Nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli il giudice può discostarsi da quanto chiesto o concordato dai genitori

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21178.

La massima estrapolata:

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli il giudice può discostarsi da quanto chiesto o concordato dai genitori. Non valgono, inoltre, le “normali” regole procedurali per l’acquisizione probatoria: è quindi valido anche il rapporto dell’investigatore privato depositato in sede di precisazione delle conclusioni.

Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21178

Data udienza 30 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to (OMISSIS) del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato in corso (OMISSIS), presso lo studio del difensore, che ha pure indicato recapito PEC;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv.to (OMISSIS) del Foro di Torino, la quale ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1460 del 17/06/2015, pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino e pubblicata il 25/07/2015;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

le questioni oggetto del presente giudizio attengono alla quantificazione dell’importo dell’assegno paterno, dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, nonche’ alla mancata audizione di un figlio di eta’ minore, ma ormai prossimo a divenire maggiorenne.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 15.2.2012, ha pronunciato la separazione dei coniugi, originariamente richiesta dalla moglie, rigettando la domanda di addebito introdotta dal marito. Ha affidato alla madre entrambi i figli minori, due maschi nati rispettivamente il 31.12.2000 e l’1.5.1999, – quest’ultimo oramai divenuto maggiorenne, pertanto – prevedendo che gli incontri con il padre si svolgessero secondo modalita’ protette e fissando un assegno, quale contributo del padre per il mantenimento dei figli, pari a complessivi Euro 350,00 mensili.
Proponeva appello il marito e, per quanto ancora di interesse, insisteva per la dichiarazione di addebito della separazione alla moglie, contestando pure l’affidamento dei figli alla sola madre.
Nel corso del giudizio di secondo grado veniva prevista, e poi incrementata, la facolta’ di libera frequentazione dei figli con il padre. La Corte territoriale non ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti, e stimava inopportuno procedere all’ascolto dei minori, ritenendo che gli stessi fossero oggetto di pressioni da parte di entrambi i genitori, come riferito dagli specialisti che li seguivano.
Con ordinanza del 14.11.2014, la Corte di merito disponeva l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori e, preso atto che il figlio maggiore intendeva frequentare la scuola presso il Comune di residenza del padre, ne disponeva il collocamento prevalente presso di lui.
La Corte d’Appello poi, definendo il grado di giudizio, confermava l’affidamento condiviso dei figli ai genitori. Disponeva il ricollocamento del figlio maggiore presso la madre. Fissava in Euro 350,00 il contributo mensile paterno per il mantenimento di ciascun figlio ritenendo, tra l’altro, potersi riconoscere valore indiziario ad una relazione investigativa prodotta dalla difesa della moglie, che stimava potesse concorrere a far ritenere che il reddito a disposizione del marito fosse maggiore del dichiarato, consistente in una pensione pari ad Euro 960,00 mensili circa.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino ha proposto ricorso il marito, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la moglie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso l’impugnante, dichiarando di proporre la propria censura ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione o falsa applicazione degli articoli 345 e 356 c.p.c., in conseguenza dell’acquisizione, nel corso del secondo grado del giudizio, di una relazione investigativa tardivamente prodotta dalla controparte, cui la Corte territoriale ha attribuito valore indiziario ai fini della stima dei redditi del deducente e della conseguente quantificazione dell’assegno di cui e’ stato onerato per il mantenimento dei figli.
1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente, proponendo la propria censura ai sensi dell’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., contesta il “difetto di motivazione” cui e’ conseguita la “nullita’ del procedimento di secondo grado per mancata audizi3ne del minore”, ai sensi dell’articolo 337 octies c.c..
2.1. – Con il primo motivo di ricorso, l’impugnante censura la Corte di merito per aver acquisito e ritenuto utilizzabile per la decisione, nell’ambito della quale ha attribuito alla stessa un significativo rilievo indiziario, una relazione investigativa privata circa la sua partecipazione ai redditi di una impresa di famiglia, prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel grado di appello, non “vallata da esame testimoniale del redattore e nell’assenza del necessario contraddittorio. Osserva il ricorrente che l’ammontare del contributo mensile per il mantenimento dei figli di cui risulta ora onerato e’ stato raddoppiato dalla Corte territoriale, rispetto a quanto deciso in primo grado, proprio sulla base della prova documentale consistente nella relazione investigativa, che non avrebbe potuto essere utilizzata perche’ acquisita in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 3, e articolo 356 c.p.c..
Afferma l’impugnante, inoltre, che l’odierna controricorrente non ha chiarito in alcun modo cosa le abbia impedito di produrre una simile relazione in precedenza, nel corso del primo o secondo grado del giudizio. Il ruolo di “coadiuvante” svolti da ricorrente nella impresa di famiglia, richiamato dalla Corte d’Appello sulla base della relazione investigativa acquisita, peraltro, era gia’ stato esaminato nel primo grado del giudizio, nel corso del quale erano state anche disposte ed espletate le indagini di polizia tributaria sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita delle parti. Dalla stessa relazione la Corte territoriale ha desunto che il reddito del (OMISSIS) non si limita alla percezione di una modesta pensione, risultando proprietario di unita’ immobiliari. La Corte di merito afferma pure, sempre sul fondamento della relazione investigativa, che l’odierno ricorrente “ha a disposizione un’auto BMW”, sintomo rivelatore di una non indifferente capacita’ patrimoniale.
Il motivo di ricorso si appalesa infondato, in considerazione delle esigenze e finalita’ pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all’iniziativa e alla disponibilita’ delle parti, ed in virtu’ delle quali e’ fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass. sez. 1, sent. 13.01.2004, n. 270; Cass. sez. 1, sent. 22.06.1999, n. 6312). E’ orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte di legittimita’, e si intende pertanto assicurarvi continuita’, quello secondo cui “la L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 9”, cosi’ “come l’articolo 155 c.c., comma 7, in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice’, opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalita’ di natura pubblicistica”, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte in relazione al profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una “adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio”: Cass. sez. 1, sent. 12.12.2005, n. 27391. La Suprema Corte, del resto, ha avuto pure modo di chiarire che “la L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9 – il quale stabilisce che, in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni delle parti, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria – ed il successivo articolo 6, comma 9 – il quale dispone che i provvedimenti in materia di contributo per il mantenimento dei figli minori debbono essere emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice – introducendo il potere di disporre indagini ed assumere mezzi di prova” (anche) “d’ufficio, hanno operato una chiara deroga alle regole generali sull’onere della prova, la quale importa che le istanze delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate” (Cass. sez. 1, sent. 03.07.1996, n. 6087), tutte quelle volte che il giudice sia comunque in condizione di desumere aliunde l’attendibilita’ del dato (anche se) prospettato dalla parte.
Il motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile.
2.2. – Il ricorrente contesta con il secondo motivo di ricorso, invocando la violazione dell’articolo 337 octies c.c., che la Corte d’Appello non ha provveduto a disporre l’audizione dei minori, nel riformare nuovamente la disciplina dell’affido e la collocazione dei figli, nel senso di fissare il collocamento anche del primogenito presso la madre, nonostante questi avesse mostrato di voler vivere con il padre.
Innanzitutto occorre evidenziare il difetto di rigore in cui incorre la parte nella redazione del motivo, mediante il quale contesta vizi eterogenei (nullita’ della sentenza, vizio di motivazione, configurando, invero, anche una pretesa violazione di legge). In ogni caso, la motivazione circa la mancata audizione dell’allora minore viene fornita dalla Corte territoriale. Scrive infatti quest’ultima che, “con provvedimento in data 11.7.2014”, era stato “rilevato l’evidente disagio e condizionamento in cui si trovavano i minori”, e cio’ induceva a ritenere “inopportuno procedere all’audizione dei medesimi…” (sent. C. d’A., p. 5). Non solo:, proprio in riferimento al figlio Federico, ora maggiorenne, in relazione al quale la critica del ricorrente piu’ specificamente si concentra, la Corte di merito ha rilevato come “il riscontro nell’aggiornamento richiesto al Servizio di Psicologia imponga di ripristinare la collocazione di Federico presso la madre… la decisione si fonda sull’evidente condizionamento dei minori che non puo’, evidentemente, trovare rimedio nell’audizione dei medesimi bensi’ soltanto nella valutazione tecnica da parte di professionista che interpreti, autenticamente, adesioni e rifiuti” (sent. C. d’A., p. 7 s.). Del resto la Suprema Corte ha gia’ avuto occasione di precisare che, proprio in tema di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore… – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, mediante gli uffici di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullita’ ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore(Cass. sez. I, sent. n. 19327 del 29/09/2015) Nel caso di specie il minore e’ stato sentito dagli specialisti del Servizio di psicologia che lo seguivano e ne hanno riferito all’Autorita’ giudiziaria, e la Corte territoriale ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali appariva inopportuna l’audizione diretta da parte del giudice.
Ai chiari argomenti proposti dalla Corte territoriale, il ricorrente non propone una critica specifica, ed in relazione a questo profilo il motivo di ricorso, per il resto infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese di lite in favore di (OMISSIS), e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

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