Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari rigetti la richiesta di esame in incidente probatorio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2554.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari rigetti la richiesta di esame in incidente probatorio, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., della persona offesa minore d’età in ragione della rilevata superfluità o irrilevanza della prova, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento né si pone fuori dal sistema processuale. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la disciplina normativa prevista per l’audizione delle persone vulnerabili, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria, impone particolari forme volte a salvaguardare l’integrità fisica e psicologica delle persone offese, ma non prevede alcun obbligo di assunzione della prova dichiarativa a seguito di una mera richiesta di incidente probatorio).

Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2554

Data udienza 11 dicembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Atti persecutori – Incidente probatorio – Richiesta respinta – E’ inoppugnabile – Non è atto abnorme – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/7/2020 del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pistorelli Luca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta, la quale ha richiesto in via principale rinviarsi la decisione a data successiva a quella in cui verra’ decisa dalla Corte Costituzionale la questione sollevata in riferimento all’articolo 392 c.p.p., comma 1-bis, dal G.i.p. del Tribunale di Macerata, in via subordinata la remissione del ricorso alle Sezione Unite e in via ulteriormente gradata dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di incidente probatorio proposta dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 392 c.p.p., comma 1-bis, al fine di procedere all’esame della minore (OMISSIS), indicata come testimone del reato di atti persecutori commesso ai danni della madre e per il quale si procede nei confronti del padre, (OMISSIS).
2. Avverso l’ordinanza ricorre il pubblico ministero deducendo l’abnormita’ del provvedimento. Lamenta il ricorrente che il G.i.p. avrebbe erroneamente giustificato la propria decisione in riferimento alla ritenuta inutilita’ della prova, posto che la minore sarebbe invece testimone diretta delle minacce proferite dall’indagato integranti la condotta del reato contestato, ed invero illegittimamente desunto tale superfluita’ da una aprioristica valutazione sull’attendibilita’ della teste, ancorata alla sua minore eta’ ed all’esasperata conflittualita’ del contesto familiare in cui e’ inserita. Il ricorrente non disconosce che il rigetto dell’istanza non preclude la possibilita’ di proseguire le indagini, potendo lo stesso pubblico ministero procedere in proprio all’audizione della minore, ma rileva, richiamando alcuni arresti di questa Corte, come cio’ comporterebbe un elevato rischio di vittimizzazione secondaria della teste, giacche’ la stessa sarebbe inevitabilmente chiamata nuovamente a deporre nell’eventuale dibattimento a carico dell’indagato e cioe’ esattamente cio’ a cui l’introduzione nell’articolo 392 c.p.p., comma 1-bis ha inteso prevenire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Preliminarmente e’ doveroso richiamare la lunga elaborazione compiuta dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, Rv. 181303; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. Un., 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. Un., 31/5/2005 n. 22909, Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581) esitata nella conclusione per cui puo’ ritenersi abnorme il provvedimento che, per la singolarita’ e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di la’ di ogni ragionevole limite. In tal senso il Supremo Collegio ha altresi’ precisato come il vizio di abnormita’ possa riguardare sia il profilo strutturale, allorche’ l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo.
3. Cio’ premesso deve anzitutto ribadirsi che, per il principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione, l’ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio e’ inoppugnabile (ex multis Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri e altri, Rv. 271776), ma altresi’ che non puo’ essere considerata abnorme, costituendo l’estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice e risultando inidonea a paralizzare lo sviluppo processuale (ex multis Sez. 4, n. 2678 del 30/11/2000, dep. 2001, PM in proc. D’Amiano ed altri, Rv. 218480; Sez. 2, n. 47075 del 13/11/2003, Manzi, Rv. 227086). E tali consolidati principi non conoscono eccezione solo perche’ l’incidente probatorio viene promosso ai sensi dell’articolo 392 c.p.p., comma 1-bis, come questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare (Sez. 3, n. 21930 del 13/03/2013, P.M. in proc. Bertolini, Rv. 25548301).
3.1 Nel ribadire anche quest’ultimo principio, il Collegio non ritiene di poter condividere quanto il ricorrente ha inteso sostenere richiamando Sez. 3, n. 34091 del 16/05/2019, P., Rv. 277686, secondo cui sarebbe invece abnorme l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in ragione dell’assenza di motivi di urgenza che non consentano l’espletamento della prova nel dibattimento, respinga l’istanza del pubblico ministero di incidente probatorio presentata ai sensi dell’articolo 392 c.p.p., comma 1-bis, per l’assunzione della testimonianza della vittima di uno dei reati elencati dalla disposizione citata (che nella specie era quello di violenza sessuale), con cio’ sostanzialmente disapplicando una regola generale di assunzione della prova, prevista in ottemperanza agli obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali. Sentenza questa che invero e’ stata ripresa da un’altra pronunzia della stessa Terza Sezione (Sez. 3, n. 47572 del 10/10/2019, P., Rv. 277756) la quale ha ritenuto parimenti abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell’incidente probatorio ai sensi del citato articolo 392, comma 1-bis, perche’ non preceduta dall’acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa, in quanto tale motivazione.
3.2 Entrambe le pronunzie citate assegnano al giudice un vero e proprio obbligo di ammettere l’incidente probatorio finalizzato all’assunzione della deposizione di un soggetto vulnerabile richiesto ai sensi dell’articolo 392 c.p.p., comma 1-bis, consentendogli di respingere la relativa richiesta esclusivamente qualora egli rilevi il difetto dei presupposti normativamente configurati che legittimano l’anticipazione dell’atto istruttorio (e cioe’ che la richiesta provenga dal pubblico ministero o dall’indagato, venga presentata nel corso delle indagini preliminari per uno dei reati elencati dalla disposizione citata, che abbia ad oggetto la testimonianza di un minore ovvero di un maggiorenne, se si tratta della persona offesa del reato o di soggetto che versa in stato di particolare vulnerabilita’) anche in assenza delle condizioni generali stabilite dal comma 1 dello stesso articolo. In definitiva cio’ che viene affermato e’ che il giudice, nel caso di specie, sarebbe titolare di un mero onere di verifica della legittimita’ della richiesta ed invece privato di qualsiasi potere di valutarne la fondatezza in riferimento agli ordinari indici di ammissione della prova previsti dall’articolo 190 c.p.p., comma 1.
3.3 Tale interpretazione del sistema normativo di riferimento non puo’ essere accolta. Anzitutto non trova riscontro nel testo degli articoli 392 e 398 c.p.p., che non pongono alcun limite all’apprezzamento del giudice per il caso che la richiesta di incidente probatorio venga proposta ai sensi del comma 1-bis del primo degli articoli richiamati. Ma le conclusioni qui criticate non appaiono giustificabili nemmeno sulla base degli asseriti vincoli posti dalla normativa internazionale e sovranazionale evocati dalle due pronunzie citate.
Come ha efficacemente sottolineato di recente Sez. 6, n. 24996 del 15/07/2020, P., Rv. 279604 nel riaffermare l’orientamento della sentenza Bertolini del 2013, da tale complesso normativo (e cioe’: l’articolo 35 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote, in data 25 ottobre 2007, e ratificata dall’Italia con la L. 1 ottobre 2012, n. 172; l’articolo 18 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul, in data 11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con L. 23 giugno 2013, n. 77; gli articoli 18 e 20 della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato e sostituisce la precedente decisione-quadro 2001/220/GAI, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212) emerge, infatti, esclusivamente la necessita’ di adottare, qualora debba procedersi all’audizione di un soggetto vulnerabile, particolari forme di assunzione della prova, tese a salvaguardare la sua integrita’ fisica piscologica ed anche a contenere il rischio di vittimizzazione secondaria legato alla reiterazione dell’atto istruttorio. Appare dunque una forzatura far discendere dallo stesso sistema normativo l’imposizione di un vero e proprio obbligo, in capo al giudice, di disporre l’assunzione delle dichiarazioni del minore o della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio ed a prescindere da qualsiasi apprezzamento sulla rilevanza della prova.
Non di meno sfuggono le ragioni per cui, anche volendo riconoscere l’esistenza del vincolo ipotizzato nelle pronunzie della Terza Sezione, il provvedimento di rigetto della richiesta dovrebbe ritenersi addirittura abnorme. Alla luce delle consolidate coordinate che identificano l’atto abnorme in precedenza richiamate, infatti, tale provvedimento risulta riconducibile ad uno schema tipico contemplato dalla legge processuale (e segnatamente dall’articolo 398 c.p.p.) ed il suo contenuto non diverge in maniera irragionevole dai limiti che la stessa pone al giudice; men che meno determina, poi, una stasi del procedimento.
3.5 In definitiva deve dunque essere ribadito che il provvedimento di rigetto dell’incidente probatorio non e’ impugnabile e non puo’ considerarsi abnorme, nemmeno qualora la relativa richiesta sia stata proposta ai sensi ed ai fini di cui all’articolo 392 c.p.p., comma 1-bis, ed il rigetto venga giustificato in ragione della rilevata superfluita’ o irrilevanza della prova.
4. Nel caso di specie, il giudice ha rigettato la richiesta di procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di una minore avendone ritenuto la prova inutile. Escluso dunque che la sua decisione possa essere considerata abnorme, irrilevante, stante i ricordati limiti all’impugnabilita’ della stessa, e’ l’eventuale erroneita’ o illogicita’ delle considerazioni poste dallo stesso giudicante a giustificazione delle proprie conclusioni. Conseguentemente, come gia’ accennato, il ricorso del pubblico ministero deve ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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