Non sana la nullità della citazione il rispetto di fatto dei termini minimi se ciò è dovuto al rinvio della data di udienza.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 5 settembre 2018, n. 21652.

La massima estrapolata:

Non sana la nullità della citazione il rispetto di fatto dei termini minimi se ciò è dovuto al rinvio della data di udienza.

Ordinanza 5 settembre 2018, n. 21652

Data udienza 28 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15440/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2046/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino con cui, in riforma della pronuncia di prime cure, resa dal Tribunale di Asti, sono stati dichiarati non revocabili i pagamenti intercorsi tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l., nel periodo ricompreso tra il 3 giugno 2008 e il 3 dicembre 2008. La controversia portata all’esame della Corte piemontese concerneva la declaratoria di inefficacia L. Fall., ex articolo 67, comma 2, di quindici pagamenti posti in atto nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza di (OMISSIS), nei cui confronti si era aperta una procedura di amministrazione straordinaria.
2. – Il ricorso per cassazione di quest’ultima societa’ si fonda su di un unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo di impugnazione propone una censura avente ad oggetto la violazione o falsa applicazione degli articoli 359, 163 bis, 164 e 159 c.p.c. e la nullita’ del procedimento conseguente al mancato rispetto del termine minimo di comparizione tra la data di notifica della citazione di appello e la data dell’udienza. Rileva la ricorrente di essere stata evocata in giudizio per l’udienza del 22 maggio 2014 mentre l’atto di appello le era stato notificato “in data 14-18 marzo 2014”. Deduce l’istante che la Corte di Torino, in applicazione dell’articolo 164 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della citazione a assegnare all’appellante un termine per la rinnovazione della citazione.
2. – Il motivo e’ fondato.
E’ pacifico che il termine minimo di comparizione intercorrente tra la notifica della citazione e l’udienza indicata in citazione non sia stato rispettato.
Ne’ rileva che la trattazione della causa sia stata differita ex articolo 168 bis c.p.c., comma 5, al 2 dicembre 2014. Infatti, come e’ stato precisato da questa Corte, ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all’articolo 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell’udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullita’ della citazione non e’ sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell’udienza a norma dell’articolo 168 bis, quarto e quinto comma, c.p.c. (Cass. 2 luglio 2014, n. 15128; in senso conforme: Cass. 6 febbraio 2018, n. 2853).
3. – La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Torino, alla quale e’ devoluta la regolamentazione della spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Motivazione semplificata.

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