Nella controversia che oppone ad una società di capitali in veste di associato una associazione imprenditoriale

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11182.

La massima estrapolata:

Nella controversia che oppone ad una società di capitali in veste di associato una associazione imprenditoriale, nel caso di denunziata nullità di una clausola statutaria che abbia impedito all’associato l’esercizio del diritto di recesso, il danno subito da quest’ultimo non può ritenersi sussistente “in re ipsa”. Tale concetto infatti giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento recato dalle Sezioni Unite della S.C. secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost. Ne consegue che è onere dell’associato provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio perché avrebbe voluto recedere e non aveva potuto farlo in ragione della clausola illecita, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può, al riguardo, avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera previsione della clausola statutaria.

Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11182

Data udienza 14 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Associazione in partecipazione – Statuto – Nullità clausola – Danno conseguenza dell’associato – Lesione al patrimonio – Onere della prova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19696-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) DELLE PROVINCE DI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 451/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

CHE:
(OMISSIS) SRL propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in epigrafe indicata, che ha confermato la decisione di primo grado resa in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (OMISSIS) delle Province di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e della (OMISSIS) replica con controricorso.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis c.p.c..
(OMISSIS) ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli articoli 24 e 1373 c.c..
La censura si appunta sulla statuizione di secondo grado con cui la Corte territoriale ha accertato che nell’atto di citazione del novembre 2010 formulato da (OMISSIS) SRL non era contenuta la manifestazione di volonta’ di quest’ultima di recedere dall’ (OMISSIS) “ove non fosse stato considerato legittimo, come in concreto poi avvenne, il recesso del 2004, al quale solamente la societa’ aveva fatto riferimento” (fol. 9 della sent. imp.).
Secondo la ricorrente l’elemento fondamentale che e’ stato omesso o travisato in entrambi i gradi di giudizio e’ “la manifestazione di volonta’ espressa da (OMISSIS) incompatibile con la prosecuzione del rapporto associativo” (fol. 5 del ricorso) che secondo la ricorrente sarebbe stata desumibile dal seguente passaggio dell’atto di citazione del 18/11/2010 “accertare l’intervenuta disdetta dall’Associazione da parte dell’attrice opponente (OMISSIS) SRL dichiarare che nulla e’ dovuto” (fol. 6 del ricorso).
Il motivo e’ inammissibile perche’ si risolve in una critica all’interpretazione della domanda giudiziale rispetto alla quale trova applicazione il principio secondo il quale l’interpretazione della domanda giudiziale, non involgendo l’accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attivita’ riservata al giudice del merito ed e’ sindacabile in sede di legittimita’ solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 29609 del 16/11/2018) e nel presente caso non e’ dedotto alcunche’.
La Corte territoriale non ha contestato che il recesso potesse essere validamente fatto valere anche con la notifica dell’atto di citazione del 2010, ma ha rimarcato – confermando la decisione di primo grado sul punto – che l’esclusione dell’efficacia del presunto recesso del 2004, sulla cui validita’ aveva insistito (OMISSIS) nell’atto di citazione, era coperta da un precedente giudicato e, quindi, intangibile, e che, di contro, non era ravvisabile nell’atto di citazione del 2010 una autonoma espressione di volonta’ intesa ad attuare il recesso dall’ (OMISSIS) a far data proprio dalla notificazione di detta citazione in opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ne’ una dichiarazione implicita di recesso.
In particolare, ha decisivamente accertato che l’appellante, con riferimento al controverso profilo del recesso collocato nel 2010, non aveva indicato “quali elementi siano stati omessi o travisati dal tribunale nell’interpretazione dell’atto, limitandosi ad una generica contestazione su una pretesa e non riscontrata mancata argomentazione della decisione sul punto” (fol. 9 della sent. imp.).
Orbene la censura si limita ad insistere su quanto prospettato nel motivo di appello e non smentisce la carenza gia’ accertata dalla Corte territoriale in merito agli elementi omessi o travisati, espressivi – anche implicitamente – di una volonta’ di recedere manifestata nel 2010 -, ne’ offre alcun elemento che sia idoneo a confutare tale conclusione.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli articoli 24, 1175 e 1226 c.c..
La ricorrente si duole che la domanda risarcitoria proposta contro (OMISSIS), in ragione dell’accertata nullita’ della clausola statutaria n. 9, che limitava la possibilita’ di recesso per gli associati non in regola con i versamenti della quota associativa, sia stata respinta dalla Corte di appello.
Il motivo e’ infondato.
La Corte torinese ha accertato che la societa’ non aveva dimostrato che dalla nullita’ della clausola le era derivato un danno, posto che, fintatoche’ il recesso non veniva esercitato, il pagamento delle quote associative era comunque dovuto, e non aveva dimostrato nemmeno quali ipotetici danni avesse subito a causa dell’impossibilita’ di recedere dal contratto perche’ morosa.
La ricorrente, sostanzialmente sostiene che il danno deriverebbe dalla violazione dei canoni di correttezza e buona fede insita nella previsione della clausola e che il danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa.
Tale assunto, che finisce per invocare il riconoscimento di un danno in re ipsa, non puo’ essere condiviso.
Nel caso di nullita’ di una clausola statutaria il danno subito dall’associato non puo’ ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi cosi’ in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori e’ il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e piu’ recente intervento nomofilattico (S.U. sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilita’ del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’articolo 23 Cost.; ne consegue che e’ onere dell’associato provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio perche’ avrebbe voluto recedere e non aveva potuto farlo in ragione della clausola illecita, con valutazione rimessa al giudice del merito, che puo’ al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base pero’ di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera previsione della clausola statutaria (cfr. Cass. 31233 del 04/12/2018; Cass. n. 13071 del 25/05/2018).
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore del Fallimento costituito.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 1 5% ed accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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