Nella liquidazione del danno biologico differenziale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 21 maggio 2019, n. 13645.

La massima estrapolata:

Nella liquidazione del danno biologico differenziale, di cui il datore deve rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa Inail, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2019 il giudice non può detrarre dall’ammontare complessivo della rendita Inail la quota legata alla retribuzione e alla capacità lavorativa dell’assicurato, la quale indennizza il danno patrimoniale. Agli eventi infortunistici precedenti il 2019, infatti, non possono essere applicate le novità introdotte dall’articolo 1, comma 1126, della legge 145/2018

Sentenza 21 maggio 2019, n. 13645

Data udienza 12 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25294/2014 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 120/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/04/2014 R.G.N. 565/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per accoglimento con riferimento alla detraibilita’ dell’indennita’ giornaliera temporanea;
udito l’Avvocato BIAGIO GIARDIELLO per delega Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 120/2014, pronunciando sulle opposte impugnazioni, confermava la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno n. 697/2013, che aveva accertato la responsabilita’ della societa’ (OMISSIS) s.p.a. in relazione all’infortunio sul lavoro occorso al dipendente (OMISSIS) per le lesioni riportate durante l’esecuzione di alcune opere in una galleria in costruzione.
2. La Corte territoriale innanzitutto confermava il capo della sentenza di primo grado recante l’accertamento della responsabilita’ della societa’, poiche’ la caduta del (OMISSIS) dalla c.d. “muretta” della galleria in costruzione era avvenuta per mancanza di adeguate protezioni, avuto riguardo alla situazione dei luoghi. In particolare, la direzione dei lavori era rimasta inottemperante al dovere di approntare cautele atte a prevenire le cadute accidentali mediante apposito corrimano ovvero parapetto di protezione sul lato prospiciente il dislivello, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 16. Tale omissione integrava il reato di lesioni colpose, da cui la permanenza della responsabilita’ civile in capo alla datrice di lavoro.
3. Tanto premesso, la Corte territoriale, in ordine, alla liquidazione del c.d. danno differenziale, per quanto ancora rileva nella presente sede, accertava:
– che il grado di invalidita’ permanente riscontrato dal C.t.u. corrispondeva a quanto stimato dall’INAIL in sede di collegiale del 1 giugno 2010 (30%), fermo restando che il Tribunale aveva riconosciuto, in via prudenziale, un danno permanente pari al 29%;
– che, nel caso di specie, il (OMISSIS) aveva diritto anche al risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale soggettivo, considerato che l’indennizzo previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, non copre per intero il danno biologico in caso di infortunio sul lavoro (cfr. pure la declaratoria di parziale illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, commi 6 e 7, sancita con sentenza C. Cost. n. 485 del 1991), in quanto esso indennizza solo il danno biologico in senso stretto in conseguenza dell’accertamento medico-legale della menomazione;
– che occorreva procedere alla c.d. personalizzazione del danno, in conseguenza della piu’ accentuata (rispetto a quella ordinaria per le lesioni di quel determinato grado di inabilita’) sofferenza fisica dovuta sia alla penosita’ che alla lunghezza della inabilita’ temporanea assoluta e parziale, protrattasi per circa 432 giorni, sia alla necessita’ del duplice intervento chirurgico, sia infine alla notevole gravita’ della lesione al gomito sinistro per gli esiti invalidanti di rilevante portata;
– che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimita’, ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni, rappresentano un valido criterio di riferimento le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in uso su tutto il territorio nazionale.
4. La Corte territoriale dichiarava poi la manifesta infondatezza dell’appello incidentale proposto dal (OMISSIS).
4.1. L’appellante incidentale aveva dedotto che, mentre per il danno complementare (danno biologico da invalidita’ temporanea) gli era stato correttamente riconosciuto in primo grado un risarcimento pari ad Euro 29.100,00, era errata la determinazione del c.d. danno differenziale, poiche’ il Giudice di primo grado aveva riconosciuto, in suo favore, a tale titolo, la somma di Euro 10.645,77, in luogo della somma di Euro 55.210,69. In particolare, erano stati erroneamente portati in detrazione l’importo di Euro 22.325,20 erogato dall’INAIL a titolo di indennita’ temporanea Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 66, comma 1, n. 1, e l’importo di Euro 22.230,72 erogato dall’Istituto a titolo di indennita’ temporanea da ricaduta temporanea ex articolo 66, comma 1, n. 1, dello stesso decreto. Il ricorrente incidentale aveva dedotto che tali somme costituiscono un indennizzo giornaliero che rappresenta una prestazione economica diretta ad assicurare al lavoratore infortunato i mezzi di sostentamento finche’ dura la malattia e quindi l’inabilita’, impedendogli totalmente e di fatto di rendere le prestazioni lavorative ed aveva quindi chiesto la riforma in parte qua della sentenza di primo grado per errata detrazione, dall’ammontare civilistico del danno, dell’intero indennizzo corrisposto dall’INAIL, pari a complessivi Euro 154.798,31 per valore capitale della rendita e ratei gia’ percepiti alla data del 26 gennaio 2012.
5. La Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondato tale appello incidentale, sulla base delle seguenti considerazioni:
– il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, comma 7, espressamente prevede che “quando si fa luogo al risarcimento (del danno), questo e’ dovuto solo per la parte che eccede le indennita’ liquidate a norma dell’articolo 66 e ss.” dello stesso decreto, con espresso richiamo anche all’indennita’ giornaliera per inabilita’ temporanea prevista appunto al richiamato articolo 66, n. 1;
– in ogni caso, poi, la porzione di danno non coperta dall’intervento dell’INAIL viene calcolata per differenza, sottraendo cioe’ dall’ammontare del danno complessivo liquidato dal giudice quello delle prestazioni liquidate dall’Istituto in dipendenza dell’infortunio, tenendo conto dei rispettivi valori attualizzati alla data della decisione, secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 15738 del 2010 e n. 11073 del 1996;
– in definitiva, per calcolare il c.d. danno differenziale occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri civilistici e, quindi, detrarre tutto cio’ che e’ stato indennizzato dall’INAIL.
6. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il (OMISSIS) sulla base di un motivo. Il ricorso e’ stato notificato a (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., che sono rimaste intimate.
7. Il ricorrente ha altresi’ depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, comma 7, in riferimento al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, per violazione degli articoli 3, 32 e 38 Cost..
Dopo avere ampiamente argomentato in ordine alle varie voci di danno che vanno a comporre il c.d. danno differenziale, parte ricorrente sostiene che, qualora dall’ammontare del risarcimento complessivamente calcolato venga detratto anche l’importo versato dall’INAIL a titolo di indennizzo giornaliero per invalidita’ temporanea, verrebbe detratto dal complesso del danno biologico dovuto per le lesioni subite non soltanto quanto al medesimo titolo viene corrisposto dall’INAIL, ma anche quanto ricevuto dal danneggiato a diverso titolo e cioe’ a titolo assistenziale o retributivo.
Sostiene che da una lettura costituzionalmente orientata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, comma 7, alla luce del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, e delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 deve escludersi che, ai fini del calcolo del danno differenziale, possano essere detratte le voci che sono estranee al danno biologico e che hanno natura e funzione del tutto differente.
Eccepisce l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, comma 7, ove interpretato nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost., anche alla luce del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, e della piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ in materia.
2. Preliminarmente, va rilevato che vi e’ giudicato interno sia sull’accertamento della responsabilita’ ex articolo 2087 c.c., di parte datoriale, sia sulle voci di danno riconosciute in favore del ricorrente in primo grado e confermate in appello, non essendovi ricorso incidentale della societa’ (OMISSIS) s.p.a.. E’ controversa solo la detrazione, operata dai giudici di merito, del totale omnicomprensivo indennizzo erogato dall’INAIL, incluse anche le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennita’ giornaliera per inabilita’ temporanea Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 66, comma 1, n. 1.
3. Al riguardo, va premesso che la Corte di appello ha sostanzialmente disatteso il criterio del calcolo del c.d. danno differenziale per voci distinte ed omogenee ritenendo di fare applicazione del criterio di calcolo per voci complessive, ovvero per sommatoria. Risulta infatti che, una volta quantificato il danno civilistico, essa ha ritenuto di detrarre tutto quanto liquidato al lavoratore dall’INAIL a qualsiasi titolo nell’ambito della tutela riservata al lavoratore infortunato, ivi comprese le somme erogate per indennita’ giornaliera da inabilita’ temporanea ex articolo 66, comma 1, n. 1, del predetto decreto.
3.1. La Corte di appello ha richiamato, a sostegno di tale lettura interpretativa, un orientamento interpretativo di questa Corte, il quale tuttavia e’ stato superato dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, formatasi a partire dal 2015, ossia successivamente alla sentenza impugnata (risalente al gennaio 2014).
4. Secondo tale piu’ recente indirizzo, il danno differenziale (c.d. quantitativo per distinguerlo da quello qualitativo o complementare, cfr. Cass. n. 9166 del 2017), e’ costituito dal surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi oggetto di tutela indennitaria INAIL e in presenza dei presupposti di esclusione dell’esonero del datore di lavoro (“permane la responsabilita’ civile a carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio e’ derivato…”, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, comma 2). Tale danno differenziale, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, e’ determinato secondo un computo per poste omogenee (cfr. Cass. n. 1322 del 2015, nn. 13222, 17407 e 20807 del 2016, n. 9166 del 2017, nn. 3296 e 21961 del 2018), vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore devono essere detratte distintamente le indennita’ erogate dall’INAIL per ciascuno dei suddetti pregiudizi. Si e’ affermato, ad esempio, come dall’ammontare complessivo del danno biologico dovesse detrarsi non gia’ il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata (per menomazioni di grado pari o superiore al 16%) alla retribuzione ed alla capacita’ lavorativa dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807 del 2016, n. 13222 del 2015).
4.1. Una volta stabilito che, in relazione all’evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, in sede giudiziale occorrera’ procedere, anche di ufficio, alla verifica dell’applicabilita’ dell’articolo 10, del decreto citato, ossia all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilita’ civile. Ove poi siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, il giudice potra’ pervenire alla determinazione dell’eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall’INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresi’, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procedera’ pure dove non sia specificata la superiorita’ del danno civilistico in confronto all’indennizzo, ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo stesso (Cass. n. 9166 del 2017).
5. In sintesi, secondo tale indirizzo, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato dall’INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee, occorrendo dapprima distinguere le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale). Il danno patrimoniale, calcolato secondo i criteri civilistici, va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacita’ lavorativa specifica dell’assicurato (volta all’indennizzo del danno patrimoniale). Dal danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno dapprima espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) e poi, dall’ammontare complessivo del danno non patrimoniale cosi’ ricavato (corrispondente al danno biologico), va detratto non gia’ il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorale, in forza del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, il danno biologico stesso.
6. Sulla base di tali considerazioni, e’ evidente che la sentenza impugnata, limitandosi a sottrarre dal complesso delle voci di danno riferite al danno biologico l’intero importo erogato dall’INAIL, ed escludendo solo l’importo imputato al danno morale e al danno biologico temporaneo, ha disatteso i citati principi.
7. Tutto cio’ posto, deve poi escludersi l’applicazione al caso di specie della L. n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1126, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), entrata in vigore il 1 gennaio 2019, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11.
7.1. Per effetto di tali modifiche, l’articolo 10 cit., commi 6, 7 e 8, risultano formulati nel modo seguente: “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell’indennita’ che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, e’ liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e’ dovuto solo per la parte che eccede le indennita’ liquidate a norma dell’articolo 66 e ss. e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, comma 2, lettera a) e b). Agli effetti dei precedenti commi 6 e 7, l’indennita’ d’infortunio e’ rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonche’ da ogni altra indennita’ erogata a qualsiasi titolo”.
L’articolo 11 cit. e’ stato cosi’ modificato: “L’istituto assicuratore deve pagare le indennita’ anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d’indennita’ e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresi’, versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonche’ ad ogni altra indennita’ erogata a qualsiasi titolo. La sentenza, che accerta la responsabilita’ civile a norma del precedente articolo, e’ sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice puo’ procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita’ di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile. L’Istituto puo’, altresi’, esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile”.
8. La L. n. 145 del 2018, ha cosi’ stabilito che per i danni oggetto di indennizzo non si fa luogo a risarcimento se essi non ascendono ad una somma maggiore delle indennita’ erogate dall’INAIL a qualsiasi titolo, indistintamente, a norma del medesimo Testo Unico n. 1124 del 1965. Essa ha cosi’ inciso sui criteri di calcolo del c.d. danno differenziale, imponendo l’adozione di un criterio di scomputo “per sommatoria” o “integrale”, anziche’ “per poste” (sostanzialmente ha ripristinato il sistema di calcolo di cui la Corte di appello ha fatto applicazione nella sentenza impugnata).
9. La questione della applicabilita’ ai giudizi in corso di tale disciplina normativa e’ stata recentemente risolta da questa Corte con la sentenza n. 8580 del 2019, nel senso del carattere innovativo e non interpretativo della novella di cui all’articolo 1, comma 1126 cit., in ragione sia dell’assenza di insanabili incertezze e contrasti interpretativi a fronte del sopra citato indirizzo giurisprudenziale, da ritenere costante a partire dal 2015, sia dell’assenza di una espressa autoqualificazione operata dal legislatore in tal senso. Si e’ cosi’ ritenuto che l’innovazione introdotta dalla legge finanziaria del 2019 sia governata – per tutte le ragioni e argomentazioni svolte nella suddetta sentenza, da intendersi qui richiamate e ribadite – dal principio di irretroattivita’ della legge nuova.
9.1. Si e’ cosi’ conclusivamente affermato che le modifiche del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, introdotte dalla L. n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1126, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria.
10. Quindi la novella in esame non ha rilievo nel presente procedimento che ha ad oggetto un infortunio sul lavoro denunciato prima dell’entrata in vigore della L. n. 145 del 2018.
11. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione che, nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro e’ chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, dovra’ operare un computo per poste omogenee, sicche’, dall’ammontare complessivo del danno biologico, andra’ detratto non gia’ il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacita’ lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807 del 2016), senza che su tale soluzione spieghi effetti lo ius superveniens rappresentato dalla L. n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1126, (legge finanziaria per l’anno 2019) che ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, avendo questa Corte gia’ sancito il principio, qui ribadito, che dette modifiche non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1 gennaio 2019.
12. E’ rimessa al giudice di rinvio anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.
13. Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, costituisce difatti una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilita’ o di inammissibilita’ della stessa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

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