Nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso

Corte di Cassazione, penaleSentenza|8 febbraio 2021| n. 4833.

Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità.

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 4833

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – Dichiarazione di estinzione del reato ex art. 445 co 2 c.p.p. – Impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena – Anche se si accerti che nel quinquennio dalla data di irrevocabilità il soggetto abbia commesso ulteriore delitto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 16 ottobre 2019, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. dello stesso tribunale datata 6 giugno 2019, dichiarava non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 13) e rideterminava la pena allo stesso inflitta, in relazione a diversi episodi di furto ed alla rapina aggravata di cui al capo 7), in anni sei, mesi uno, giorni 10 di reclusione ed Euro 3000 di multa.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, con distinti motivi:
– violazione di legge e difetto di motivazione per illogicita’ e contraddittorieta’ nella parte in cui si era ritenuta sussistente ed adeguata la motivazione della sentenza di primo grado che era stata gia’ impugnata per nullita’ in quanto contenente un richiamo integrale all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, omettendo la descrizione dei fatti e la ricostruzione degli elementi sui quali fondare l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato;
– violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla qualificazione del fatto di cui al capo 7) nei termini di rapina impropria, essendo stata invocata la riqualificazione nella fattispecie di furto e l’esclusione delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 628, comma 3 indicate ai nn. 1 e 3 bis della stessa norma;
– violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui era stata ritenuta corretta l’applicazione della recidiva e l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche;
– violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con precedenti sentenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.
Difatti, quanto al primo motivo, va ricordato come secondo questa Corte di cassazione la sovrapponibilita’ della sentenza di primo grado rispetto all’ordinanza adottata in sede cautelare non implica di per se’ solo la nullita’ della sentenza, in quanto il requisito dell’autonoma valutazione, previsto a pena di nullita’ solo con riferimento all’ordinanza cautelare in coerenza con la sua natura di provvedimento “inaudita altera parte”, non e’ invece contemplato dall’articolo 546 c.p.p., sicche’ l’adesione acritica alla decisione adottata in fase cautelare potra’ integrare il vizio di mancanza di motivazione solo ove comporti la carente giustificazione delle ragioni cola’ accolte, anche sotto l’aspetto della omessa considerazione delle opposte ragioni emerse all’esito del contraddittorio (Sez.6, n. 38060 del 04/04/2019, Rv. 277286). Nel caso di specie, la decisione di primo grado, pur richiamando quanto alla descrizione dei fatti l’ordinanza cautelare ha proceduto all’analisi autonoma della responsabilita’ dell’imputato sulla base delle risultanze probatorie utilizzabili nel giudizio abbreviato, assolvendo anche l’imputato in relazione a due capi di imputazione per insussistenza dei fatti e cosi’ dimostrando piena autonomia di valutazione.
2.2 In relazione al secondo motivo, va fatta applicazione del principio secondo cui nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicche’, per la configurazione del reato, non e’ richiesta la contestualita’ temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attivita’ intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarieta’ dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunita’ (Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617). E nel caso in esame tale rapporto certamente sussiste posto che la vittima venne aggredita e colpita dal ricorrente subito dopo l’impossessamento del denaro contenuto nelle apparecchiature automatiche senza che rilevi il difetto di contestualita’ temporale tra aggressione ed impossessamento.
Quanto alla seconda doglianza contenuta in questo stesso motivo, il ricorso in parte reitera eccezioni gia’ adeguatamente respinte dalla corte di appello, la quale ha condivisibilmente motivato come il leverino utilizzato per colpire la vittima sia un oggetto atto ad offendere;
peraltro la doglianza appare priva di interesse posto che, la determinazione della pena base in anni 4, mesi 6 di reclusione, rende evidente che i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di altre aggravanti che ove ritenute avrebbero determinato una sanzione base pari ad anni 6 di reclusione, ex articolo 628 c.p., comma 4, cosi’ che le doglianze a tal proposito avanzate non hanno alcun rilievo.
Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze avanzate nel terzo motivo posto che, il riconoscimento della recidiva e la negazione delle attenuanti generiche, appaiono fondate su motivazione esente dalle lamentate censure e facente leva sulla negativa personalita’ e reiterazione delle condotte.
2.3 Fondato e’ invece l’ultimo motivo in tema di revoca della sospensione condizionale; invero la Corte di appello non poteva revocare la sospensione condizionale concessa con sentenza 18 settembre 2009 perche’ era gia’ maturato l’effetto estintivo del reato; al proposito si e’ affermato che la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilita’ della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Rv. 276201). E nel caso in esame dalla data della sentenza di patteggiamento del 18 settembre 2009 era decorso il quinquennio richiesto per l’effetto estintivo poiche’ il successivo reato veniva perpetrato in data 7 novembre 2014. Conseguentemente, l’impugnata sentenza, deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione mentre corretta appare la revoca della seconda sospensione condizionale concessa con la pronuncia 8-11-2014 essendo stato commesso altro reato il 10 dicembre 2018 e quindi, entro i cinque anni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 18-09-2009 del tribunale di Brescia, revoca che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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