Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20795
La massima estrapolata:
Non e’ violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex articolo 521 c.p.p., allorche’ tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza non ricorra un rapporto di radicale eterogeneita’ o incompatibilita’ ne’, tanto meno, e’ ravvisabile un “vulnus” al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravita’.
Qualora il fatto sia diversamente qualificato dal giudice di appello, senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilita’ di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione.
Sentenza 10 maggio 2018, n. 20795
Data udienza 16 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATERINA MAZZITELLI;
Il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del ricorso;
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PERELLI Simone, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
Il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 19 maggio 2016, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal locale tribunale in data 16/04/2015, rideterminava la pena, inflitta a (OMISSIS) e a (OMISSIS), in mesi 11 di reclusione, con concessione della sospensione della pena e della non menzione, revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e riducendo l’importo delle somme, liquidate a titolo di risarcimento del danno, subito dalle parti civili costituite, ad Euro 1.500,00. Per la precisione, la corte territoriale – previa riqualificazione del fatto, originariamente contestato sub 1), ex articolo 628 c.p., nel reato di cui all’articolo 614 c.p., ed escluse le aggravanti, di cui al capo 2), ex articolo 577 n. 4, in relazione all’articolo 61 c.p., n. 2, contestate, con riferimento al capo sub 1) – riconosceva gli imputati responsabili del reato continuato, di cui agli articoli 110, 582 e 585 c.p., articolo 614 c.p. e articolo 635c.p., comma 2, n. 1, per aver cagionato lesioni personali a (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente consistite in “contusione toracica sinistra” e in “contusione costale destra” giudicate guaribili, ciascuna, in giorni 2.
2. (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, con cui deducono un vizio di legittimita’, ex articolo 606, comma 1, lettera c), in relazione all’articolo 521, comma 2, codice di rito, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Secondo parte ricorrente, nella sentenza impugnata, il giudice del merito, una volta chiuso il dibattimento e in fase di deliberazione, avrebbe immutato il fatto, originariamente contestato, in violazione del disposto, contenuto nell’articolo 521 c.p.p., comma 2. La circostanza aggravante, contestata per aver commesso il fatto, costituente furto, in luogo di privata dimora, ai sensi dell’articolo 624 bis c.p.p., non corrisponderebbe affatto al reato di violazione di domicilio, ex articolo 614 c.p., posto che, per quest’ultima fattispecie, rileverebbero le modalita’ con le quali l’agente e’ entrato nella privata dimora altrui, non rilevanti, per l’inverso, per la sussistenza dell’aggravante. Tali specifiche connotazioni mancherebbero nella fattispecie in oggetto, non potendosi desumere le stesse in via implicita. Risulterebbe in ogni caso violato il diritto di difesa. Secondo le disposizioni della CEDU, l’imputato dovrebbe avere una completa informazione della diversa qualificazione giuridica, in vista della realizzazione del c.d. giusto processo. Non sarebbe condivisibile neppure il principio, affermato in giurisprudenza, secondo il quale l’articolo 521 c.p.p., comma 2, non e’ applicabile, in caso di qualificazione giuridica meno grave della fattispecie, originariamente contestata. Parte ricorrente allega, altresi’, un vizio di legittimita’, ex articolo 606, comma 1, lettera b) ed e), codice di rito, in relazione all’articolo 582 c.p., con riferimento al capo di imputazione, sub 2). Nella sentenza impugnata, mancherebbe qualsiasi riferimento all’evento, richiesto dalla fattispecie di cui all’articolo 582 c.p.., costituito dalla ricorrenza di un effettivo periodo di malattia, in considerazione dell’applicabilita’, al massimo, della disposizione di cui all’articolo 635 c.p., essendo la mera sensazione dolorosa tipica del reato di percosse. Ne conseguirebbe un profilo di violazione di legge e, nel contempo, di carenza di motivazione. Inoltre, parte ricorrente allega un vizio di legittimita’, ex articolo 606, comma 1, lettera e), codice di rito, in relazione all’omessa motivazione circa l’alibi di (OMISSIS), essendo state riportate in sentenza dichiarazioni nettamente diverse, rispetto a quelle rese dal teste (OMISSIS), circa l’abitudine del (OMISSIS) di recarsi in anticipo sul posto di lavoro, ed essendo contraddittorie le affermazioni, relative alla “smentita”, ritenuta dal giudice e, in effetti, costituente frutto di un travisamento della prova testimoniale citata. In sostanza, la deposizione del teste (OMISSIS), travisata dal giudice, e’ da ritenersi importante, per la ricostruzione dei fatti di causa, per cui l’errore evidenziato sarebbe determinante agli effetti della decisione. Ulteriore vizio, di natura analoga, e’ poi dedotto, in relazione all’alibi di (OMISSIS), con riferimento, in particolare, agli orari, in cui era avvenuto l’arresto del figlio delle persone offese, componenti della famiglia (OMISSIS), e alla visita concomitante, asseritamente compiuta dall’imputato, presso l’abitazione della vicina di casa, sig.ra (OMISSIS). L’imprecisione sull’orario sarebbe, ad avviso di parte ricorrente, pienamente comprensibile, dovendosi tener conto del tempo trascorso, e, per di piu’, sarebbero errate le considerazioni, svolte nella sentenza impugnata, circa l’asserito contrasto, tra la permanenza del (OMISSIS), con altri colleghi, (OMISSIS) e (OMISSIS), riferita dallo stesso imputato, e le conversazioni telefoniche intercettate, indicate nella sentenza, a dimostrazione della falsita’ del predetto alibi. Altro vizio motivazionale sarebbe poi connesso all’ubicazione dell’abitazione in una scala diversa dello stabile e alla conseguente difficolta’ di organizzare un’aggressione all’arrivo delle parti lese nell’appartamento occupato dai (OMISSIS). Da ultimo, i ricorrenti articolano un vizio di legittimita’, ex articolo 606, comma 1, lettera c), in relazione all’articolo 530 c.p.p., comma 2, trattandosi, a loro dire, di un fascicolo, senza indagini, che avrebbero potuto essere svolte, mediante il prelievo, sul luogo, di impronte digitali e l’estrapolazione dei tabulati telefonici delle utenze in uso agli imputati. In siffatto contesto, osserva parte ricorrente, avrebbe dovuto trovare applicazione l’articolo 530 c.p.p., comma 2, in considerazione della mancanza di prove certe della responsabilita’ degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Innanzitutto va affrontata la problematica, relativa alla correlazione fra accusa e sentenza, con riferimento alla lamentata violazione dell’articolo 521 c.p.p..
A questo proposito, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, non e’ violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex articolo 521 c.p.p., allorche’ tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza non ricorra un rapporto di radicale eterogeneita’ o incompatibilita’ ne’, tanto meno, e’ ravvisabile un “vulnus” al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravita’ (Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017 – dep. 11/07/2017, Vadacca, Rv. 271607).
E cio’ senza tener conto del fatto che nella fattispecie in esame ricorre un ulteriore elemento, costituito da un rapporto di continenza, essendo stata comunque contestata in fatto la violazione di domicilio, poi ritenuta nella sentenza impugnata.
Ed ancora, sempre secondo la giurisprudenza di legittimita’, qualora il fatto sia diversamente qualificato dal giudice di appello, senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilita’ di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013 – dep. 12/09/2013, Drassich, Rv. 256652).
Tali pronunce, indubbiamente, si pongono sulla scia del generale orientamento, implicante una tutela sostanziale del diritto di difesa, parametrata alle possibilita’ effettive, riservate alla difesa, e al riscontro di lesioni ineliminabili e, come tali, inficianti l’intero procedimento.
Poste tali premesse di ordine generale, va chiarito innanzitutto che, nella fattispecie, i giudici del merito, nella fase deliberativa, non hanno assunto a base della loro decisione un fatto diverso, essendosi limitati, invece, ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, tramite la derubricazione del reato, contestato originariamente sub 1) ex articolo 628 c.p., nel reato di cui all’articolo 614 c.p. e l’esclusione delle circostanze aggravanti, contestate al capo 2), relative al reato di lesioni, in relazione al nesso teleologico, rispetto alla rapina.
2. I motivi, concernenti la valutazione della sussistenza o meno di un processo patologico riconducibile al requisito della “malattia” indispensabile per la realizzazione del delitto di cui all’articolo 582 c.p., nonche’ l’erronea interpretazione della deposizione, resa dal teste (OMISSIS), e la valutazione degli alibi forniti da ciascuno degli imputati, sono tutti motivi, concernenti il merito della controversia e, in quanto tali, inammissibili nella presente sede del giudizio di legittimita’.
A cio’ si aggiunga, in ogni caso, che il dato, relativo alle lesioni e’ tratto dalle certificazioni sanitarie e che ogni processo patologico, pur connesso a lesioni lievi, implica la valutazione di una prognosi, relativa alla guarigione, parametrata ad un lasso temporale.
Con cio’ si esclude la congruita’ delle censure mosse sul punto specifico.
Per quanto poi concerne la ricostruzione fattuale, i giudici del merito hanno ampiamente motivato, in relazione alla certezza dell’aggressione, subita nella loro abitazione dai (OMISSIS), all’attendibilita’ delle loro dichiarazioni, ritenendo – non illogicamente – del tutto inverosimile una macchinazione in danno degli imputati, e alla certezza del riconoscimento.
E’ poi stata esposta, dai giudici del merito, una dettagliata disamina delle prove dedotte dalla difesa, prove ritenute smentite dalle altre risultanze testimoniali di causa, con contestuale trasmissione degli atti alla locale Procura delle Repubblica, per la ravvisabilita’ di estremi di reato in talune deposizioni.
Il complesso di tali elementi, costituito dal fronte delle accuse, mosse dalle persone offese e dalla debolezza degli elementi addotti a propria difesa dagli imputati e connotato altresi’ dall’individuazione di un preciso “movente” sotteso all’aggressione dei (OMISSIS), ha indotto i giudici all’accertamento della responsabilita’ degli imputati, senza incertezze probatorie.
Ne’, sotto altro profilo, sono ravvisabili carenze motivazionali, ove si considerino, oltre alle divergenze tra le varie versioni sottolineate nella sentenza impugnata, per un verso, la scarsa verosimiglianza dell’alibi fornito da (OMISSIS), asseritamente a cena presso una vicina di casa, proprio nell’ora dell’esecuzione dell’arrivo della polizia e dell’esecuzione dell’arresto di (OMISSIS), e, sotto altro profilo, la mancanza di certezza del report di arrivo al posto di lavoro da parte di (OMISSIS) in quanto dal medesimo redatto, nonostante le dichiarazioni, rese dal teste (OMISSIS), circa l’abitudine del medesimo di arrivare in anticipo al lavoro.
Si tratta, in sostanza di una motivazione, congrua e completa, che non lascia adito alla prospettazione di illogicita’, considerata, tra l’altro, in linea di fatto, l’agevole superamento di difficolta’ legate all’ubicazione delle due abitazioni, all’interno del medesimo stabile.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, si devono rigettare i ricorsi, condannando ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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