Non rileva ai fini della tempestività del ricorso l’impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 25 giugno 2019, n. 4365.

La massima estrapolata:

Non rileva ai fini della tempestività del ricorso l’impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria e conseguente declaratoria dei vincitori, poiché il termine di decadenza non può decorrere dall’atto conclusivo della procedura concorsuale per il candidato escluso dalla procedura stessa in una fase intermedia.

Sentenza 25 giugno 2019, n. 4365

Data udienza 20 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4792 del 2018, proposto da
Er. Ca., rappresentata e difesa dall’avvocato De. Gu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Re., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ro. Co. in Roma, viale (…);
– ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Ro. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
nei confronti
Va. Cr., rappresentata e difesa dall’avvocato Fe. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila n. 111/2018, resa tra le parti, concernente lo svolgimento della prova pratica del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Ga. Di Pa. su delega di De. Gu., Ro. Co., Re. Cu. su delega di Ma. Re. e Fe. Ro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tar Abruzzo, sede de l’Aquila ha dichiarato irricevibile il ricorso, notificato il 14.6.2016 e proposto (tra gli altri) dall’attuale appellante avverso gli atti relativi allo svolgimento della prova pratica del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario, indetto con deliberazione del Direttore generale n. 762 del 7.5.2012 dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: e ciò in quanto ha ritenuto che il dies a quo fosse quello della conoscenza del risultato per loro negativo della prova pratica, coincidente con l’avvenuta pubblicazione il 29.12.2015 nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del diario della prova orale (pubblicato anche sul sito ASL), indicante il nominativo dei soli candidati ad essa ammessi perché avevano superato la prova pratica, tra i quali non figurava il nominativo delle ricorrenti.
2. L’unica appellante sostiene in sintesi che solo la pubblicazione dell’integrale graduatoria finale (17 giugno 2016) costituirebbe fonte di conoscenza legale.
3. L’appellata Cr. rappresenta:
– che l’appellante “già nel dicembre del 2015 aveva segnalato alla ASL una serie di asserite anomalie relative al concorso poi riportate come motivi del ricorso oggetto di causa.
– che con successiva istanza, sempre nel dicembre del 2015, le ricorrenti in primo grado, tra cui la stessa appellante, chiedevano alla ASL il rilascio dell’elenco pubblico dei candidati che avevano superato la prova pratica, unitamente ai relativi documenti ed il rilascio dei verbali delle sedute della Commissione;
– a tali ripetute istanze la ASL ha dato riscontro positivo fornendo entro i termini stabiliti la documentazione richiesta tra cui quella relativa alla prova pratica dei candidati ammessi alla prova orale.
4. Gli appellati Ci., Di Ni. e Sa. ripropongono l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, già sollevata nel relativo giudizio e controdeducono nel merito alle censure di controparte.
5. Nella replica finale, l’appellata Cr. deduce e documenta che il 15 febbraio 2016 il difensore delle ricorrenti in primo grado, a ciò delegato, ha ricevuto dall’ASL tutta la documentazione richiesta con l’elenco degli ammessi alla prova orale
6. All’odierna pubblica udienza la causa è passata in decisione.
7. Decisione che deve essere di conferma della sentenza gravata.
7.1. Invero, la giurisprudenza di questo Consiglio, resa in fattispecie analoghe, è nel senso che il dies a quo della decorrenza del termine processuale di impugnativa coincide con quello in cui è stato portato a conoscenza degli interessati l’esito della prova concorsuale non superata, mediante pubblicazione (affissione all’albo dell’Amministrazione o altra modalità ) dei risultati della prova e dell’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva, fermo restando che – all’esito dell’avvenuto accesso agli atti – i medesimi candidati ben potrebbero implementare le proprie doglianze con la proposizione di motivi aggiunti (cfr. Sez. IV, 3/04/2014, n. 1596).
7.2. Tale avviso era stato precedentemente ed esaustivamente argomentato nella sentenza della medesima Sez. IV 2/04/2012, n. 1957, secondo la quale (cfr. capo 13):
a) < quanto al concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, lo stesso, anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale; Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” – il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso> ;
b) < ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi> ;
c) < in tali sensi, è rilevante osservare che l’ordinamento prevede l’istituto dei “motivi aggiunti”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta. La previsione dell’istituto dei motivi aggiunti (nella formulazione dei medesimi anteriore al nuovo e distinto ricorso per motivi aggiunti, poi introdotto dalla l. n. 205/2000) comprova la fondatezza dell’interpretazione resa della “piena conoscenza” dell’atto oggetto di impugnazione. Ed infatti, se tale “piena conoscenza” dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale, ricorrendone l’esperibilità (forse) solo nel caso di atto endoprocedimentale completamente ignoto all’atto di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. Se ciò fosse, il termine decadenziale dovrebbe decorrere una sola volta, individuando come dies a quo, appunto, il giorno di “integrale” conoscenza di tutti gli atti lesivi. In altre parole, solo l’assenza dell’istituto dei motivi aggiunti consentirebbe di interpretare la “piena conoscenza” come conoscenza integrale dell’atto impugnabile e degli atti endoprocedimentali ad esso preordinati, poiché in questo (ipotetico) caso si produrrebbe – diversamente opinando – un vulnus per il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto il soggetto che si reputa leso dall’atto si troverebbe compresso tra un termine decadenziale che corre ed una impossibilità di conoscenza integrale dell’atto, e quindi di completa e consapevole articolazione di una linea difensiva> ;
d) < al contrario, la previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la “piena conoscenza” indicata dal legislatore come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato, di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire – l’azione in sede giurisdizionale. Ogni aspetto attinente al contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, ritenuto lesivo, ovvero di atti endoprocedimentali ritenuti illegittimi, incide su profili di legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, e quindi sui presupposti argomentativi della domanda di annullamento. Ma, come si è detto, la possibilità di sottoporre al giudice ulteriori motivi di doglianza, sui quali fondare e/o rafforzare la domanda di annullamento, non è preclusa dall’ordinamento, proprio per il tramite della previsione dei citati motivi aggiunti> ;
e) < tale soluzione prescelta dal legislatore rende compatibili: – da un lato, il diritto alla effettività ed immediatezza della tutela giurisdizionale, consentendo un immediato “contatto” tra il soggetto che si ritiene leso dall’atto di esercizio del potere amministrativo ed il giudice, per il tramite di una tempestiva proposizione del ricorso e dell’eventuale domanda cautelare. Peraltro, occorre ricordare che in tal modo può essere chiesto al giudice di ordinare all’amministrazione il deposito di ulteriori atti del procedimento (proprio dalla conoscenza dei quali può scaturire l’esigenza di proporre motivi aggiunti), consentendosi in tal modo di integrare, come si è sopra esposto, la domanda originariamente proposta, laddove emergano nuovi profili di (asserita) illegittimità, e quindi di conseguente doglianza; – dall’altro, l’interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche come conformate dall’esercizio di potere amministrativo, funzionalizzato appunto alla cura dell’interesse pubblico> .
7.3. Alla stregua delle considerazioni soprariportate, la sentenza n. 1957/2012 ha, pertanto, ritenuto che:
– il dies a quo per proporre ricorso decorresse in quella fattispecie dall’avvenuta conoscenza della non ammissione agli orali del concorso (peraltro: a Consigliere di Stato);
– fosse, pertanto, condivisibile l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui “non rileva ai fini della tempestività del ricorso l’impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria e conseguente declaratoria dei vincitori, poiché il termine di decadenza non può decorrere dall’atto conclusivo della procedura concorsuale per il candidato escluso dalla procedura stessa in una fase intermedia”.
7.4. Le ragioni sin qui esposte conducono, pertanto a identica conclusione nel caso all’esame, per cui:
– si rivela corretta la statuizione di irricevibilità pronunciata dal primo Giudice (che ha individuato il dies a quo per la proposizione dell’impugnativa nella data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale);
– la sentenza gravata deve essere confermata.
Il che esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, qui riproposta dagli appellati Ci., Salustri e Di Ni..
8. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico dell’appellante, sono così liquidate, al netto degli accessori di legge:
– Euro 1.500,00 in favore dell’ASL appellata;
– Euro 1.500,00 in favore di Cr. Va.;
– complessivi Euro 1.500,00 in favore (e in solido tra loro) degli appellati Ci., Salustri e Di Ni..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza gravata.
Condanna l’appellante a rifondere le spese alle parti appellate, secondo la misura liquidata al capo 8 della motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giovanni Pescatore – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

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