capitale sociale di 10.000 Euro, potesse disporre di una banca dati di decine di milioni di utenti a soli due mesi dalla data di costituzione, oppure che il (OMISSIS) potesse aver costituito di sua iniziativa una banca dati di oltre 40 milioni di utenti o che potesse averne acquisito in modo legittimo il possesso. Ad avviso delle ricorrenti, pertanto, sarebbe del tutto logico che il (OMISSIS) si sia accordato con la (OMISSIS) prima di licenziarsi per sottrarre il database da utilizzare nella nuova societa’.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per mancanza di motivazione in relazione al concorso della (OMISSIS) nella condotta di reimpiego della banca dati. Assumono le ricorrenti che la (OMISSIS) avrebbe sottratto e trasferito la copia illecita della banca dati nel server di (OMISSIS), in quanto il database della (OMISSIS) sarebbe stato utilizzato sino al 20/02/2014, allorche’ inizio’ l’azione civile intentata da (OMISSIS). Dalla consulenza del Dott. (OMISSIS) (allegata al ricorso) risulterebbe infatti comprovato il concorso morale e materiale della (OMISSIS) nell’attivita’ illecita, come si desumerebbe dalle conversazioni indicate alle p. 75 e ss., e, in particolare, da quella contenuta nel riscontro 52, da cui emergerebbe che l’imputata si accorda per non usare piu’ il database da 2,5 milioni di e-mail di Hector perche’ risultato inaffidabile e di utilizzare esclusivamente i 40 milioni di indirizzi contenuti nel database della (OMISSIS).
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) in merito alla mancata assunzione di una prova ex articolo 603 c.p.p., comma 2. Sostengono le ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata ex articolo 603 c.p.p., comma 2, essendo le prove richieste sopravvenute alla sentenza di primo grado, in quanto la deposizione di (OMISSIS) e’ stata resa nell’udienza dell’8/05/2018, quindi successivamente alla sentenza di primo grado, emessa il 15/11/2017.
3. In data 11/10/20119 il difensore dell’imputata ha depositato memoria con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ reitera le medesime doglianze gia’ dedotte e vagliate in entrambi i gradi del giudizio di merito e che sono state disattese con motivazione adeguata, immune da vizi logici e aderente alle emergenze processuali.
2. In premessa, va ricordato che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ soltanto quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; cio’ in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
3. Il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene percio’ ne’ alla ricostruzione dei fatti, ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).
4. Vale osservare, infine, che si e’ in presenza di una “doppia conforme” statuizione di assoluzione dell’imputata, il che limita all’evidenza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimita’, nel senso che, agli indicati limiti conseguenti all’impossibilita’ per la Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perche’ e’ estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l’ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del “travisamento della prova”, a meno che (ma non e’ questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso) il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
5. Cosi’ definito il perimetro del controllo affidato a questa Corte di legittimita’, i primi due motivi di ricorso, intimamente connessi e percio’ esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, perche’, deducendo formalmente il vizio di un’illogicita’ manifesta della motivazione, surrettiziamente tendono a proporre una diversa ricostruzione del fatto, rispetto a quella operata dai giudici di merito con un percorso argomentativo esente da illogicita’ manifeste.
6. La Corte territoriale, infatti, nel solco tracciato da giudice di primo grado, ha evidenziato che, sulla base dei dati probatori acquisiti al processo, risulta soltanto che la (OMISSIS) abbia partecipato alla fase preparatoria della costituzione della (OMISSIS), perfezionata il 27/02/2013 da parte di tre soci (tra cui (OMISSIS), all’epoca compagno dell’imputata), mentre le chat del novembre 2012 (datate 5, 13 e 14), per un verso, hanno un contenuto neutro rispetto alla prova di una partecipazione dell’imputata, anche solo morale”, quale determinatrice o istigatrice, ai reati per cui e’ processo (emergendo che la (OMISSIS) e il (OMISSIS) discutessero della denominazione della nuova societa’, dell’aumento di retribuzione offerto al (OMISSIS) per convincerlo a lavorare per la costituenda (OMISSIS), della necessita’ di partire subito per massimizzare i guadagni), e, per altro verso – e soprattutto – sono di quasi tre mesi precedenti alla sottrazione del database della (OMISSIS). Dato, quest’ultimo, di particolare significato, in quanto nel momento in cui si era deciso di dar vita a una nuova societa’, evidentemente si erano gia’ individuate le risorse e i mezzi per iniziare e proseguire la nuova attivita’.
