Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 9 maggio 2016, n. 9339
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 940-2015 proposto da:
PUBBLICO MINISTERO, IN PERSONA DEL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI: dott. ALESSANDRO PICCIRILLO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4729/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14 del 19.11.2013-23.1.2014 il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava lo stato di adattabilita’ dei fratelli (OMISSIS), nato a (OMISSIS), (OMISSIS), nato a (OMISSIS), e (OMISSIS), nata a (OMISSIS), figli di (OMISSIS) e (OMISSIS), cittadina romena, tra i quali era intercorsa una relazione affettiva ormai esauritasi.
Con sentenza del 5-28.11.2014 la Corte di appello di Napoli, Sezione minorenni. revocava la dichiarazione di adottabilita’ dei medesimi minori, in accoglimento del gravame proposto dal (OMISSIS) ed in difflirmita’ dalle richieste del tutore dei bambini e del P.G..
La Corte di Napoli, anche richiamati noti principi di diritto sul controverso tema. osservava e riteneva che:
– l’appellante aveva richiesto l’annullamento della prima sentenza e la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilita’ dei figli, sostanzialmente negando il loro stato di abbandono considerando ab origine: che l’unico impedimento all’esercizio della propria genitorialita’ era dipeso da ostacoli oggettivi a lui non imputabili (era stato infatti ristretto presso la Casa Circondariale di S. Tammaro), e che appena rimesso in liberta’ si era subito adoperato per ottenere l’affidamento del figli (nel frattempo collocati provvisoriamente presso una famiglia, atteso il totale disinteresse della madre, (OMISSIS)), ricercando un’abitazione ed una attivita’ lavorativa (come del resto riportato anche nell’impugnata decisione): che ad oggi aveva stipulato un regolare contratto di locazione per un immobile, sito in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), ed aveva sottoscritto un contratto di lavoro con l’impresa di pulizia ” (OMISSIS), con sede legale in (OMISSIS) che attualmente conviveva con la sig. (OMISSIS) che si era dichiarata disponibile ad accudire i minori insieme a lui; che la mamma dell’istante, (OMISSIS), aveva dichiarato di assumersi la responsabilita’ dei tre nipotini e di contribuire al sostentamento economico dei medesimi:
– l’appello andava accolto, non ravvisandosi i presupposti di cui alla L. n. 184 del 1984, articolo 8 (come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149);
– nel caso in esame, da un lato vi era il padre che manifestava la volonta’ di volere esercitare la propria responsabilita’ genitoriale, e dall’altro c’erano i minori cui bisognava assicurare un normale sviluppo della personalita’ plico-fisica, in una situazione peraltro ove gli stessi minori erano gia’ stati collocati, sia pure in via provvisoria, presso la famiglia (OMISSIS) – (OMISSIS) dal 21.5.2014:
nel richiamare quanto accertato e piu’ dettagliatamente illustrato nella impugnata decisione circa le ragioni per le quali i minori erano gia’ stati precedentemente collocati in affidamento provvisorio presso i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) (disinteressamento della madre naturale ed impossibilita’ del padre di accudirli per essere lo stesso ristretto in carcere), oggetto del vaglio era la sussistenza dello stato abbandonico da parte dell’appellante. Posto che non era in discussione la capacita’ genitoriale di quest’ultimo – nulla essendo emerso al riguardo che potesse pregiudicare la sana crescita dei minori andava osservato che all’attualita’ all’esito delle disposte indagini, non era emerso alcun elemento di inadeguatezza a provvedere ai bisogni primari dei figli, in ragione innanzitutto della circostanza dell’avere il (OMISSIS), una volta messo in liberta’, reperito una sistemazione lavorativa presso il cimitero canile di Caserta con uno stipendio di circa 700-800 Euro mensili, che gli consentiva di corrispondere il canone di locazione in relazione all’appartamento (“arredato modestamente e ben tenuto dal punto di vista igienico” cfr. relazione in atti) che aveva preso in fitto e dove si era trasferito (dichiarandosi comunque disponibile a cercarne un altro piu’ grande qualora avesse avuto in affidamento i figli): egli inoltre. aveva intrapreso una nuova convivenza con (OMISSIS) (la quale si era dichiarata disponibile ad accudire i minori), e poteva contare – alla bisogna sull’aiuto economico della madre, (OMISSIS) (disponibilita’ ribadita da quest’ultima anche in sede di udienza camerale) ed altresi’, per le eventuali altre incombenze relative alla gestione della casa, di quello della sorella e della nipote: tanto evincevasi dalla relazione – elaborata all’esito delle disposte informative – dei Servizi Sociali presso il Comune di San Marco Evangelista, del 29.7.2014;
– pertanto, acclarata la insussistenza dello stato di abbandono dei minori, in accoglimento dell’appello ed in riforma della gravata sentenza, andava revocata la declaratoria dello stato di adottabilita’ dei medesimi.
