Non è possibile ritenere d’ufficio la ricorrenza di una eccezione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 dicembre 2020| n. 29920.

Non è possibile ritenere d’ufficio la ricorrenza di una eccezione, non svolta dalla parte interessata, di estinzione del debito per intervenuta remissione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra le parti per il mancato pagamento di una somma reclamata a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori di riparazione di un autoveicolo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso a motivo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’articolo 112 cod. proc. civ., ha cassato con rinvio la pronuncia gravata, avendo il giudice d’appello confermato in sede di gravame la sentenza impugnata di rigetto della pretesa creditoria in ragione dell’estinzione del debito per intervenuta sua remissione, pur essendo mancata del tutto nei gradi di merito la formulazione della relativa eccezione da parte della società controricorrente).

Ordinanza|30 dicembre 2020| n. 29920

Data udienza 14 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione relativa alla intervenuta remissione del debito – Impossibilità di ritenerne la ricorrenza d’ufficio – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1237/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 718/2015 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:
e’ stata impugnata da (OMISSIS) S.r.l. la sentenza n. 718/205 del Tribunale di Trani – articolazione territoriale di Molfetta con ricorso fondato su tre motivi e resistito con controricorso dalla intimata (OMISSIS) s.n.c..
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna societa’ ricorrente otteneva dal Giudice di Pace di Molfetta decreto ingiuntivo, con il quale veniva ingiunto alla (OMISSIS) s.n.c. il pagamento della somma di Euro 1.900,00 a titolo di corrispettivo per riparazione di autoveicolo.
Proposta opposizione da parte della societa’ ingiunta, il succitato Giudice di Pace – nel contraddittorio delle parti – accoglieva l’opposizione della (OMISSIS) e revocava l’opposto D.I..
L’ (OMISSIS) s.r.l. interponeva, avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure, appello resistito alla odierna parte controricorrente.
Decidendo sul gravame, l’adito Tribunale di Trani, con la sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c., oggetto del ricorso in esame, rigettava il proposto appello confermando la prima decisione.
In particolare e per quanto ancora oggi rileva al fine del giudizio, deve rilevarsi che la decisione del Tribunale aderiva, in sostanza, a quanto gia’ ritenuto dal primo Giudice affermando “la sussistenza di un fatto estintivo della obbligazione dedotta in via monitoria” ovvero di una “vera e propria remissione del debito ex articolo 1236 c.c.”.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
1.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la “nullita’ di entrambe le sentenze di merito per violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo il giudice di secondo grado erroneamente disatteso la censura di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato da parte del primo giudice”.
La censura, svolta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, ripropone doglianza invero gia’ costituente motivo di appello ed attiene alla circostanza processuale che (v., testualmente: p. 5 ricorso) “mai formalmente era stata proposta dalla societa’ opponente (rectius: opposta) eccezione propria concernente la pretesa remissione del debito” dovuto per l’effettuazione dei detti lavori di autoriparazione.
Premesso che, a seguito del proposto ricorso, l’odierno giudizio di legittimita’ e’ relativo alla sola sentenza di appello, in relazione alla quale questa adita Corte esercita il proprio dovere di vigilanza sulla corretta applicazione della legge, deve osservarsi quanto segue.
Il motivo e’ fondato.
E’ mancata del tutto, nel corso del giudizio di merito, la formulazione dell’eccezione propria relativa alla pretesa (ed affermata dai Giudici del merito) intervenuta remissione del debito.
Va, al riguardo, affermato il principio che non e’ possibile ritenere d’ufficio la ricorrenza di una eccezione, non svolta dalla parte interessata, di estinzione del debito per intervenuta sua remissione (in senso conforme v. Cass. 1110/1999).
Il motivo deve, pertanto, essere accolto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3), il vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1236 c.c., in tema di remissione del debito”.
Il motivo e’ svolto “in linea del tutto subordinata” rispetto al primo motivo del ricorso ed attiene – in sostanza – alla impossibilita’ di configurazione di una remissione del debito in assenza di manifestata conforme volonta’ remissoria del creditore non accertabile a mezzo di sola deposizione testimoniale di terzo.
Data l’anzidetto carattere subordinato con cui e’ formulato, il motivo deve ritenersi assorbito.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di “violazione dell’articolo 2709 c.c., in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili”.
La censura viene svolta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Parte ricorrente lamenta il detto vizio in quanto la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la norma di cui in epigrafe in relazione alla annotazione nel registro IVA della (OMISSIS) del debito di cui alla fattura per i lavori di autoriparazione azionata in via monitoria dalla odierna parte ricorrente.
Il motivo e’ fondato.
La sentenza d’appello cita, al riguardo, solo la mera annotazione sul libro giornale di “debito in contenzioso”, ma nulla accerta e dice sulla rilevanza della iscrizione nel registro IVA con conseguente recupero della stessa imposta.
4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso deve essere accolto.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, al Giudice in dispositivo indicato, il quale provvedera’ al riesame della controversia attenendosi ai principi innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Trani in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *