Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5834.
La massima estrapolata:
La violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie da analizzare basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, ovvero dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, quindi giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.); mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune (quelle documentali) piuttosto che ad altre (quelle per testi non ammesse perche’ giudicate irrilevanti), essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato alla “valutazione delle prove”.
Non e’ configurabile una responsabilita’ precontrattuale in capo all’oblato in caso di mancata accettazione di una proposta contrattuale, poziore nel tempo ed economicamente meno vantaggiosa, rispetto a quella successiva, diversa e piu’ vantaggiosa, non gravando sul destinatario di plurime proposte contrattuali alcun obbligo di accettare quella ricevuta temporalmente per prima, ovvero di accettare l’offerta economicamente migliore, sicche’ il medesimo e’ libero, in difetto di obblighi eventualmente insorgenti da una precorsa trattativa, di accettare la proposta ravvisata preferibile in base a considerazioni anche prescindenti da valutazioni di carattere meramente economico
Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5834
Data udienza 8 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10637-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. Dott. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL in persona dell’amministratore unico Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusto procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4502/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato per via telematica l’11 aprile 2017, la societa’ (OMISSIS) Srl propone ricorso avverso la sentenza del tribunale di Asti numero 4502/2016 con la quale e’ stata rigettata la domanda rivolta a (OMISSIS) s.r.l. nel 2013, quale promittente conduttrice di un immobile offerto in locazione ad uso commerciale (per essere adibito ad attivita’ di ristorazione), per ingiustificato recesso dalle trattative. (OMISSIS) s.r.l. ha notificato controricorso per dedurre fondamentalmente l’inammissibilita’ del medesimo. Il ricorso e’ affidato a tre motivi. (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 380 bis -1 c.p.c..
2. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione in relazione a tutti punti portati oggi in esame innanzi a questa Corte, ha pronunciato ordinanza di inammissibilita’ ex articolo 348 bis c.p.c., in atti prodotta in copia autenticata, ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilita’ di essere accolta. Il ricorso, pertanto, e’ volto a contestare le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, avallate dall’rdinanza di inammissibilita’ resa dalla Corte d’appello ex articolo 348 bis. c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione, da parte del giudice di prime cure, delle prove per interpello e testi capitolate da parte attrice nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, circostanza che ha impedito di provare l’illegittimita’ del recesso operato dalla societa’ resistente. La societa’ ricorrente deduce che le richieste di prova per interpello e per testi non sono state ammesse e che pertanto non ha potuto assolvere l’onere probatorio, sulla stessa incombente, in merito all’ingiustificato recesso dalla trattative da parte della controparte, intervenuto in uno stadio avanzato delle trattative. La sentenza, pertanto, sarebbe viziata in relazione a un’ omissione di pronuncia sulle istanze istruttorie.
1.1. Il motivo e’ inammissibile.
1.2. Il profilo di censura di cui all’articolo 112 c.p.c. non attiene al vizio denunciato, esprimendosi in esso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sin da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1985 del 16/05/1977 il mancato esame di un’istanza istruttoria non integra omessa pronuncia, cioe’ violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ tale norma non riguarda le istanze istruttorie, ma solo le domande attinenti al merito. La mancata pronuncia su un’istanza istruttoria puo’ dar luogo, invece, ad omesso esame di un punto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ove attenga a circostanze che, con giudizio di certezza e non di mera probabilita’, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (v. anche Sez. 1, Sentenza n. 13981 del 26/07/2004; Sez. L, Sentenza n. 1203 del 03/02/2000). Rispetto a questo motivo, anche se lo si volesse riqualificare entro i contorni dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ogni esame sarebbe oltretutto precluso per effetto dell’articolo 348 ter c.p.c. che esclude la deducibilita’ di tale vizio quando l’impugnazione della sentenza di primo grado e’ conseguenza di un’ordinanza di inammissibilita’ della Corte d’appello emessa ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c..
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., violazione della regola probatoria; allegazione e capitolazione da parte dell’attrice di circostanze che avrebbero confermato l’illegittimita’ del recesso. Insufficienza della documentazione in atti a provare la legittimita’ del recesso, in particolare erronea valutazione delle prove documentali in riferimento al presunto carattere unilaterale delle modifiche apportate alla bozza di contratto allegata alla mail del 3/7/2012.
2.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ non si pone in termini di violazione di norme processuali attinenti alla distribuzione degli oneri di prova o alla valutazione dei mezzi di prova.
2.2. A proposito della violazione dell’articolo 2697 c.c., essa non e’ dedotta secondo quanto individuato in motivazione da Cass. SU n. 16598 del 2016. Il motivo infatti non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’articolo 2697 c.c. e di quello del’articolo 115 c.p.c., bensi’ lamenta soltanto un’ erronea valutazione di risultanze probatorie documentali. La violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie da analizzare basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, ovvero dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, quindi giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.); mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune (quelle documentali) piuttosto che ad altre (quelle per testi non ammesse perche’ giudicate irrilevanti), essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato alla “valutazione delle prove” (v. anche Cass. n. 11892 del 2016).
2.3. In effetti, il Giudice di merito ha ritenuto rilevante la e.mail inviata unilateralmente dal locatore del 3 luglio 2012 in cui erano contenute modifiche al contenuto contrattuale prima delineato dalle parti, che avrebbero portato alla sottoscrizione di un contratto diverso da quello inizialmente proposto (con consegna dell’immobile “chiavi in mano” a un prezzo non determinato invece di consegna “al grezzo” del costruito con indicazione di un canone di Euro 110.000,00 annuo). In merito non rileva che la bozza fosse ipoteticamente piu’ favorevole per la parte conduttrice, ma che il giudice, nel margine di sua discrezionalita’, ha ritenuto sufficiente e apprezzabile tale mutamento di condizioni contrattuali al fine di valutare il carattere giustificato del recesso dalle trattative da parte della societa’ conduttrice.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1337 c.c. per non avere il giudice ritenuto integrati i presupposti della responsabilita’ precontrattuale, non avendo dato rilevanza allo stadio avanzato della trattativa in cui si e’ verificato il recesso. Denuncia che la modifica contenuta nella e.mail, inviata il giorno precedente a quello fissato per il perfezionamento del contratto, portava condizioni piu’ favorevoli per la controparte e che la parte locatrice avrebbe potuto mantenere quelle concordate in precedenza.
3.1. Il motivo e’ inammissibile, poiche’ in esso si denuncia un’errata valutazione del contenuto della proposta di contratto da parte del giudice, in tale sede incensurabile come vizio di applicazione di una norma, e quindi esulante dalla denuncia di errata applicazione della norma sulla responsabilita’ extracontrattuale, che e’ stata invece correttamente applicata sotto il profilo della responsabilita’ extracontrattuale implicante il carattere ingiustificato o contrario a buona fede del recesso dalla trattativa.
3.2. Il motivo e’ inammissibile anche perche’ non si confronta con la ratio decidendi resa conformemente a principi di diritto gia’ espressi in materia di rifiuto di plurime proposte alternative. Manca infatti, in tale ipotesi, la dimostrazione che la trattativa fosse giunta ad uno stadio avanzato con effettiva “puntuazione” di ogni particolare del contratto da stipulare, non essendo neanche desumibile il corrispettivo contenuto nella proposta alternativa “chiavi in mano” prospettata alla parte nel corso della trattativa.
3.3. Sotto questo particolare aspetto non e’ configurabile una responsabilita’ precontrattuale in capo all’oblato in caso di mancata accettazione di una proposta contrattuale, poziore nel tempo ed economicamente meno vantaggiosa, rispetto a quella successiva, diversa e piu’ vantaggiosa, non gravando sul destinatario di plurime proposte contrattuali alcun obbligo di accettare quella ricevuta temporalmente per prima, ovvero di accettare l’offerta economicamente migliore, sicche’ il medesimo e’ libero, in difetto di obblighi eventualmente insorgenti da una precorsa trattativa, di accettare la proposta ravvisata preferibile in base a considerazioni anche prescindenti da valutazioni di carattere meramente economico (Sez. 3 -, Sentenza n. 27017 del 27/12/2016).
4. Conclusivamente il ricorso e’ inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 a favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6.000,00 su valore indeterminato, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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