Nella nozione di persona estranea al reato di guida in stato di ebbrezza

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 18 settembre 2019, n. 38579.

Massima estrapolata:

Nella nozione di persona estranea al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso accertato superiore a 1,5 grammi per litro, alla quale l’articolo 186 comma 2, Dlgs 285/1992 (Codice della strada) dispone il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rientra anche il socio di una società di persone che abbia il possesso o la detenzione solo occasionali del veicolo.
L’appartenenza del mezzo a persona estranea al reato non dev’essere infatti intesa come proprietà od intestazione nei pubblici registri del medesimo da parte del socio imputato, richiedendo, tuttavia, che egli ne abbia l’effettivo ed il concreto dominio.

Sentenza 18 settembre 2019, n. 38579

Data udienza 2 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. DI SALVO Emanue – rel. Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rit – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ nel ricorso;
udito il difensore;
Per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Venezia che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c).
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ illegittimamente nel caso in esame e’ stato applicato il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, sulla base dell’affermazione che l’auto era di proprieta’ della ” (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)”, soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci. Non e’ dato, infatti, ravvisare una netta separazione tra societa’ e soci proprietari, potendosi equiparare la figura del socio di una societa’ di persone a quella del proprietario. I soci, infatti, assumendo ciascuno la veste di legale rappresentante, non perdono il carattere di proprietari pro quota o in solido del bene facente parte del patrimonio sociale, tant’e’ che il ricorrente, come si evince dalla visura camerale acquisita agli atti, e’ socio di una societa’ di persone con il padre (OMISSIS) e, di fatto, usava l’autovettura anche di notte o nel fine settimana. La sanzione amministrativa accessoria deve viceversa essere raddoppiata solo ed esclusivamente laddove non vi sia alcun collegamento, neanche indiretto, del proprietario del veicolo con il conducente di quest’ultimo.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che non puo’ essere dichiarata la prescrizione del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., in quanto, allorche’ con l’impugnazione vengano devolute alla cognizione del giudice ad quem esclusivamente questioni relative all’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, i profili penali della regiudicanda sono intangibili, in quanto coperti dal giudicato, ed e’ pertanto irrilevante l’eventuale prescrizione del reato, maturata nel frattempo (Cass., Sez. 4, n. 4146 del 18-9-2000, Rv. 217379-01). Ne deriva che, nel giudizio di cassazione, ove, come nel caso in esame, nel ricorso si faccia questione esclusivamente della durata della sospensione della patente di guida, e’ da ritenersi interamente formato il giudicato sulla responsabilita’ e sulla pena ed e’ quindi da escludere la rilevanza della prescrizione (Cass., Sez. 4, n. 6725 del 223-1999, Rv. 213815-0; Cass., Sez. 4, n. 40894 del 8-10-2009, Rv. 245525-01).
2. Cio’ premesso, occorre osservare come la doglianza formulata dal ricorrente sia infondata. Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimita’, il principio secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprieta’ o intestazione nei pubblici registri ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che puo’ assumere la forma del possesso o della detenzione, purche’ non occasionali (Cass., Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016, Rv. 268882 01; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Rv. 256762-01; Cass., n. 20610 del 2010, Rv. 247326 – 01). Perche’ possa ritenersi che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato ma all’imputato e possa quindi disporsi la confisca del mezzo anziche’ il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, e’ dunque necessario che risulti che l’imputato aveva il possesso o la detenzione del veicolo, in via non occasionale. Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la prova di cio’ non e’ stata raggiunta. Il giudice a quo ha infatti rilevato che l’auto era di proprieta’ della s.a.s. ” (OMISSIS) di (OMISSIS)” e che la circostanza che l’imputato facesse uso dell’auto fuori dall’ordinario orario di lavoro non e’ sufficiente a indurre a ritenere fittizia l’intestazione della proprieta’ dell’autoveicolo in capo alla societa’, in assenza di ulteriori dati significativi in tal senso. Trattasi di apprezzamento di merito, sorretto da un apparato argomentativo non connotato da manifesta illogicita’ e quindi insindacabile in questa sede. Non puo’ dunque ritenersi sussistente il presupposto costituito dall’effettivo e concreto dominio sulla cosa, tale da integrare il requisito dell’appartenenza, nell’ottica delineata dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c). A cio’ puo’ aggiungersi che la nozione di “persona estranea al reato” implica che si tratti di un soggetto distinto dall’imputato e che non abbia esplicato alcun ruolo nella vicenda inerente alla commissione dell’illecito. Nel caso in esame, pur essendo il (OMISSIS) socio della societa’ proprietaria del veicolo, non puo’ negarsi che quest’ultima costituisse, indipendentemente dalla titolarita’ di una autonoma soggettivita’ giuridica, un soggetto non coincidente con l’imputato e al quale non poteva attribuirsi alcun ruolo nella commissione del reato. Correttamente pertanto il giudice a quo non ha proceduto alla confisca del veicolo, anche a tutela degli altri soci che sarebbero stati ingiustificatamente danneggiati dalla relativa statuizione, e ha applicato il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria.
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *