Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 aprile 2016, n. 17378.

Non può invocare l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto il soggetto condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali aggravate.

cassazione 7

 
 
 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
sentenza 27 aprile 2016, n. 17378

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CITTERIO Carlo – Presidente
Dott. GIORDANO Umberto – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 2039/2011 del 23/09/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 settembre 2014 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 18 aprile 2011, che riteneva (OMISSIS) colpevole dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate commessi in (OMISSIS), condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione, ha ridotto l’entita’ della pena inflitta a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando altresi’ l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, ossia dell’Assistente di Polizia (OMISSIS).

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), deducendo quattro motivi di doglianza.

2.1. Vizi della motivazione, per mancanza e manifesta illogicita’, in relazione alla parte in cui la Corte d’appello ha affermato la penale responsabilita’ per il reato continuato di resistenza e lesioni nei confronti dell’Agente (OMISSIS), non risultando esplicitati, neanche con richiamo alla sentenza di primo grado, passaggi argomentativi idonei ad inferire la realizzazione delle su indicate condotte delittuose in suo danno.

2.2. Vizi della motivazione e violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto la deposizione del (OMISSIS) confermata dalle deposizioni rese dagli altri testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS), sebbene tali agenti fossero sopraggiunti sul luogo dell’evento diversi minuti piu’ tardi, con la conseguenza che nessun riscontro della narrazione della parte civile potrebbe rinvenirsi nelle loro dichiarazioni.

Si deduce, altresi’, la mancanza della motivazione nella parte in cui ha confermato il giudizio di condanna sulla scorta della deposizione della parte civile, ritenendola attendibile senza sostenerla con elementi esterni di riscontro ai sensi della su citata disposizione di cui all’articolo 192.

2.3. Vizi della motivazione e violazioni di legge con riferimento agli articoli 516 cod. proc. pen. e ss. e articolo 337 cod. pen., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il reato di resistenza sulla base delle dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), ancorche’ gli stessi fossero sopraggiunti sul luogo dell’evento diversi minuti piu’ tardi, quando l’azione delittuosa era terminata, e nella parte in cui ha attribuito rilievo a quanto osservato da tali agenti, solo successivamente intervenuti, sebbene l’imputazione di cui al capo sub A) avesse ad oggetto una condotta di resistenza che si ipotizzava avvenuta per il fatto di trascinare per terra il predetto agente di Polizia, mentre egli stava effettuando l’attivita’ di controllo. Si deduce, pertanto, la diversita’ del fatto ritenuto in sentenza, poiche’ quel che e’ accaduto dopo che il (OMISSIS) si era rialzato da terra costituisce un post factum insuscettibile di essere considerato per difetto di contestazione.

La Corte, inoltre, ha erroneamente attribuito rilievo al fatto di divincolarsi e dimenarsi, quando nella stessa esposizione del fatto recepita in sentenza si sarebbe trattato di una reazione fisica scomposta, verificatasi in un frangente in cui l’operante non stava compiendo alcun atto del suo ufficio.

2.4. Vizi della motivazione e violazioni di legge con riferimento al Decreto Legislativo n. 288 del 1944, articolo 4 (ora articolo 393-bis cod. pen.), articolo 59 c.p., u.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha omesso di applicare l’esimente, sebbene il (OMISSIS) non si trovasse in una situazione di flagranza o quasi-flagranza di reato, e nella parte in cui non ha considerato lo stato soggettivo di buona fede per effetto del quale egli riteneva di essere sottoposto ad una richiesta illegittima del poliziotto. Il (OMISSIS), infatti, in quel momento non stava correndo, ne’ si stava dando alla fuga, ma si stava limitando ad allontanarsi dal luogo del sinistro, con la conseguente arbitrarieta’ dell’iniziativa del pubblico ufficiale di procedere all’arresto, facendo ricorso all’impiego di manette. Il ricorrente, peraltro, ripetutamente chiese con il telefono cellulare l’intervento della Questura a fronte di un’azione di controllo ed arresto che egli viveva come un atto arbitrario.

3. All’esito della discussione tenutasi nell’udienza celebrata dinanzi a questa Suprema Corte il difensore del (OMISSIS) ha chiesto l’applicazione in suo favore dell’istituto di cui all’articolo 131-bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Con riferimento alla seconda, terza e quarta censura difensiva deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano gia’ compiutamente esaminato e disatteso le obiezioni difensive in questa Sede reiterate, motivatamente escludendo profili di contraddittorieta’ nella versione dei fatti riferita dalla persona offesa ed al contempo evidenziando, con argomenti congruamente esposti ed immuni da vizi logico-giuridici rilevabili nel giudizio di legittimita’, i seguenti punti: a) che l’autovettura guidata da (OMISSIS) e sottrattasi al controllo di polizia, sulla quale si trovava anche il (OMISSIS), alla richiesta di accostarsi e fermarsi inizio’ invece, in piena notte ed in pieno centro abitato, ad accelerare compiendo, al fine di dileguarsi, brusche manovre di cambio di strada, sino a sbattere in velocita’, anche a causa del manto stradale bagnato, contro dei grossi vasi di cemento posti sul marciapiede; b) che dopo tale “rocambolesco inseguimento”, mentre l’Agente (OMISSIS) bloccava il (OMISSIS) che stava cercando di allontanarsi, non senza aver colpito il pubblico ufficiale con calci e pugni, il (OMISSIS), senza prestare attenzione agli Agenti di Polizia che si trovavano vicino all’autovettura ormai ferma, deliberatamente si allontanava in altra direzione, venendo tuttavia inseguito dall’Assistente (OMISSIS); c) che il suo atteggiamento nei confronti del predetto pubblico ufficiale si mostrava ostile, spingendolo con le braccia, strattonandolo e rifiutando di fermarsi, sebbene il (OMISSIS) ripetutamente gliel’avesse richiesto; d) che proprio mentre tentava di fermare l’imputato, il (OMISSIS) fini’ per terra procurandosi le lesioni documentate dai relativi referti medici, dai Giudici di merito vagliati per i profili attinenti sia alla tipologia che alla compatibilita’ delle riscontrate lesioni; e) che nell’atto di rialzarsi la persona offesa vide il collega (OMISSIS), nel frattempo giunto con l’altra volante, che era riuscito a fermare il (OMISSIS), facendolo infine salire sull’autovettura di servizio; f) che non solo l’imputato non fu ammanettato dal (OMISSIS), ma quest’ultimo, secondo quanto riferito dal (OMISSIS), addirittura era caduto per terra con le manette in mano, che inutilmente aveva cercato di utilizzare in seguito al totale diniego di collaborazione opposto dall’imputato; g) che la versione offerta da quest’ultimo e’ smentita dalle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) e dalla documentazione medica, oltre che dalle dichiarazioni rese dall’altro assistente, (OMISSIS), nell’occasione intervenuto per aiutare il (OMISSIS) a bloccare il (OMISSIS).

Coerenti con la sostanza di tale ricostruzione del quadro storico-fattuale devono pertanto ritenersi le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito, che hanno fatto buon governo delle regole che disciplinano la materia in esame, escludendo, con logiche ed esaustive argomentazioni, la presenza di significative divergenze nel contenuto delle dichiarazioni testimoniali rispettivamente rese dal (OMISSIS), poco dopo intervenuto sulla scena dei fatti, e dalla persona offesa, che nel pieno adempimento dei suoi doveri d’ufficio stava cercando di controllare l’identita’ e le ragioni del comportamento tenuto da coloro che occupavano un’autovettura poco prima inseguita di notte, in modo “rocambolesco”.

Manifestamente infondata, inoltre, deve ritenersi la prima doglianza difensiva, non specificamente formulata in appello e dunque non consentita in questa Sede, ne’ sotto alcun profilo deducibile alla stregua della motivazione della pronuncia impugnata, che ha chiaramente espresso il giudizio di penale responsabilita’ per la condotta di resistenza con relative lesioni in danno del solo (OMISSIS), determinando la pena senza procedere ad alcun aumento per la continuazione “interna” relativa ai capi sub A) e B) come invece sarebbe stato logico provvedere in caso contrario e conseguentemente procedendo alla liquidazione delle spese di parte civile in favore del solo (OMISSIS).

3. Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte – in cui due pronunzie, di primo e di secondo grado, concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, si’ da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le decisioni hanno offerto una congrua e ragionevole spiegazione del giudizio di colpevolezza – l’adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell’impugnata sentenza non e’ stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre obiezioni gia’ esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.

Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorieta’ o macroscopica illogicita’ del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) del comma primo dell’articolo 606 cod. proc. pen. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.

4. Giova richiamare, al riguardo, la pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, dep. 28/07/2003, Rv. 226251; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, dep. 03/12/2009, Rv. 245420; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 02/01/2014, Rv. 257915), secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga in macchina, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, cosi’ ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumita’ personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada.

Inesistenti, sulla base del compendio probatorio in tal guisa ricostruito e prospettato, devono ritenersi i presupposti per la configurabilita’, nel caso in esame, dell’invocata causa di giustificazione prevista dal Decreto Legislativo 14 settembre 1944, n. 288, articolo 4, per la cui applicazione e’ invece necessaria un’attivita’ ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalita’ di esplicazione dell’azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (da ultimo, v. Sez. 6, n. 23255 del 15/05/2012, dep. 13/06/2012, Rv. 253043; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, dep. 13/08/2014, Rv. 260309).

Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rammentarsi che, in materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l’articolo 393-bis cod. pen. (che ha sostituito il su citato Decreto Legislativo n. 288 del 1944, articolo 4) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell’articolo 59 cod. pen., ma dispone l’esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno, con la conseguenza che essa trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente, e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, dep. 22/11/2013, Rv. 257513).

5. Dalla motivazione delle conformi pronunce di merito, infine, non risultano elementi idonei per la configurabilita’ della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen., dal ricorrente, peraltro, solo genericamente invocata riguardo ad un fatto produttivo anche di lesioni nei confronti del pubblico ufficiale cui e’ stata opposta la condotta di resistenza.

6. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex articolo 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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