Nelle controversie aventi ad oggetto l’affitto di bene produttivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23110.

Nelle controversie aventi ad oggetto l’affitto di bene produttivo (nella specie, un terreno con annesso pozzo di sollevamento di acqua e distribuzione, oltre all’impianto ed alla cabina dei comandi) non è applicabile il criterio di competenza del “forum rei sitae”, dettato dall’art. 21 c.p.c. per i contratti di locazione e affitto di azienda, in quanto la distinzione delle “species” contrattuali, di natura sostanziale, nel predetto articolo si riverbera sull’interpretazione delle norme processuali sulla competenza, le quali sono in rapporto di strumentalità con i tipi sostanziali.

Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23110

Data udienza 1 ottobre 2020

Tag/parola chiave: Locazione uso diverso – Terreno con pozzo – Differenza tra affitto e locazione – Bene produttivo – Qualificazione come affitto e non come locazione – Controversia – Competenza – Criteri – Non siu applicano le norme ex art.21 e 447 bis c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34126-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di Amministratori della (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 778/2019 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. (OMISSIS);
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 4 ottobre 2019, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Palermo sollevata da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. quali opponenti a decreto ingiuntivo n. 978/2018 con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva ordinato di pagare la somma complessiva di Euro 116.962,62, oltre interessi e spese, al (OMISSIS) a titolo di canone in relazione a un contratto di affitto del 31 marzo 2014.
L’eccezione era stata tempestivamente proposta in riferimento all’articolo 21 c.p.c., per avere il contratto ad oggetto un terreno e l’annesso pozzo ” (OMISSIS)” situati nel territorio del Comune di Palermo. L’opposta (OMISSIS) S.r.l. si era costituita, insistendo nella domanda monitoriamente proposta e chiedendo il rigetto dell’eccezione di incompetenza, trattandosi di contratto di affitto di bene produttivo, non assoggettato quindi all’articolo 21 c.p.c..
Per quanto qui interessa, il Tribunale, nella sentenza con cui ha rigettato l’eccezione, ha osservato che l’articolo 21, alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte, non e’ applicabile al contratto di affitto di bene produttivo (invocando Cass. 4503/2001, Cass. 24371/2006, Cass. 250/2008 e Cass. 19384/2012), e qualificato il contratto di cui e’ causa appunto come contratto di affitto per finalita’ produttiva. Sulla base di questo il Tribunale ha rigettato l’eccezione e rimesso in ruolo la causa per la prosecuzione in merito.
2. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. hanno proposto istanza di regolamento di competenza, da cui si e’ difesa con un atto intitolato “Scrittura Difensiva” (OMISSIS) S.r.l..
3. Il ricorso si fonda su due motivi.
3.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 c.p.c., adducendo che solo due dei precedenti richiamati nell’impugnata sentenza (Cass. 4503/2001 e Cass. 2012/19384) avrebbero escluso l’applicabilita’ di detto articolo alle controversie relative ai contratti di affitto di bene produttivo, laddove gli altri arresti citati riguarderebbero solo la compatibilita’ del rito locatizio. D’altronde Cass. 4503/2001 – cui si sarebbe poi conformata Cass. 2012/19384 – sarebbe relativa all’abrogato articolo 8 c.p.c., comma 2, n. 3, in relazione alla competenza pretorile. Pertanto il Tribunale di Termini Imerese, nell’impugnata sentenza, si sarebbe sorretto su una giurisprudenza anteriore al vigente testo dell’articolo 21 c.p.c., ovvero su una giurisprudenza relativa all’epoca in cui il Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non aveva ancora abrogato l’ufficio del pretore e quindi l’articolo 8 c.p.c., che, nel comma 2, al n. 3, attribuiva al pretore la competenza funzionale “tra le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie”; quando vigeva quest’ultima norma, il testo dell’articolo 21 c.p.c., a sua volta prevedeva che per le cause “di cui all’articolo 8, nn. 2 e 3,” la competenza spettava al “giudice del luogo dove e’ posto l’immobile”.
L’articolo 21 c.p.c., nel testo vigente si riferisce a tutte le “le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di azienda”, essendo stato est. Il riferimento restrittivo ai soli “immobili urbani”. Sostengono pertanto i ricorrenti: “L’impropria associazione tra articolo 21 c.p.c., e articolo 447 bis c.p.c., compiuta dal Tribunale costituisce… nient’altro che un retaggio storico, non piu’ compatibile con l’odierna formulazione del codice di rito”. E “l’interpretazione ampia e inclusiva” prospettata come fondamento della eccezione sarebbe d’altronde coerente con la giurisprudenza di legittimita’ per cui l’espressione “cause in materia di locazione”, di cui all’articolo 21 c.p.c., nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 51 del 1998, include tutte le controversie comunque collegate alla “materia” (ampia nozione) locatizia (si citano Cass. 581/2003, Cass. 3014/2012 e Cass. 11319/2009). Da tutto cio’ deriverebbe che, qualunque qualificazione si attribuisca al contratto di cui e’ causa, la competenza spetterebbe al Tribunale di Palermo.
3.2 Il secondo motivo, presentato in subordine, lamenta erronea qualificazione del contratto nonche’ violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 c.p.c., in relazione agli articoli 1571, 1607, 1615, 2555 e 2562 c.c..
Si prospetta che in Tribunale abbia erroneamente ricondotto il contratto “nella tipologia dell’affitto di bene produttivo anziche’ nella locazione di immobile urbano ovvero nell’affitto di azienda”, in sostanza esaminando al riguardo il contenuto del regolamento negoziale.
4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Prendendo le mosse, quale questione logicamente pregiudiziale, dalla valutazione del secondo motivo di ricorso, ha affermato che il Tribunale, per quanto riguarda appunto l’individuazione della natura del contratto di cui e’ causa, compie una cognizione corretta e condivisibile, e ne desume l’inapplicabilita’ del criterio di competenza territoriale di cui all’articolo 447 bis c.p.c..
5.1 Le ampie argomentazioni che il primo motivo offre non trovano riscontro, a ben guardare, nel testo vigente dell’articolo 21 c.p.c., e soprattutto nella normativa sostanziale che, come si vedra’ infra, gli e’ correlata: i rilievi dei ricorrenti, in effetti, si riducono a non pertinenti osservazioni relative al testo, ormai da piu’ di vent’anni abrogato, che regolava la competenza pretorile.
L’articolo 21 c.p.c., al comma 1, ovviamente nel testo vigente, conferisce al “giudice del luogo dove e’ posto l’immobile o l’azienda”, oltre alle cause ulteriori ivi indicate (cause relative a diritti reali su beni immobili, cause relative ad apposizione di termini e ad osservanza delle distanze relative al piantamento degli alberi e delle siepi), “le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende”. Parallelamente, l’articolo 447 bis c.p.c., delinea poi il cosiddetto rito locatizio per questo gruppo di cause.
E’ dunque evidente che il contratto di affitto rientra nel cluster che ne deriva esclusivamente se ha per oggetto un’azienda. Non rientra, invece, il contratto di affitto di cosa produttiva di cui all’articolo 1615 c.c., ss., che costituisce ovviamente un paradigma diverso.
5.2 Cio’ e’ stato inequivocamente ribadito, da ultimo tra gli arresti massimati” proprio da Cass. sez. 6-3, ord. 8 novembre 2012 n. 19384 – insegnamento che questo collegio intende di condividere in toto -, la cui massima recita: “Il contratto avente ad oggetto la concessione del godimento di un fondo destinato a cava di lapillo e deposito di inerti, ivi compresi rifiuti pericolosi, va qualificato come affitto e non come locazione, con la conseguenza che, in caso di controversia avente ad oggetto il suddetto contratto, non troveranno applicazione le speciali norme sulla competenza dettate, in tema di locazione, dagli articoli 21 e 447 bis c.p.c.”.
La motivazione di detta ordinanza lascia intendere sine dubio la inconferenza, per pervenire all’insegnamento appena rilevato, dell'”aggiustamento” normativo derivato dall’unificazione di Pretura e Tribunale effettuata nel 1998, regolando la scelta interpretativa invece la distinzione delle species contrattuali che e’ di natura sostanziale (locazione, comodato, affitto, affitto d’azienda) e come tale si riverbera sulla interpretazione delle norme processuali attinenti alla competenza, che pertanto ingaggiano un rapporto di strumentalita’ con i tipi sostanziali.
5.3 Nella motivazione dell’ordinanza, infatti, si osserva che la disciplina del codice civile “fonda la distinzione tra locazione ed affitto – che fa di questo secondo contratto una species del primo (cfr. Cass. n. 24371/06) – sulla diversa tipologia dell’oggetto del contratto, definendo come affitto la locazione che “ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile” (articolo 1615 c.c.); la peculiarita’ dell’oggetto connota le obbligazioni dell’affittuario poiche’ questi “deve curarne la gestione in conformita’ della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione” (articolo 1615 c.c.); connota altresi’ i suoi diritti, poiche’ gli “spettano i frutti e le altre utilita’ della cosa” (articolo 1615 c.c.). La determinazione della durata del contratto non rileva ai fini sostenuti dal Tribunale, ma ai ben diversi fini di cui all’articolo 1616 c.c.. In particolare, la determinazione della durata rende inapplicabile tale ultima norma, ma e’ assolutamente coerente con la figura tipica del contratto di affitto di bene produttivo (cfr., da ultimo, Cass., sez. 5, n. 5391/12). La disciplina del contratto di affitto, che si rinviene nei citati articoli 1615 e 1616 c.c., oltreche’ negli articoli successivi fino all’articolo 1627 c.c., non consente, inoltre, di escludere la qualificazione del contratto per cui e’ causa in termini di affitto solo perche’, come invece affermato dal Tribunale, il corrispettivo sia “forfetizzato”; il canone di affitto e’ il corrispettivo della locazione che, in quanto non espressamente disciplinato nella sezione 3 dedicata all’affitto, trova i suoi riferimenti normativi nelle disposizioni sulla locazione degli articoli 1571 e 1587 c.c.; l’applicabilita’ di tali norme al contratto di affitto di bene produttivo, attenendo alla disciplina sostanziale del rapporto, non ne muta certo la natura ne’ rende ad esso applicabili le previsioni processuali dettate in tema di locazione (cfr., Cass. n. 24371/06 cit.). Va percio’ ribadito che il contratto che ha per oggetto lo sfruttamento di una cava, che e’ un bene produttivo, va inquadrato nello schema dell’affitto e non nella diversa figura contrattuale della locazione, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili le leggi speciali riguardanti le locazioni urbane (cfr. Cass. n. 4503/01 ed altre precedenti ivi richiamate), ne, in ragione della tassativita’ della previsione dell’articolo 657 c.p.c., lo speciale procedimento di convalida di licenza o di sfratto (cfr. Cass. n. 250/08). Ne consegue che non sono applicabili le norme poste a fondamento della declinatoria di incompetenza del Tribunale di Roma, in particolare l’articolo 447 bis c.p.c., letto in combinato con l’articolo 21 c.p.c., e che non e’ configurabile una competenza territoriale inderogabile secondo il criterio del forum rei sitae…”.
Il motivo, pertanto, risulta manifestamente infondato.
6. E’ infondato anche il secondo – e subordinato – motivo, in quanto determinante al riguardo e’ il riferimento nell’articolo 2 del contratto dalle parti stipulato, avente effettivamente ad oggetto un pozzo per l’attivita’ di sollevamento di acqua e distribuzione; in tale contesto il richiamo alla consistenza complessiva dell’immobile oltre al pozzo, gli impianti e la cabina dei comandi elettrica – non vale a condurre il bene nella species locatizia e a distoglierlo, pertanto, dal paradigma dell’affitto di cui agli articoli 1615 c.c., ss., perche’ si tratta, a ben guardare, di componenti dell’unica cosa produttiva, la quale tale non sarebbe, appunto, senza suddetti ulteriori elementi; e cio’ del tutto a prescindere pure dal rilievo, sollevato dai resistenti, che una siffatta consistenza risulta da verbale redatto piu’ di dieci anni prima del contratto.
7. In conclusione, rigettando il ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese.
I ricorrenti, per soccombenza, devono essere condannati – in solido, per il comune interesse processuale – a rifondere alla controparte le spese processuali del presente giudizio, le quali – non essendo in caso di regolamento di competenza applicabile alcuno dei criteri previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 5, trattandosi di giudizio che ha rilievo meramente processuale (cfr. Cass. sez. 6-1, ord.4 settembre 2018 n. 21613) – devono rapportarsi al valore indeterminabile della causa (v. Cass. sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020 n. 504) e pertanto liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Termini Imerese, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonche’ agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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