7. La Corte d’appello, inoltre, ha escluso, con motivazione non manifestamente illogica, che la prova del concorso dell’imputata sia desumibile dalle nuove comunicazioni riportate nella relazione (OMISSIS)- (OMISSIS) prodotta dalla difesa delle parti civili e acquisita ex articolo 603 c.p.p., comma 2.
Invero, la Corte territoriale ha ritenuto che il compendio complessivo delle comunicazioni e-mail dimostri unicamente che il (OMISSIS) sapesse dell’intenzione di (OMISSIS)- (OMISSIS) di costituire una nuova societa’, alla quale era interessato come propria opportunita’ di crescita professionale, senza tuttavia comprovare l’esistenza di un coinvolgimento nella commissione di reati informatici e la duplicazione della banca dati della (OMISSIS).
A fronte dell’assenza di prova di un accordo illecito, la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, che il (OMISSIS) avrebbe ben potuto rassicurare l’imputata di avere un proprio archivio personale o di essere in condizione di procurare legittimamente gli indirizzi telematici della clientela cui inviare le comunicazioni pubblicitarie. Peraltro anche la conversazione contenuta nel riscontro 52, priva di indicazioni temporali ed estrapolata da un piu’ ampio contesto comunicativo non sufficientemente delineato, non vale a confutare quanto accertato dai giudici di merito.
Di conseguenza, non risulta nemmeno provato il profilo della contestazione concernente il reimpiego illegittimo della banca dati, non avendo la Corte territoriale ritenuto provato il presupposto fattuale di tale prospettazione, ossia che l’imputata fosse a conoscenza della provenienza illecita di detta banca dati, tanto piu’ che, come emerge dalla CTU svolta in sede civile di cui si da’ conto nelle sentenze acquisite dalla Corte territoriale (emesse a carico di coimputati dal g.i.p. del Tribunale di Milano in data 31/01/2018 l’una ex articolo 425 c.p.p., l’altra all’esito di giudizio abbreviato), il software ADSendere, in uso a (OMISSIS), non e’ stato copiato dai dipendenti della (OMISSIS).
In altri termini, la tesi prospettata dal ricorrente, non fondandosi su dati probatori inoppugnabili, non risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio, pur essendo logicamente plausibile, come lo e’, tuttavia, la ricostruzione operata dai giudici di merito, che, quindi, non merita censure in sede di legittimita’.
6. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
6.1. Come gia’ affermato da questa Corte di legittimita’, nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato e’ ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perche’ potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessita’ deve tener conto di tale “novita’” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacita’ cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata (Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016 – dep. 01/03/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145).
6.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio ora evocato, avendo acquisito ex articolo 603 c.p.p., comma 2, in quanto prove sopravvenute, le sentenze emesse n. 259 e n. 260 emesse dal g.u.p. del Tribunale di Milano in data 31/01/2018, le dichiarazioni dibattimentali rese in altri procedimenti e la consulenza tecnica d’ufficio redatta da (OMISSIS) nella causa civile pendente avanti al Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di impresa; orbene, la Corte d’appello ha ritenuto non assolutamente necessario ai fini della decisione, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’assunzione del (OMISSIS) e del consulente (OMISSIS), stante la completezza della piattaforma probatoria desumibile non solo dal compendio probatorio di primo grado, ma anche dagli atti acquisiti ex articolo 603 c.p.p., comma 2, sopra indicati.
E, sul punto, il ricorso appare generico, in quanto, a fronte dell’acquisizione degli atti di cui si e’ dato conto, non indica quali dati probatori “aggiuntivi”, aventi il carattere della decisivita’, sarebbero stati acquisti con l’assunzione delle prove ritenute superflue dalla Corte territoriale.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *