Non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14775.

Massima estrapolata:

Non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze, la cui prevalenza od equivalenza risulti dal calcolo concordato, ove il giudice affermi la congruità della pena applicata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di patteggiamento che, sulla pena base per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 1, lett. a) ed f), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aveva applicato la riduzione per la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., implicitamente ritenendo la prevalenza dell’attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti contestate).

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14775

Data udienza 6 marzo 2020

Tag – parola chiave: Sostanze stupefacenti – Spaccio – Reato ex artt.73 e 80 dpr 309/90 – Patteggiamento – Trattamento sanzionatorio – Illegalità della pena – Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 14.3.2019 del Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Picardi Antonietta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla posizione di (OMISSIS) e per il rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., in data 14.3.2019 il Tribunale di Trento ha applicato, su concorde richiesta delle parti, nei confronti di (OMISSIS) la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa e nei confronti di (OMISSIS) la pena di sei mesi di reclusione ed Euro 1.000 di multa, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80, previo riconoscimento nei confronti di entrambi gli imputati della circostanza attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6), per aver ceduto sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina ad una ragazza minorenne ottenendone in cambio prestazioni sessuali in favore del (OMISSIS) che, a sua volta, forniva al (OMISSIS) sostanze stupefacenti della stessa tipologia al (OMISSIS).
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Trento articolando tre motivi con i quali lamenta:
2.1) l’illegalita’ della pena applicata al (OMISSIS) che, muovendo dal calcolo della pena-base di sei anni di reclusione ed Euro 14.000 di multa, effettuata la riduzione di 1/3 per effetto dell’attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6 (4 anni di reclusione), applicato l’aumento ai fini della continuazione (4 anni e sei mesi di reclusione ed Euro 21.000 di multa) ed operata la diminuzione di 1/3 per la scelta del rito, era stata in via finale quantificata in tre anni e sei mesi di reclusione ed Euro 14.000 di multa senza aver considerato le contestate aggravanti, implicitamente riconosciute per effetto del riconoscimento della corretta qualificazione del fatto, ne’ in termini di aggravamento della pena in termini di equivalenza o subvalenza con l’attenuante del risarcimento del danno e dunque censurando l’operato del giudice che aveva avallato un accordo nel quale era totalmente assente il bilanciamento tra le circostanze di segno opposto;
2.2) l’illegalita’ della pena per avere il GIP da un canto dichiarato l’assorbimento nella fattispecie di cui all’articolo 73 aggravata Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 800, lettera a) ed f) i reati di cui agli articoli 600 bis e 602 ter originariamente contestati, e, dall’altro applicato l’aumento ai fini della continuazione, cosi’ sconfessando l’assunto iniziale;
2.3) l’illegalita’ della pena essendo stato dato ingresso al patteggiamento anche per il reato di cui all’articolo 600 bis c.p. posto in continuazione con il reato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73, nonostante la preclusione sancita dall’articolo 444 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non puo’ ritenersi meritevole di accoglimento.
Muovendo dallo specifico calcolo del trattamento sanzionatorio effettuato dalle parti e facente parte del loro specifico accordo, la pena-base, secondo quanto emerge dal verbale dell’udienza tenutasi in data 14.3.2019 innanzi al Tribunale di Trento, risulta essere stata indicata in 6 anni di reclusione ed Euro 27.000 di multa e dunque in sostanziale corrispondenza con il minimo edittale, erroneo risultando invece il dato relativo alla pena pecuniaria di Euro 14.000 riportato dal PG nel presente ricorso.
Essendo stata alla suddetta pena applicata la diminuzione di un terzo per l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6) senza null’altro aggiungere, deve ritenersi che la stessa sia stata implicitamente considerata prevalente rispetto alle contestate aggravanti (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, lettera a ed f) ed in tal senso recepita anche dal giudice di merito. Al riguardo deve essere infatti chiarito che la sentenza di patteggiamento trova il suo fondamento nella concorde volonta’ delle parti che il giudice, previo vaglio dell’insussistenza di cause di non punibilita’ che potrebbero condurre ad un proscioglimento ex articolo 129 c.p.p., della corretta qualificazione giuridica del fatto e della legalita’ della pena, si limita a ratificare. Conseguentemente la mancata esplicitazione delle motivazioni sottese al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, di cui risulti nel calcolo concordato tra la difesa e l’organo dell’accusa espressa la prevalenza delle une o delle altre attraverso la diminuzione o l’aumento di pena previsto ex lege, ovvero l’equivalenza in assenza di qualsivoglia maggiorazione o riduzione deve ritenersi comunque