Il dipendente di ente locale transitato nei ruoli di altra amministrazione pubblica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2021| n. 86.

Il dipendente di ente locale transitato nei ruoli di altra amministrazione pubblica a seguito di mobilità ex art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001, ha diritto ad essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica acquisita nell’ente di provenienza in quanto la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro. L’individuazione del trattamento giuridico ed economico deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell’amministrazione cessionaria tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate attraverso le quali si realizza, all’interno dell’area, una progressione di carriera. (Nella specie il collegio che ha escluso l’agenzia delle dogane in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto possa fare applicazione dell’art. 17 CCNL comparto agenzie fiscali 2002/2005 in quanto riferibile al solo accesso dall’esterno)

Ordinanza|7 gennaio 2021| n. 86

Data udienza 28 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Ente locale – Dipendente – Transito all’Agenzia delle dogane – Inquadramento corrispondente a quello avuto in precedenza – Mobilità che diventi strumento di dequalificazione strisciante

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28907/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 589/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2017 R.G.N. 1696/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
Che:
la Corte di Appello di Milano, accogliendo il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell’Agenzia delle Dogane a seguito di mobilita’ del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 30, ad essere inquadrata nella posizione economica F5 area II;
in particolare, la Corte territoriale ha – tra l’altro – evidenziato che la procedura di mobilita’ realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicche’ il dipendente deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza;
ha poi ritenuto che costituisse utile parametro, al fine della conseguente confluenza, quello di cui al D.P.C.M. n. 466 del 2000, articolo 5 e della relativa tabella di equiparazione professionale, cosi’ concludendo per il riconoscimento dell’inquadramento di cui sopra;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice.

CONSIDERATO

Che:
con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30 e, per quanto occorrer possa, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 1 e dell’articolo 17 del CCNL Agenzie Fiscali, per aver la Corte erroneamente ritenuto che il dipendente trasferito per mobilita’ abbia diritto al mantenimento non solo trattamento fondamentale, ma anche della progressione economica acquisita, tanto piu’ in assenza di tabelle di comparazione applicabili direttamente ed indebitamente tratte, dai giudici di secondo grado, dal D.P.C.M. destinato a regolare il caso speciale del trasferimento di personale e funzioni amministrative dall’Agenzia del territorio agli Enti Locali;
il motivo e’ infondato;
questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest’ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell’articolo 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso “dall’esterno” nell’area (tra le tante, Cass. nn. 4619 del 2018 e 7652 del 2019);
con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex articolo 118 disp. att. c.p.c., si e’ osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianita’, della qualifica e del trattamento economico, che e’ inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli articoli 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;
l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti – si e’ ancora aggiunto – deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera;
del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilita’ tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, e’ direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area;
non irrazionale e’ poi l’utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, del D.P.C.M. n. 446 del 2000, apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso;
infine, non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perche’ l’Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilita’ rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di livello economico;
le spese del grado sono da regolare secondo soccombenza.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte

delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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