Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10957.
La massima estrapolata:
Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l’udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa.
Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10957
Data udienza 16 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11475-2018 proposto da:
(OMISSIS), VED. (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– resistenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende;
– resistenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– resistenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2019/2010 R.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale che visto l’articolo 380-ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS), con apposito ricorso per fondato su un unico motivo, proposto istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 26 giugno 2018, col quale veniva rinviata per precisazione delle conclusioni la causa, pendente innanzi a quella Autorita’ Giudiziaria, iscritta al n. R.G. 2019/2010.
Il ricorso e’ resistito con tre distinte memorie difensive delle parti intimate di cui in epigrafe.
Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni cosi’ come da atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso non puo’ essere accolto.
Parti ricorrenti lamentano, nella sostanza e con l’unico svolto motivo, la violazione dell’articolo 295 c.p.c. per non essere stata disposta, nell’ipotesi, la sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c. per mancata valutazione della rilevanza di un documento attinto da querela di falso e gia’ impugnato (ovvero di un testamento), con ulteriore violazione dell’articolo 355 c.p.c..
Il tribunale capitolino, col provvedimento gravato, disponeva, nella concreta fattispecie, il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni “senza ulteriore dilazione e non sussistendo le condizioni per un nuovo provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.”.
Va, quindi, evidenziato che nella ipotesi in esame l’istanza di regolamento necessario di competenza sarebbe stata ammissibile solo nei confronti dell’ordinanza dichiarativa della sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., non gia’ nei riguardi – cosi’ come nella fattispecie – del provvedimenti che la neghi, disponendo, di poi, la prosecuzione del processo per le conclusioni delle parti e, quindi, per la sua definizione.
Al riguardo non puo’ che ribadirsi il condiviso dictum di questa Corte (Cass., Sez. Seconda, Ord. 25 novembre 2010, n. 23943), la quale ha gia’ avuto modo di chiarire che “l’ordinanza con cui il giudice abbia disposto la prosecuzione del giudizio, fissando l’udienza per la precisazione delle conclusioni, non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa, ionde, avverso una simile ordinanza, non ammissibile la richiesta di regolamento di contenenza, in mancanza, appunto, di una esplicita pronuncia sulla competenza stessa, la quale non risulta neppure implicitamente” (in precedenza e conformemente, pure Cass. n. 18199/2004).
Per di piu’ ancora deve rilevarsi come la prosecuzione del processo, poiche’ la formulazione letterale dell’articolo 42 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990), di carattere eccezionale, non si riferisce a qualsiasi provvedimento comunque assunto sulla sospensione, ma prevede solo un controllo immediato sulla legittimita’ del provvedimento (concessorio) sospensivo, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo e non anche su quello denegatorio, risolvendosi la ratio della eccezionale e limitata esperibilita’ di un rimedio impugnatorio nel disfavore del legislatore per la collocazione di un processo in stato di quiescenza (Cass. n. ri 20320/2004; 8354/2007; 12963/2012; 22784/2015).
2.- Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano cosi’ come da dispositivo con riferimento a ciascun gruppo delle parti conto ricorrenti di cui in epigrafe.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti (OMISSIS) ed a. (OMISSIS) ed a. e (OMISSIS) ed a. delle spese del giudizio, determinate – per ciascuno dei tre anzidetti individuati gruppi di controricorrenti, in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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