Nella società in liquidazione la valutazione del giudice fallimentare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 aprile 2022| n. 11002.

Nella società in liquidazione la valutazione del giudice fallimentare.

Nella società in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell’articolo 5 della legge fallimentare, è diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non essendo a quel punto più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Ordinanza|5 aprile 2022| n. 11002. Nella società in liquidazione la valutazione del giudice fallimentare

Data udienza 23 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11056/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, e per essa (OMISSIS), quale amministratore e liquidatore della stessa, gia’ titolare, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 179/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2022 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Nella società in liquidazione la valutazione del giudice fallimentare

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 23 marzo 2016, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, pronunciata dal Tribunale di Salerno il (OMISSIS).
Avverso la sentenza viene proposto ricorso dalla societa’, fondato su quattro motivi; si difendono con controricorsi la procedura e (OMISSIS); non svolge, invece, difese l’intimata (OMISSIS) s.r.l..
Le parti hanno depositato le memorie.

 

Nella società in liquidazione la valutazione del giudice fallimentare

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi deducono:
1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c., articolo 78 c.p.c., L. Fall., articoli 14, 15 e 16, perche’ la societa’ e’ stata cancellata dal registro delle imprese il 18 febbraio 2014 e si e’ estinta, non potendo dunque il liquidatore ricevere nessuna notifica e dovendo nominarsi ad essa un curatore speciale, ai sensi dell’articolo 78 c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2725, 2727, 2728 c.c., articoli 112 e 132 c.p.c., L. Fall., articoli 5 e 15, oltre che omesso esame di fatto decisivo, perche’ la L. Fall., articolo 9, pone la competenza territoriale per la declaratoria di fallimento in capo al tribunale dove e’ sita la sede legale, competenza assoluta ed inderogabile, e la societa’ ha sempre avuto sede in (OMISSIS) e non a (OMISSIS): non rileva che la corte d’appello, integrando la motivazione del tribunale che aveva operato riferimento alla sola residenza del liquidatore, abbia individuato plurimi indizi circa la sede effettiva in (OMISSIS), dato che tali indizi non sfilo rilevanti, mentre ha trascurato la documentazione in atti che comprova la sede a (OMISSIS); chiede di sollevare questione di legittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 9-bis, per violazione dei parametri degli articoli 3, 24, 25, 41, 42 e 111 Cost.;
3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c., articolo 34 c.p.c. e L. Fall., articolo 5, in quanto non sussisteva lo stato di insolvenza, posto che i crediti in capo ai creditori istanti erano contestati in sede giudiziale, ne’ il giudice fallimentare avrebbe potuto compiere un accertamento meramente incidentale al riguardo; non vi e’ prova dell’insolvenza, perche’ comunque la societa’ e’ ormai estinta, il lodo arbitrale che fonda il credito di (OMISSIS) e’ errato in diritto, non e’ sufficiente la eccedenza delle passivita’ sulle attivita’, i creditori avrebbero dovuto comunque agire contro i soci dopo l’estinzione; la sentenza espone una motivazione insufficiente e contraddittoria;
4) violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 10, perche’ la societa’ ha depositato la denuncia di cessazione di attivita’ nel mese di febbraio 2013, cosi’ che il termine annuale da tale momento avrebbe dovuto essere calcolato.
2. – Occorre premettere che la procedura controricorrente ha introdotto in questa sede un elemento fattuale nuovo, di cui non e’ traccia nella sentenza impugnata, relativo alla c.d. cancellazione d’ufficio della cancellazione, operata dal Tribunale di Roma con decreto del 13 dicembre 2014, in quanto, essa afferma, non sussistevano i presupposti previsti dalla legge per l’iscrizione dell’evento estintivo, ossia dell’originaria iscrizione della cancellazione eseguita il 18 febbraio 2014 (p. 3 controricorso).
La novita’ del fatto, che non risulta ne’ dedotto, ne’ provato nei gradi di merito, comporta che la Corte non possa tenerne conto.
3. – Il primo motivo e’ manifestamente infondato, tanto da integrare una ragione di inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
La corte territoriale ha rilevato che la dichiarazione di fallimento e’ intervenuta entro l’anno, L. Fall., ex articolo 10, decorrente dalla cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, onde la legittimazione al contraddittorio fallimentare pertiene al liquidatore.
In tal modo, il giudice del merito ha applicato il consolidato principio di diritto, secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una societa’ di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiche’, pur implicando detta cancellazione l’estinzione della societa’ ai sensi dell’articolo 2495 c.c., nondimeno entro il termine di un anno da tale evento e’ ancora possibile, ai sensi della L. Fall., articolo 10, che la societa’ sia dichiarata fallita, se l’insolvenza si e’ manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore (Cass. 16 novembre 2016, n. 23393; Cass. 26 luglio 2013, n. 18138; Cass. 11 luglio 2013, n. 17208; Cass. 30 maggio 2013, n. 13659).

 

Nella società in liquidazione la valutazione del giudice fallimentare

 

4. – Il secondo motivo verte su mero giudizio di fatto: onde esso si palesa, del pari, inammissibile.
La corte territoriale ha invero affermato, sul punto, che: a) la L. Fall., articolo 9-bis, pone la competenza non come condizione di validita’ della sentenza dichiarativa di fallimento, che non viene meno, anche in caso di traslatio iudicii; b) la L. Fall., articolo 9, fissa la competenza del tribunale del luogo della sede principale, ossia in cui la societa’ svolge effettivamente la sua attivita’ direttiva ed amministrativa, che si presume coincidente con la sede legale, ma che puo’ provarsi essere diversa; e, in punto di fatto, sussistono plurimi elementi atti a provare, in modo pieno, la sede effettiva in (OMISSIS) (residenza del liquidatore, unita’ locale in loco, atti societari rilevanti perfezionati in tale sede, oltre allo svolgimento della liquidazione ed alla tenuta della relativa contabilita’, esito negativo di pignoramento mobiliare nella sede di (OMISSIS), condotta processuale del liquidatore stesso), laddove gli elementi addotti dalla societa’ (notificazione di alcuni atti giudiziari a (OMISSIS)) non sono sufficienti a smentire la molteplicita’ di elementi probatori contrari.
Cio’ posto, e’ irrilevante la questione di legittimita’ costituzionale sollevata con riguardo alla L. Fall., articolo 9-bis, norma non applicata dalla corte territoriale, ma meramente richiamata in premessa ad abundantiam.
Per il resto, l’amplissima, dettagliata e coerente motivazione della corte territoriale palesa l’inconsistenza del vizio motivazionale o di omesso esame di fatto decisivo, al contrario essendo stati puntigliosamente esaminati tutti gli elementi probatori offerti, che hanno condotto il giudice del merito a ritenere integrata la prova piena della sede effettiva in (OMISSIS), con la conseguente competenza territoriale del relativo Tribunale. Tanto da palesare l’intento di riproporre, in verita’, alla Corte inammissibilmente il giudizio sul fatto.
5. – Il terzo motivo e’ inammissibile, concernendo un giudizio sul fatto.
La corte territoriale ha accertato la sussistenza dello stato di insolvenza, rilevando che la mera contestazione di un credito non incide al riguardo e che, invece, sulla base dell’accertamento proprio della sola sede fallimentare, i creditori istanti vantano, da un lato, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso contro la societa’ e, dall’altro lato, un lodo arbitrale del pari esecutivo, senza che sussistano giustificazioni del mancato pagamento dei medesimi crediti; inoltre, sono risultati ulteriori crediti insoddisfatti a carico della societa’, la quale espone una notevole esposizione debitoria sulla base dell’ultimo bilancio di liquidazione (Euro 1.486.305,00), oltre ad essersi cancellata opportunisticamente dal registro delle imprese, pur in presenza di debiti ancora da adempiere.
In tal modo, la corte del merito si e’ conformata al principio di diritto, secondo cui nella societa’ in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini della L. Fall., articolo 5, e’ diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non essendo a quel punto piu’ richiesto che essa disponga, come invece la societa’ in piena attivita’, di credito e di risorse, e quindi di liquidita’, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28193; Cass. 18 giugno 2020, n. 11890, non massimata; Cass. 15 giugno 2020, n. 11527, non massimata; Cass. 4 maggio 2018, n. 10796, non massimata; Cass. 3 agosto 2017, n. 19414; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167; Cass. 30 maggio 2013, n. 13644; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834).
Se, dunque, tale principio non e’ stato violato, per il resto la ricorrente propone questioni di mero fatto, cui dedica ampio spazio nel motivo, che si palesa dunque ancor piu’ manifestamente inammissibile, intendendo riproporre accertamenti di merito in sede di legittimita’.
La ricorrente, invero, mira a confutare il convincimento, espresso dai giudici del merito, circa l’esistenza dello stato di insolvenza, che pero’ costituiscono apprezzamenti di fatto, incensurabili in cassazione: in sostanza, la ricorrente intende ottenere una rivalutazione degli elementi probatori in atti, tuttavia motivatamente esaminati dalla corte d’appello per giungere alle conclusioni esposte, esprimendo il proprio giudizio sul punto, alla stregua di quanto risultante dagli atti del giudizio.
6. – Il quarto motivo e’ manifestamente infondato per contrasto con principio consolidato affermato dalla S.C., tanto da integrare una ragione di inammissibilita’, ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
Come ricordato anche dalla corte territoriale, ai sensi della L. Fall., articolo 10, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale puo’ essere dichiarato il fallimento di un’impresa svolta in forma societaria occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, restando irrilevante nei confronti dei terzi il diverso momento, in cui la relativa domanda sia stata presentata presso il registro delle imprese (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105).
Occorre ricordare come all’imprenditore non sia dato di provare la cessazione dell’attivita’ d’impresa prima della cancellazione dal registro, essendo stata detta facolta’ attribuita soltanto al p.m. ed ai creditori dalla L. Fall., articolo 10: e questa Corte ha ritenuto (fra le altre, Cass. 26 ottobre 2018, n. 27288; Cass. 21 novembre 2011, n. 24431) che la L. Fall., articolo 10, come modificato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, nel prevedere la possibilita’ per il solo creditore e per il p.m., ma non per l’imprenditore, di provare il momento dell’effettiva cessazione dell’attivita’ d’impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli articolo 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se fosse consentito all’imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell’attivita’ imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell’affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendo disporsi la distrazione in favore dello Stato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 133, per le spese liquidate in favore del fallimento, ammesso al gratuito patrocinio, ed in favore del procuratore antistatario, quanto alle spese liquidate per l’altro controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore delle controricorrenti FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e (OMISSIS), nella misura per ciascuna di Euro 5.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie del 15% sui compensi ed agli accessori di legge;
dispone che il pagamento delle spese relative al FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE sia eseguito a favore dello Stato;
dispone la distrazione, per il controricorrente (OMISSIS), delle spese in favore dell’avv. (OMISSIS), dichiaratosi antistatario.
Da’ atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *