Non è configurabile il reato per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso a concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 44884.

La massima estrapolata:

Non è configurabile il reato per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso a concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta.

Sentenza 8 ottobre 2018, n. 44884

Data udienza 8 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 25/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONELLA CIRIELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. ROMANO GIULIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25.01.2017 il Tribunale del riesame di Roma ha, per quanto qui rileva, confermato il decreto di sequestro preventivo del 06.02.2017 del Giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale di Velletri, con il quale sono state sottoposte a sequestro la somma di Euro 245.156,29, facente capo alla (OMISSIS) S.R.L. in liquidazione e le quote societarie nel possesso di (OMISSIS), legale rappresentante della stessa, indagato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, per aver omesso di versare l’IVA per l’anno 2011 entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27.12.2012) per la somma di Euro 788.274.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento per il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame nel non ritenere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (luglio 2012), intervenuta prima della scadenza del termine per il versamento dell’IVA (27 dicembre 2012), elemento rilevante ai fini della insussistenza del reato.
Il Tribunale, nella prospettazione difensiva, avrebbe altresi’ errato nel sostenere l’assenza di prova in ordine all’accettazione della transazione fiscale da parte dell’agenzia delle entrate, giacche’, nella prospettazione difensiva, gia’ l’omologazione del concordato risulta elemento idoneo a considerare inesistente il fumus del reato contestato; inoltre, come dimostrato mediante allegazione documentale, il piano transattivo prevedeva espressamente l’inclusione del debito IVA nella dilazione richiesta, e l’accordo si sarebbe concluso mediante il c.d. silenzio-assenso da parte dell’amministrazione, cosi’ come confermato da uno dei liquidatori del concordato, Dott. (OMISSIS), nell’ambito di altro procedimento penale.
Peraltro, osserva la difesa, il ricorrente non avrebbe potuto discostarsi dalle previsioni del concordato, ormai approvato, e procedere autonomamente, effettuando il versamento dell’IVA.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.
3.1. Questa corte, in analoga fattispecie, ha stabilito che “in tema di reati tributari, va esclusa la configurabilita’ del delitto di omesso versamento delle ritenute d’imposta dovute e certificate, in presenza di una transazione fiscale concordata ai sensi dell’articolo 182-ter L. Fall., ove omologata prima della consumazione del reato coincidente con la data di scadenza prevista per il versamento omesso. In motivazione, la S.C. ha osservato che l’accordo transattivo tempestivamente omologato muta gli elementi costitutivi del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis, incidendo sia sul termine di pagamento, che puo’ essere dilazionato ovvero frazionato in piu’ rate, sia sull’importo stesso del tributo che, nel caso di imposte diverse dall’Iva e di quelle armonizzate, puo’ essere addirittura ridotto per effetto dell’accordo, con eventuale rimodulazione del debito al di sotto della soglia di punibilita’; di modo che il titolo di pagamento non e’ piu’ costituito dalla dichiarazione annuale di sostituto di imposta o dai certificati rilasciati ai sostituiti, bensi’ dalla transazione fiscale, il cui eventuale successivo inadempimento comporta la revoca della transazione stessa, ma non anche la reviviscenza del reato(Sez. 3, Sentenza n. 6591 del 26/10/2016 Cc. (dep. 13/02/2017) Rv. 269146.
Inoltre e’ stato affermato, con pronunce univoche, che in tema di omesso versamento IVA, non e’ configurabile il reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-terper il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta (Sez. 4, Sentenza n. 52542 del 17/10/2017 Cc. (dep. 17/11/2017) Rv. 271554).
3.2. Nel caso di specie risulta pacifico, sulla scorta della documentazione prodotta e allegata al ricorso per cassazione (cfr. all. 1 e 2) che, in data 18-20 luglio 2012 la (OMISSIS) srl fosse stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, poi omologata dallo stesso tribunale di Velletri il 19 dicembre 2012, ossia prima della scadenza del termine per pagare l’annualita’ IVA del 2011, del 27 dicembre 2012.
3.3. L’ordinanza impugnata, dunque, non si e’ uniformata al suddetto principio avendo ritenuto che, nonostante l’omologa del concordato preventivo fosse intervenuta prima della scadenza del termine suddetto, la circostanza che alcuna dilazione per debito tributario, inerente l’imposta sul valore aggiunto, fosse stata chiesta nella transazione fiscale, giustificasse l’applicazione della misura, senza confrontarsi con gli atti del concordato da cui emergeva la volonta’ dell’indagato di effettuare un pagamento frazionato dei debiti erariali.
4. Pertanto, si impune l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Roma per nuovo esame.

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