Nell’attuale ordinamento processuale vige il principio generale dell’immutabilità della difesa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11831.

Nell’attuale ordinamento processuale vige il principio generale dell’immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello designato d’ufficio del giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa a norma dell’art. 97, comma 5, c.p.p.; ne consegue l’irrilevanza, sul permanere di tale rapporto difensivo, della nomina, determinata da situazioni momentanee e contingenti, di un difensore d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva negato i compensi professionali in favore del difensore d’ufficio che, nel garantire il diritto di difesa dell’imputato, aveva impugnato, in sede di legittimità, una decisione a quello sfavorevole).

Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11831

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: DIFENSORE E DIFESA – PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17007-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 484/2018 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:
i Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 25.3.2010, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’avv. (OMISSIS) avverso l’ordinanza di rigetto dei compensi professionali, quale difensore d’ufficio di (OMISSIS), liquido’ i compensi relativi all’attivita’ svolta nella fase delle indagini preliminari ed innanzi al Tribunale e rigetto’ il compenso per l’assistenza innanzi alla Corte di cassazione;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
il Ministero della Giustizia non ha svolto attivita’ difensiva:
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
– in prossimita’ dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RITENUTO

che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 97 c.p.c. e articolo 29 disp. att. c.p.c. per non avere il giudice di merito liquidato i compensi professionali per la difesa d’ufficio svolta nel giudizio di cassazione, pur essendo la difesa d’ufficio equiparabile a quella di fiducia;
il motivo e’ fondato;
appartiene al costante insegnamento di questa Corte, formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 22 dell’11/11/94, Nicoletti, Rv. 199398, l’affermazione secondo la quale nell’ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilita’ della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal Pubblico ministero, da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa, a norma dell’articolo 97 c.p.p., comma 5; conseguentemente sul permanere di tale rapporto difensivo non incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti (Cassazione penale sez. VI, 25/01/2018, n. 18060;
– il principio dell’immutabilita’ della difesa ha riverberi sulla spettanza dei compensi professionali in favore del difensore che, nel garantire il diritto di difesa dell’imputato, abbia impugnato, anche in sede di legittimita’, decisioni a se’ sfavorevoli;
– il Tribunale non si e’ conformato ai principi di diritto affermati da questa Corte negando immotivatamente i compensi professionali per la difesa dell’imputato in sede di legittimita’;
– il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata a cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi ai Tribunale di Arezzo in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’ innanzi al Tribunale di Arezzo in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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