Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 29 maggio 2020, n. 16436.
Massima estrapolata:
Non può essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell’art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, né a norma dell’art. 240, comma secondo, cod. pen.
Sentenza 29 maggio 2020, n. 16436
Data udienza 21 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Rifiuti – Confisca discarica abusiva – Esclusione in caso di estinzione del reato – Diritto processuale penale – Applicazione della confisca obbligatoria – Differenza tra sentenza di condanna o di patteggiamento e decreto penale di condanna – Art. 444 cod.proc.pen. – Art. 256 c.3 d.lvo n. 152/2006 – Art. 240, c.2°, cod. pen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/01/2019 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS) che ha insistito nell’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, emessa in data 14 gennaio 2019, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione – tra gli altri – al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3 (capo F), perche’ estinto per prescrizione, ed ha confermato la confisca obbligatoria del terreno di cui al mappale (OMISSIS) su cui era costituita e mantenuta la discarica, trattandosi di confisca obbligatoria applicabile anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione in quanto accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3 mancata revoca della confisca.
Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe disposto la confisca del terreno in violazione di legge in quanto la disposizione di cui all’articolo 256, comma 3 cit. che consentirebbe la confisca solo in caso di sentenza di condanna e di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p., e non nel caso di sentenza di prescrizione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’.
3. In udienza, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato.
La questione concernente l’applicabilita’ della confisca dell’area adibita a discarica in caso di estinzione del reato per prescrizione e’ stata gia’ affrontata, dalla Terza Sezione della Corte di cassazione in altre occasioni (Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257687 – 01; Sez. 3, n. 13741 del 22/03/2013, non massimata), che ha affermato che non puo’ essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), ne’ a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, ne’ a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2.
A tale indirizzo ermeneutico, il Collegio, intende dare continuita’ condividendo le argomentazioni.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3 stabilisce che “alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.” consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
La confisca e’, pacificamente, obbligatoria, come si desume dall’inequivoco tenore della norma, che non ammette alcuna alternativa, pur non indicando espressamente tale obbligatorieta’ come invece avviene nell’articolo 259, comma 2, dove viene utilizzata l’espressione “consegue obbligatoriamente la confisca”.
Tale obbligatorieta’ non e’ infatti mai stata posta in dubbio dalla giurisprudenza di questa Corte che, anzi, ha evidenziato, con riferimento alla sentenza di “patteggiamento”, come non assuma rilievo il fatto che il provvedimento di confisca non abbia formato oggetto dell’accordo fra le parti, trattandosi di atto dovuto per il giudice non suscettibile di valutazioni discrezionali e, pertanto, sottratto alla disponibilita’ delle parti medesime (Sez. 3, n. 21640, 24 giugno 2001. Conf. Sez. 3, n. 22063, 20 maggio 2003).
Il tenore della disposizione richiamata e’, pero’, estremamente chiaro nello stabilire che la confisca e’ applicabile soltanto in caso di condanna o applicazione pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., tanto che la sua perentorieta’ e’ stata indicata tra le ragioni che consentono di escluderne l’applicabilita’ con il decreto penale di condanna (Sez.3, n. 26548 del 2/07/2008, Sez. 3, n. 24659, 15/06/2009).
Nella medesima occasione si e’ ulteriormente affermato che un’area adibita a discarica abusiva non rientra certamente tra le ipotesi di cui all’articolo 240 c.p., comma 2, sia perche’ la realizzazione e la gestione di una discarica, se debitamente autorizzata, e’ lecita,’ quanto per il fatto che la disposizione che la prevede consente la soggezione a confisca obbligatoria solo se l’area appartiene all’autore o al compartecipe al reato.
5. Ne’ a diversa conclusione si perviene, come ritiene la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza ivi citata.
Non e’ pertinente il richiamo alla sentenza n. 1503 del 2018, in tema di confisca Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, ex articolo 301 in materia di contrabbando; neppure sono applicabili i principi stabiliti per il caso di confisca del reato di lottizzazioni abusiva, secondo cui la misura ablativa del bene puo’ conseguire anche nel caso di prescrizione del reato in presenza di accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, ostandovi il chiaro tenore della disposizione che fa riferimento alla “condanna” e alla “sentenza di applicazione di pena”, laddove il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2 fa riferimento all'”accertamento” della lottizzazione abusiva (“se e’ accertata”).
Non e’ pertanto corretta la conclusione cui perviene la Corte milanese la quale, richiamando alcuni casi in cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore ha ritenuto applicabile la misura di sicurezza patrimoniale pur in presenza della prescrizione del reato (contrabbando e lottizzazione abusiva) ha ritenuto di confermare la statuizione del primo giudice sul punto sulla base del mero accertamento della sussistenza del fatto.
La declaratoria di improcedibilita’ per intervenuta prescrizione del reato precludeva in ogni caso l’applicabilita’ della misura di sicurezza, che deve pertanto essere revocata.
6. Ne consegue che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell’area contraddistinta dai mappali (OMISSIS) del NCU di Milano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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