Non può essere negato il permesso al lavoro esterno

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 23 aprile 2020, n. 12800.

Massima estrapolata:

Non può essere negato il permesso al lavoro esterno, perché l’istanza di richiesta del beneficio non è stata comunicata alla parte offesa, se tra questa e l’autore del reato non c’è un legame personale e non c’è rischio di ritorsioni né di reiterazione degli atti di violenza nei suoi confronti.

Sentenza 23 aprile 2020, n. 12800

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Permesso al lavoro esterno – Istanza di richiesta del beneficio non comunicata alla parte offesa – Parte offesa ed autore del reato – Legame personale – Rischio di ritorsioni e di reiterazione degli atti di violenza – Esclusione – Direttiva 29/2012Ue – Diniego del beneficio – Illegittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/11/2019 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere AIELLI LUCIA;
sentite le conclusioni del PG CENICCOLA ELISABETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che si e’ riportata ai motivi di ricorso.

PREMESSO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/11/2019 il Tribunale di Palermo in sede di appello, dichiarava inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 22/10/2019 che aveva rigettato l’istanza avanzata da (OMISSIS), sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti rapina, sequestro di persona e lesioni personali, di autorizzazione a svolgere attivita’ lavorativa dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8,00 alle ore 13,00,00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, per l’omessa notifica dell’istanza stessa, alle persone offese ovvero gli autotrasportatori del TIR rapinato.
Osservava il Tribunale che nel caso di specie, trattandosi di misura applicata in relazione delitti consumati o tentati manifestatisi in concreto con atti di violenza fisica o morale o psicologica in danno delle vittime del reato (articolo 299 c.p.p., comma 3), occorreva, sin dall’inizio, notificare l’istanza alla persona offesa, a pena di inammissibilita’. L’intervenuto provvedimento di rigetto (nel merito) del GIP non impediva al Tribunale di rilevare d’ufficio l’inammissibilita’ originaria dell’istanza che andava, dunque, dichiarata.
2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), sollevando il seguente motivo di gravame: vizio di motivazione e violazione di legge avendo il Tribunale assimilato l’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attivita’ lavorativa all’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; inoltre il Tribunale nel dichiarare inammissibile l’istanza, avrebbe erroneamente esteso l’obbligo di notifica ex articolo 299 c.p.p., comma 3, a tutti i reati commessi con violenza alla persona mentre, secondo la piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 2 n. 17335/2019, Rv. 276953), detto obbligo riguarderebbe solo i reati connotati da violenza alla persona ove sia ravvisabile un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero vi siano concrete possibilita’ di ritorsioni nei confronti della vittima.
Nel caso esaminato il Tribunale non avrebbe indicato quale sarebbe l’asserito elevato e specifico rischio di recidiva nei confronti della vittima non essendovi un pregresso rapporto tra le persone offese ed il (OMISSIS), limitandosi a richiamare la tipologia di reato posto in essere dall’indagato che rientrerebbe per definizione nell’alveo dei delitti commessi con violenza alla persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Nell’individuare la categoria dei delitti commessi con violenza alla persona, rispetto ai quali nel caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare occorre, ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 3, notificare l’istanza cautelare alla p.o., la giurisprudenza di legittimita’ si e’ recentemente attestata nel senso di attribuire rilevanza alla “relazione” tra autore e vittima, cui consegue la limitazione dell’obbligo di notifica ai casi in cui la persona offesa vanti un rischio “personale”, candidandosi ad essere nuovamente vittima dello stesso autore dei reati per cui si procede.
Si e’ cosi’ deciso che nel verificare se sussiste l’obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest’ultima, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, il giudice deve tener conto – alla luce dei canoni interpretativi emergenti dalla Direttiva 2012/29/UE – in via gradata, della tipologia della parte offesa (se e’ parte offesa di delitti di tratta di esseri umani, di terrorismo, di criminalita’ organizzata, di violenza o sfruttamento sessuale, di crimini di odio) o del movente del reato (se si sia trattato di violenza di genere), ovvero del contesto in cui il reato e’ stato commesso (se si sia trattato di violenza nelle relazioni strette); al di fuori di tali casi, deve valutare se al delitto connotato da violenza si ricolleghi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta, tali da escludere che si tratti di un reato minore o che vi sia un debole rischio di danno per la vittima (Sez. 2, n. 36167/2017, Rv. 270689; Sez. 2, n. 46996/2017, Rv. 271153; Sez. 2 17335/2019, Rv. 276953).
Si tratta di un’ interpretazione che collega l’obbligo di notifica a quella parte della Direttiva 29/2012WE che e’ specificamente diretta a individuare misure minime di protezione nei confronti delle vittime con “caratteristiche di vulnerabilita’” (individuate negli articoli 22 e ss. dell’atto di indirizzo) e che valorizza il pericolo di recidive nei confronti della stessa vittima. Tale orientamento si propone di superare la giurisprudenza secondo cui la nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, di cui all’articolo 299 c.p.p., comma 2 bis, per i quali sussiste l’obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest’ultima, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato (fattispecie in tema di estorsione posta in essere con minaccia: Sez. 2, n. 30302/2016, Rv. 267718), poiche’, con riferimento ai procedimenti cautelari, diversamente da quanto affermato in tema di identificazione dei delitti violenti che generano l’obbligo di notifica della richiesta di archiviazione, (Sez. 2 n. 4706 del 26 settembre 2018, non mass.), occorre bilanciare i diritti della vittima con quelli dell’accusato, essendo necessario contemperare il diritto dell’indagato ad una rapida definizione dell’incidente cautelare con quello dell’offeso a fornire il proprio contributo in ordine alle decisioni sulla liberta’, sicche’ per la delimitazione dell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 299 c.p.p., occorre avere riguardo al rischio di “recidiva personale”. E’ tale rischio che genera il diritto della vittima a partecipare al procedimento incidentale sulla liberta’ ed a rappresentare le proprie ragioni attraverso il deposito di memorie. Ed e’ allora la tutela del diritto della vittima a partecipare al procedimento che si conclude con decisioni rilevanti per la propria incolumita’, che giustifica l’allungamento dei tempi per la decisione sulla cautela.
Nel caso di specie il Tribunale della Liberta’ di Palermo non risulta aver tenuto conto dei sopra richiamati canoni interpretativi in ordine alla determinazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 299 bis c.p.p., comma 2, limitandosi a sottolineare che in concreto vi era stato esercizio della violenza fisica senza indicare quale sarebbe l’asserito elevato e specifico rischio di recidiva nei confronti delle vittime non essendovi un pregresso rapporto tra le persone offese ed il (OMISSIS) o indici sintomatici del pericolo di ritorsioni.
Va poi detto che nel caso in esame ci si trova di fronte ad una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attivita’ lavorativa per cui l’obbligo di notifica alla p.o. si deve ritenere meno stringente trattandosi di provvedimento che non decide sulla liberta’ personale ma si limita a regolare le modalita’ di esecuzione della misura cautelare in atto (Sez. 2, Sentenza n. 27020/2011, Rv. 250885). Da quanto premesso discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo (Sezione per il riesame delle misure coercitive).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Palermo (Sezione per il riesame delle misure coercitive).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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