coperta dall’affermazione da parte del giudice della congruita’ della pena concordata: tale sintetico apprezzamento costituisce infatti espressione del giudizio valutativo implicitamente effettuato, seppur non accompagnato da alcuna motivazione, la cui mancanza non puo’ di per se’ riflettersi sulla legittimita’ della pattuizione trasfusa nel provvedimento giudiziale. Muovendo infatti dal consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” (Sez. 2, 12 ottobre 2005, Rv. 232844), il giudice deve ritenersi tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilita’ ex articolo 129 c.p.p. ed ad un controllo, in positivo, dei termini dell’accordo in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed alla legalita’ della pena senza ulteriori oneri di motivazione, come si desume anche dall’elenco tassativo dei motivi di impugnazione previsti dall’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis.
Il vaglio implicito della congruita’ del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze cosi’ come sintetizzato nel calcolo specifico del trattamento sanzionatorio riprodotto a verbale, deve percio’ ritenersi essere stato espresso anche dal Tribunale trentino nel piu’ generale vaglio di congruita’ della pena complessivamente determinata, in conformita’ a quanto gia’ condivisibilmente affermato da questa Corte in tema di sentenza di patteggiamento in un risalente arresto in cui e’ stato ritenuto che il giudizio di comparazione fosse stato comunque effettuato per effetto dell’applicazione della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche senza esplicitare il giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti (Cass., sez. 5, 6 ottobre 1999, Pugliese) e ribadito da Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009 – dep. 11/11/2009, P.G. in proc. Gallicchio, Rv. 245209, in una fattispecie nella quale il giudice di merito, individuata la pena base del reato di violenza sessuale in quella attenuata di cui all’articolo 609 c.p., l’aveva ulteriormente ridotta per l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 e per la diminuente del rito, senza esplicitare il giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata dell’articolo 609 ter c.p., n. 2, comunque contenuto nella valutazione di congruita’ del trattamento sanzionatorio e cosi’ ritenendo egualmente soddisfatto l’obbligo di motivazione).
In definitiva le doglianze espresse dal Procuratore Generale, non sono affatto riconducibili all’illegalita’ della pena posto che, al di la’ del nomen juris della rubrica, quello che viene contestato non e’ ne’ l’applicazione di una sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantita’, il limite legale, ne’ l’erroneita’ del calcolo relativo al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, espresso con l’esito della prevalenza della attenuante del risarcimento del danno per effetto dell’applicazione della relativa diminuzione alla pena base, in conformita’ all’accordo delle parti, bensi’ la sostanziale carenza della motivazione sottostante al giudizio di comparazione, lamentandosi che non venga effettuata menzione nella sentenza impugnata delle contestate aggravanti: al di la’ del rilievo che siffatta omissione non corrisponde ad un’erroneita’ di giudizio, non avendo il giudice alcun motivo di menzionare le suddette circostanze, venute meno per effetto del giudizio di prevalenza della attenuante ex articolo 62 bis c.p., n. 6), il motivo cosi’ formulato non poteva comunque essere devoluto innanzi a questa Corte, non rientrando fra quelli contemplati dall’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis.
2. Ottenuto, a seguito della suddetta diminuzione, il risultato intermedio di 4 anni di reclusione cui deve aggiungersi anche la somma di Euro 18.000 per la multa, ancorche’ non figurante nel calcolo delle parti, il Tribunale di Trento ha poi correttamente applicato l’aumento ai fini della continuazione: tale aumento non e’ affatto contrastante, diversamente da quanto assume il PG nel secondo motivo di ricorso, con il ritenuto assorbimento delle fattispecie criminose di cui all’articolo 600 bis c.p. e articolo 600 ter c.p., comma 7, originariamente contestate, nel reato di cui all’articolo 73 aggravato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, lettera a) ed f), posto che trattasi della continuazione interna riferita alle plurime cessioni di sostanza stupefacente nei confronti della minore, alla quale, come gia’ risulta dal capo di imputazione, venivano “in forma continuativa” e costante fornite singole dosi di cocaina ed eroina in cambio di prestazioni sessuali.
Anche il suddetto motivo non puo’ percio’ essere ritenuto meritevole di accoglimento.
3. Il terzo motivo deve invece essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente lamenta in relazione all’illegalita’ della pena che sia stato ammesso al patteggiamento allargato il reato di cui all’articolo 600 bis c.p. posto in continuazione con il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73: tuttavia mentre la continuazione non da’ luogo ad alcuna illegalita’ della pena alla luce di quanto sopra rilevato, l’eventuale errato assorbimento avrebbe dovuto costituire oggetto di una doglianza riferita alla erronea qualificazione giuridica del fatto di cui, invece, il ricorso non contiene alcuna menzione.
Sulla base dei sovra esposti rilievi il ricorso del Procuratore Generale deve essere, in conclusione, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *