Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17824.
La massima estrapolata:
Nella fideiussione alla fideiussione, nota anche come fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso, schema negoziale in virtù del quale il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale, è ammissibile la clausola con la quale le parti convengano la spettanza al primo fideiussore del rilievo nei confronti del fideiussore di regresso
Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17824
Data udienza 9 luglio 2020
Tag/parola chiave: Fideiussione – Domanda di regresso – Omessa pronuncia – Ipotesi di fideiussione al fideiussore – Configurabilità quando il secondo fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione del primo – Spettanza al primo fideiussore del rilievo nei confronti del fideiussore di regresso – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 935-2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4084/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
RILEVATO
Che:
la (OMISSIS), s.p.a., conveniva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) in uno alla (OMISSIS) s.r.l., deducendo che:
– aveva rilasciato, su richiesta della prima societa’ convenuta, polizza fideiussoria in favore del Ministero delle attivita’ produttive, a garanzia di un eventuale debito di restituzione della prima quota del contributo di finanziamento erogato per l’esecuzione di un programma di investimenti aziendali;
– con autonomo impegno (OMISSIS) e (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. avevano riconosciuto alla societa’ garante e odierna ricorrente, il diritto di rilievo anche nei loro confronti nei casi previsti dall’articolo 1953 c.c., e dunque questi ultimi si erano obbligati esplicitamente a liberare la deducente ovvero prestare le garanzie per il regresso, cosi’ da tenere comunque indenne la (OMISSIS) da ogni pagamento che questa avesse dovuto effettuare in ragione della garanzia accordata;
– la (OMISSIS) s.r.l. aveva rinunciato al finanziamento incassato, sicche’ il concessionario, per conto del dicastero, aveva chiesto alla deducente, quale garante, la restituzione di quanto versato;
– la medesima (OMISSIS) aveva allora invitato la debitrice garantita a tacitare le richieste dell’amministrazione ovvero, in difetto, a liberare la garanzia, nonche’ i coobbligati a versare anticipatamente quanto dovuto;
– essendo mancato tutto cio’, era legittima la proposta domanda di condanna in solido dei debitori, ciascuno per i propri titoli, a costituire le garanzie reali pattuite per assicurare le ragioni della deducente, con condanna al risarcimento dei danni da forzata immobilizzazione a bilancio delle somme destinate a rispettare la garanzia data dalla stessa, ovvero a pagare, in regresso, le somme che sarebbero state eventualmente versate in dipendenza degli obblighi assunti verso il Ministero;
il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti chiamando in causa il Ministero dello sviluppo economico rimasto poi contumace, con sentenza del 2011, per quanto ancora qui rileva:
– dichiarava l’obbligo della (OMISSIS), s.r.l., a procurare la liberazione della polizza o a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento del regresso;
– condannava la stessa convenuta al risarcimento del danno in favore della (OMISSIS), s.p.a.;
– rigettava le domande di (OMISSIS) nei confronti dei restanti coobbligati affermando l’inammissibilita’ dell’azione di rilievo nei loro confronti; la Corte di appello riformava parzialmente la decisione di prime cure, e in particolare:
– rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova;
– rigettava l’appello di (OMISSIS) confermando l’inammissibilita’ dell’azione di rilievo gia’ statuita, ritenendone la spettanza esclusivamente in favore del fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore, trattandosi di fideiussione al fideiussore o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso;
-compensava le spese per meta’ tra (OMISSIS) e (OMISSIS), condannando quest’ultima al pagamento del residuo;
-condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS);
– dichiarava non doversi provvedere sulle spese tra (OMISSIS) da un lato, (OMISSIS) e (OMISSIS), la (OMISSIS), s.r.l., e il Ministero dello sviluppo economico, dall’altro, citati a fini di “litis denuntiatio” senza essere destinatari di domande;
– avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, avversato da controricorso, la societa’ (OMISSIS), articolando otto motivi e depositando memoria;
RILEVATO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sulla domanda di regresso formulata nelle conclusioni rassegnate in seconde cure, dopo che la deducente aveva pagato al riscossore quanto richiesto dallo stesso per conto dell’amministrazione titolare del credito;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1950 c.c., e dell’articolo 7 delle condizioni generali di polizza, nonche’ dell’appendice alla stessa, poiche’ la Corte di appello, qualora si fosse evinta una pronuncia implicita di rigetto del regresso, avrebbe comunque errato mancando di riconoscere le obbligazioni conseguenti al pagamento attestato come avvenuto nel dicembre 2012;
con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dall’avvenuto pagamento che avrebbe legittimato l’azione di regresso esplicitamente esercitata in seconde cure;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.c., n. 4, poiche’ la Corte di appello, qualora si fosse evinta una pronuncia implicita di rigetto del regresso, avrebbe comunque errato omettendo ogni motivazione sul punto;
con il quinto motivo si prospetta una violazione ovvero falsa applicazione analoga a quella di cui alla precedente censura, attesa la mancanza di ogni menzione delle conclusioni in punto di regresso, rassegnate telematica mente in secondo grado;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione altresi’ dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., poiche’, in ordine al profilo di cui alle previe censure, la Corte di appello avrebbe errato omettendo ogni menzione del pagamento intervenuto e della conseguente e correlata domanda di regresso;
con il settimo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato sempre dal pagamento e dal correlato regresso processualmente esercitato, posto che, se vagliati, avrebbero condotto a diversa valutazione delle soccombenze quanto al regime delle spese processuali;
con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., poiche’ la (OMISSIS) era stata condannata a pagare la meta’ delle spese di lite della (OMISSIS) pur essendo vittoriosa sull’obbligo di liberazione della garanzia e per importi multipli rispetto a quelli che avrebbero potuto derivare dall’accoglimento della domanda risarcitoria disattesa;
Rilevato che:
preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso non risulta notificato al Ministero dello sviluppo economico, parte contumace in seconde cure;
riguardo a tale parte, la Corte di appello ha statuito (a pag. 13 della sentenza gravata) che non vi erano domande ma solo una “litis denuntiatio”, sicche’, non sussistendo litisconsorzio necessario e trattandosi di profilo scindibile, e cosi’ scisso, non vi sono ostacoli in rito alla pronuncia odierna;
il primo motivo e’ fondato, con assorbimento dei restanti;
la censura e’ in primo luogo rispettosa dei parametri di ammissibilita’ previsti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, posto che e’ riportato il contenuto della domanda di regresso sia in primo che in secondo grado, oltre che quello delle clausole contrattuali;
la Corte di appello ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla domanda in parola, proposta in seconde cure in ragione del pagamento effettuato da (OMISSIS);
i controricorrenti sostengono che la pretesa era inammissibile perche’ priva dei requisiti di specificita’ di cui all’articolo 342 c.p.c., stabiliti per l’atto introduttivo del giudizio di appello, tenuto conto che la domanda sarebbe stata gia’ rigettata in primo grado senza che la relativa statuizione risultasse resa oggetto di appropriata censura – come invece parte ricorrente spiega, in memoria, essere avvenuto;
ora, premesso che quanto alla ipotizzata violazione dell’articolo 342, c.p.c., non e’ stato proposto ricorso incidentale condizionato concludendo come necessario a tal fine, neppure e’ ipotizzabile, sul punto, un giudicato interno, rilevabile d’ufficio, per la semplice ragione che in primo grado la domanda, come emerge anche in ricorso, era stata formulata per l’eventualita’ che fosse intervenuto pagamento, mentre in secondo grado e’ stata formulata in forza del pagamento intervenuto nel 2012, dopo la sentenza del Tribunale del 2011;
i controricorrenti, incidentalmente (alle pagg. 20 la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ 19 la (OMISSIS)), contestano anche che le somme in quel modo erogate potessero considerarsi imputate espressamente a estinzione dell’obbligazione in parola: si tratta, pero’, del merito della fondatezza o meno della domanda di regresso, in termini di apprezzamento del documento pacificamente prodotto all’udienza del 30 gennaio 2013, come specificato a pag. 9 del ricorso, e cosi’ richiamato indirettamente dalle conclusioni (nonche’ allegato al ricorso per cassazione sub 2);
ogni altra censura resta assorbita;
sulla questione involta dal giudizio e’ peraltro opportuno osservare che la Corte territoriale ha richiamato la distinzione tra fideiussione alla fideiussione (o fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso) e la fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione), di cui all’articolo 1940 c.c., che costituisce una particolare modalita’ della fideiussione tipica, nella quale il “secondo” fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione del “primo” fideiussore, e non l’adempimento dell’obbligato principale, laddove nella fideiussione alla fideiussione il fideiussore si obbliga verso colui il quale e’ gia’ fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosita’ dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale, sicche’ il fideiussore e’ un terzo rispetto alla prima fideiussione, e il creditore garantito e’, in effetti, il soggetto che nella prima fideiussione era il fideiussore (cfr. anche Cass., 12/09/2011, n. 18650);
posto che l’azione di rilievo ex articolo 1953 c.c., spetta esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore, il Collegio di merito ne ha evinto che, in presenza sia di contratto di fideiussione che di fideiussione al fideiussore, atteso che quest’ultima costituisce un’autonoma fideiussione con un diverso creditore, le azioni di rilievo possono essere esercitate, nell’ambito del contratto di fideiussione, dal “primo” fideiussore nei confronti del debitore, e, nell’ambito della fideiussione al fideiussore, dal “secondo” fideiussore nei confronti del debitore, sicche’ il “primo” fideiussore non puo’ esercitare tali azioni nei confronti del fideiussore al fideiussore, difettando di legittimazione attiva (Cass., 13/05/2002, n. 6808);
ora, se tutto cio’ e’ vero, non e’ meno vero che tali principi appaiono da confrontare con fattispecie in cui sono le parti ad aver previsto una responsabilita’ in termini di rilievo e correlativo regresso, estesa attivamente al primo fideiussore e passivamente ai fideiussori di regresso;
ne’, in generale, sembra possibile escludere la meritevolezza, ex articolo 1322 c.c., di una clausola con cui le parti hanno esteso volontariamente il perimetro dell’azione di rilievo, rafforzando la funzione di garanzia del collaterale negoziato, incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili;
in altri termini, come osservato negli studi dottrinali, l’evasione dalla tipicita’ legale pare intercettare finalita’ meritevoli di tutela anche se non conformate nello schema canonico, proprio perche’, regolamentando ricadute economiche certamente suscettibili di disponibilita’, non trova ostacolo nell’ordinamento e anzi ne risulta avallata per il tramite della volonta’ pattizia;
appare dunque ammissibile la clausola con cui, nella fideiussione al fideiussore, le parti convengano la spettanza al primo fideiussore del rilievo nei confronti del fideiussore di regresso;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perche’, in altra composizione, provveda anche sulle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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