Avverso questa sentenza notificata il 2.12.2014 il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria e notificato il 22.12.2014 all’Avv.to (OMISSIS), tutore dei minori, che non ha svolto difese ed il 23.12.2014-7.01.2015 al (OMISSIS) che il 10-17/18.02.2015 ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito va rilevato che il ricorso risulta notificato al tutore dei minori ed avviato per la notifica al (OMISSIS) che ha dichiarato di averlo ricevuto il 7.01.2015; quand’anche questa seconda notifica non si fosse perfezionata si sarebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio essendo l’altra andata tempestivamente a buon fine, iniziativa che invece l’intervenuta resistenza e costituzione del medesimo (OMISSIS) in questo giudizio ha reso superflua. Inoltre il fatto che la (OMISSIS) ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado impedisce per altro verso di reputare la non integrita’ del contraddittorio. solo genericamente dedotta dal controricorrente.
A sostegno del ricorso il Pubblico Ministero denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, articoli 1, 8, 12, 15, 17 e 21, dell’articolo 3 della Convenzione Internazionale sui diritti del bambino. ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 dell’articolo 336 biscod. civ. nonche’ dell’articolo 147 cod. civ. nonche’ degli articoli 2, 3 e 30 Cost. da ultimo dell’articolo 112 c.p.c.. Il tutto con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ con riferimento all’articolo 360, n. 4.
2. “Violazione di legge costituzionalmente rilevante e totale mancanza della motivazione in se’ con riferimento agli articoli 2, 3 e 30 Cost. ed all’articolo 3 della Convenzione Internazionale sui diritti del bambino, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 circa il fatto decisivo per il giudizio, costituente oggetto di discussione tra le parti, della inesistenza di rapporti tra il padre ed i tre minori nonche’ dell’interesse preminente dei minori valutati nella loro globalita’ a non veder dichiarata la revoca ex articolo 21 dello stato di adottabilita’. Il tutto con riferimento all’articolo 360, n. 5.
3. “Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione alla considerazione del periodo di detenzione come causa di forza maggiore di carattere transitorio ai sensi dell’ultimo periodo della L. n. 184 del 1983, articolo 8, comma 1, nonche’ in relazione alla L. n. 184 del 1983, articoli 1, 15, 17 e 21, dell’articolo 147 c.c. e dell’articolo 3 Conv. dei diritti del fanciullo, ratificata con L. 26 maggio 1991, n. 176 e dell’articolo 30 Cost.. Il tutto con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
4. “Nullita’ del procedimento nonche’ violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, articoli 1, 8, 17 e 21, degli articoli 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo. ratificata con L. n. 176 del 1991, dell’articolo 336 bis cod. civ. e dell’articolo 3 Cost., per mancata audizione e/o ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento – e/o per mancanza di provvedimento motivato con il quale si dia atto della pretesa superfluita’ dell’ascolto del minore. Il tutto con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
I quattro motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario non hanno pregio.
In primo luogo le censure rivolte alla motivazione dell’impegnata sentenza vanno ratione temporis ricondotte all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, concernendo la sentenza pubblicata l’8.11.2014. Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce espressione della volonta’ del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l’ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimita’ in ordine alla motivazione della sentenza restringendo l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4 ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054: Cass.. Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257): ipotesi nella specie non ravvisabili pur nella sinteticita’ delle argomentazioni che sostengono la decisione. Sempre a questo proposito va aggiunto che il prospettato omesso esame di elementi istruttori (quali nella specie le dichiarazioni e opinioni della dott.ssa (OMISSIS) e di Suor (OMISSIS), rispettivamente coordinatrice e responsabile legale della casa famiglia casa delle rose”) non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto (storico) decisivo, censurabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche perche’ sebbene la sentenza possa non avere dato conto di tutte le risultanze probatorie (in tema cfr anche Cass. 1114, 2498 e 18817 del 2015), ha pero’ valorizzato la prevalente esigenza di assicurare la conservazione del rapporto familiare. D’altra parte sebbene la detenzione non costituisca impedimento oggettivo non imputabile rispetto alla mancata assistenza dei figli anche e da ultimo Cass. n. 19735 del 20159, i rilievi del PM involgono contegni pregressi del (OMISSIS) o anteriori anche alla sua detenzione o concomitanti con essa o ancora profili caratteriali che non si rivelano trascurati dai giudici d’appello, ma dai quali, a fronte delle encomiabili iniziative assunte dal medesimo (OMISSIS) dopo la sua scarcerazione, quali riportate della richiamata relazione dei servizi sociali ma anche verificate da accesso in loco della polizia locale quanto ad abitazione e convivenza con altra donna, i giudici d’appello hanno non illogicamente e plausibilmente concluso, alla luce pure del richiamato principio secondo cui l’adozione dei minori costituisce extrema ratio e considerando anche l’offerto sostegno esterno quantomeno della nonna paterna, che se da un canto nulla era emerso che potesse pregiudicare la sana crescita dei minori o che attestasse l’inadeguata capacita’ paterna rispetto ai bisogni primari dei figli, dall’altro le sopravvenienze giustificassero la valutazione d’insussistenza dello stato di abbandono e la prognosi favorevole circa la corrispondenza al superiore interesse dei bambini del ristabilimento del legame familiare piuttosto che della relativa rescissione. Infine la mancata audizione dei minori appare anche in appello implicitamente correlata alla loro eta’, che non la rendeva obbligatoria, ed all’emersa condizione degli stessi.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non deve farsi luogo a condanna della parte pubblica soccombente (cfr da ultimo Cass. n. 19711 del 2015).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita’ e gli altri dati identificatisi delle parti.
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