Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12314.
Massima estrapolata:
No all’aggravata ubriachezza in servizio per il finanziere se mancano ancora tre ore e mezza al suo turno di lavoro. Non c’è la prova a quella distanza di tempo che le funzioni potevano essere compromesse.
Sentenza 16 aprile 2020, n. 12314
Data udienza 19 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Pena – Finanziere – Staro di ebbrezza alcolica – Distanza di tre ore e mezza al suo turno di lavoro – No all’aggravata ubriachezza in servizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARCO VANNUCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Militare Dr. UFILUGELLI FRANCESCO che conclude chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 16 aprile 2019 la Corte militare di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa il 25 marzo 2018 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma a definizione di processo svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato:
a) ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui: accerto’ che (OMISSIS), Finanziere Scelto in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di (OMISSIS), commise il (OMISSIS) in Ancona il delitto, aggravato (dalla recidiva e dal grado rivestito) di ubriachezza in servizio; concesse a tale persona circostanze attenuanti generiche considerate prevalenti su aggravante e recidiva; concesse la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena inflitta; condiziono’ tale concessione allo svolgimento di lavoro di pubblica utilita’;
b) ha riformato la sentenza di primo grado quanto alla sola misura della pena da infliggere, rideterminandola in un mese e dieci giorni di reclusione militare.
1.1 Per quanto qui interessa, la motivazione della sentenza e’ nel senso che: (OMISSIS) era stato comandato per lo svolgimento di servizio da mezzanotte alle sei del (OMISSIS); verso le ore 20,30 del giorno precedente, appartenenti all’arma dei carabinieri lo identificarono quale presunto autore di una aggressione fisica ad un minorenne e constatarono che egli “si esprimeva con un alto tono della voce, presentava una andatura barcollante, gli occhi lucidi, e che il suo alito emanava un odore vinoso”; i carabinieri lo accompagnarono quindi alla vicina caserma della Guardia di Finanza, “ove il Ten. (OMISSIS), constatate in prima persona le effettive condizioni psico/fisiche del (OMISSIS), decideva di esonerarlo dalla prestazione dell’originario servizio notturno, peraltro a suo tempo disponendo che da parte sua venisse effettuato un diverso servizio decorrente dalle ore 08,00 del successivo (OMISSIS); lo stato di ubriachezza puo’ essere accertato con qualsiasi mezzo, anche su base meramente sintomatica e senza quindi ricorrere ad accertamenti tecnico-sanitari; l’articolo 139 c.p.m.p. punisce anche il militare colto in stato di ubriachezza dopo essere stato comandato per un determinato servizio e, quindi, prima che il servizio abbia avuto inizio; la norma e’ finalizzata alla tutela del bene giuridico della efficienza del servizio militare, la cui integrita’ e’ messa a repentaglio ove l’ubriachezza sia constatata dopo che il militare sia stato ad esso comandato, si’ da escluderne o menomarne le capacita’; “con assoluta ragionevolezza il Ten. (OMISSIS), avendo verosimilmente constatato nel (OMISSIS) non un totale stato di incapacita’, ma una diminuzione a prestare il servizio notturno cui inizialmente era stato comandato, ha ritenuto di poterlo destinare al diverso servizio del mattino successivo”, confidando quindi che per la prestazione di questo secondo servizio, al cui inizio mancavano quasi dodici ore, l’imputato facesse in tempo a recuperare la sua piena efficienza operativa.
2. Per la cassazione di tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso (atto sottoscritto dal relativo difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS)) con il quale si deduce carenza di motivazione “per travisamento della prova”, in quanto: lo stato di ubriachezza non stato accertato in modo certo ed evidente, non desumendosi dagli elementi di prova acquisiti al processo che esso ricorrente fosse in stato di ubriachezza al momento di iniziare il proprio servizio, e non diverse ore prima di tale momento; inoltre, non trova riscontro in alcun atto acquisito al processo l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il Tenente (OMISSIS) ebbe a constatare di persona quali fossero le condizioni psicofisiche di esso ricorrente prima di decidere di esonerarlo da quello, originariamente oggetto di comando, da mezzanotte alle sei del (OMISSIS); tale ufficiale assunse tale decisione sulla base di quanto riferitogli dall’Appuntato (OMISSIS), presente al momento in cui esso ricorrente si presento’ in caserma con i carabinieri che in precedenza lo avevano controllato; le dichiarazioni degli Appuntati (OMISSIS) e Gori (allegate al ricorso) sono nel senso che costoro percepirono un odore di alcool proveniente dalla persona di esso ricorrente e seguirono il suggerimento dei carabinieri “di mandare a dormire il Finanziere in stato di agitazione e presumibilmente di alterazione psico/fisica derivante dall’assunzione di bevande alcoliche”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’articolo 139 c.p.m.p., comma 1, punisce, per quanto qui interessa, con la reclusione militare fino a sei mesi il militare che, dopo essere stato comandato per il servizio, e’ colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita’ a prestarlo.
La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di affermare che “il reato di ubriachezza in un militare – il cui obiettivo e’ di assicurare il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto – e’ integrato quando il militare medesimo, impegnato in un ben individuato servizio o comunque comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita’ di prestarlo” (cosi’, Cass. Sez. 1, n. 3343 del 13 dicembre 2011 dep. 2012, Pretagostini,Rv. 251840).
Nello stesso ordine di concetti e’ stato poi precisato che: “rientra nel concetto di servizio anche la generica consegna per posizione di “reperibilita’”, condizione in cui il reparto fa pieno affidamento sul militare il quale resta a disposizione, pur non essendo tenuto a permanere in uno specifico luogo, essendo tenuto a fare rientro in caserma entro un’ora”; che, essendo la fattispecie “destinata a tutelare il regolare andamento delle attivita’ militari, non puo’ essere posto in dubbio che lo stato di alterazione per ubriachezza sia in grado di influire negativamente anche se e’ accertato mentre il militare si trova comandato in posizione di “reperibilita’” con un tempo di approntamento incompatibile con l’adempimento dei propri doveri” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 1, n. 30694 del 5 giugno 2017, Corda, Rv. 270846).
Nel caso concreto, la sentenza impugnata e’ immune da censure di sorta nella parte in cui conferma la sentenza di primo grado quanto all’accertato stato di ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, in cui il ricorrente venne colto, in luogo pubblico, fuori della caserma ove alloggiava, verso le ore 20,30 del giorno (OMISSIS) (circa tre ore e trenta minuti prima dell’inizio del turno di servizio che in precedenza era stato comandato a prestare), desunto dalle dichiarazioni rispettivamente rese dai carabinieri (OMISSIS) e (OMISSIS) (l’imputato “presentava un alito altamente alcolico, equilibrio precario, occhi lucidi e pronunciava frasi con tono immotivatamente alto”: pagg. 3 e 4 sentenza di primo grado) e dai finanzieri (OMISSIS) e (OMISSIS) (l’alito del ricorrente, avente lo sguardo fisso verso terra, era caratterizzato da odore alcolico: pag. 4 sentenza di primo grado).
Cio’ pero’ non e’ sufficiente, soprattutto in assenza di riscontri oggettivi, di natura tecnica o sanitaria, quanto al grado di alterazione, fisica e psichica, dell’organismo del ricorrente conseguente all’assunzione di bevande alcoliche (verosimilmente, vino, in considerazione dell’odore percepito dalle sopra indicate persone), per affermare che tale stato, in ragione della sua gravita’, potesse incidere, menomandola, sulla capacita’ del ricorrente di prestare servizio in condizioni di normalita’ psico-fisica fin dall’inizio del turno cui egli era comandato.
In particolare, una tale decisione non poteva che essere assunta dall’ufficiale responsabile del servizio dopo avere riscontrato di persona le condizioni fisiche e psichiche caratterizzanti quella sera la persona del ricorrente.
E’ certo, al riguardo, che il tenente (OMISSIS) sottoscrisse variazione al foglio di servizio con cui dispose: la cancellazione del ricorrente dal servizio notturno (dalla mezzanotte alle sei del (OMISSIS)) a causa del di lui stato di ubriachezza (pag. 3 sentenza di primo grado); il comando dello stesso a prestare un diverso servizio a partire dalle ore otto dello stesso giorno (OMISSIS) (pagg. 9-10 sentenza di appello).
La sentenza di appello afferma che tali decisioni vennero assunte da tale ufficiale dopo che ebbe a constatare “in prima persona le effettive condizioni psico/fisiche del (OMISSIS)” (pagg. 7-8 sentenza di appello) e che lo stesso comandante, “avendo verosimilmente constatato nel (OMISSIS) non un totale stato di incapacita’, ma una diminuzione a prestare il servizio notturno cui inizialmente era stato comandato, ha ritenuto di poterlo destinare al diverso servizio del mattino successivo” (pag. 8 sentenza di appello).
Orbene, tali asserzioni, relative all’accertamento compiuto personalmente quella sera dal tenente (OMISSIS) sulle condizioni psico-fisiche (rilevabili in base ad un esame diretto ed esterno sulla persona) del ricorrente, non si rinvengono punto nella sentenza di primo grado ove si afferma solo (pag. 3 sentenza) che tale ufficiale, “atteso lo stato di agitazione e di alterazione psico-fisica derivante probabilmente dall’assunzione di bevande alcoliche, ne disponeva la cancellazione dal servizio notturno per impossibilita’ di intraprenderlo (cfr. variazione al foglio di servizio fol.9)”.
Dalle copie degli atti di indagine specificamente allegati al ricorso (estratte dai documenti depositati nel fascicolo d’ufficio del processo di primo grado) non risulta punto che quella sera l’ufficiale in comando incontro’ il ricorrente dopo essere stato informato di quanto accaduto dai militari in servizio di piantone all’ingresso della caserma, risultando solo che: l’appuntato (OMISSIS) ebbe ad avvisare dell’accaduto il tenente (OMISSIS) (relazione di servizio del 20 febbraio 2017; informazioni rese alla polizia giudiziaria il 24 marzo 2017); il tenente (OMISSIS) sottoscrisse variazione al foglio di servizio indicante il motivo di tale decisione.
L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata costituisce dunque un travisamento della prova acquisita agli atti del processo; non risultando in particolare da alcun atto che l’ufficiale ebbe a sottoscrivere la variazione al foglio di servizio dopo avere quella sera constatato di persona in quali condizioni psicofisiche versava il ricorrente, in stato di ubriachezza verso le ore 20,30.
Tale travisamento si rivela quanto mai rilevante in funzione della decisione, che’ in mancanza di riscontri di carattere tecnico o sanitario e di constatazione personalmente compiuta dall’ufficiale responsabile del servizio circa le condizioni psico-fisiche del ricorrente non puo’ affermarsi con ragionevole certezza che lo stato di ubriachezza caratterizzante la persona del ricorrente verso le ore 20,30 del (OMISSIS) fosse di gravita’ tale da incidere, menomandola, sulla capacita’ del ricorrente di prestare servizio in condizioni di normalita’ psico-fisica fin dall’inizio del turno cui egli era comandato dopo circa tre ore e trenta minuti.
In mancanza di prova certa sul punto specifico il ricorrente deve essere assolto dall’accusa, a lui contestata, di avere commesso il delitto in questione perche’ il fatto non sussiste; con conseguente annullamento senza rinvio, per tale ragione, della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore consigliere Dr. Vannucci Marco, e’ da lui solo sottoscritto anche quale Consigliere anziano del collegio per impedimento alla firma del suo Presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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