Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 novembre 2020| n. 33165.

Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 570-bis cod. pen. – il quale ha integralmente sostituito il disposto dell’art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio – il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione.

Sentenza|25 novembre 2020| n. 33165

Data udienza 3 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. COSTANZO Angel – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/03/2020 del Tribunale di Padova;
udita la relazione svolta dal Consigliere COSTANZO Angelo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TASSONE Kate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 604/2020, il Tribunale di Padova ha applicato a (OMISSIS) la pena di due mesi di reclusione per il reato ex articolo 570 bis c.p., per non avere egli versato quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento della figlia minorenne.
2. Nel ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia si deduce violazione di legge per la mancata applicazione anche della pena della multa prevista dall’articolo 570 bis c.p., comma 2.
3. La Procura generale chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato per il quale e’ stata applicata pena e’ la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex 570 bis c.p..
Cosi’ risulta dal capo di imputazione del provvedimento impugnato, anche se (erroneamente) il ricorrente menziona quale norma incriminatrice considerata dal provvedimento l’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2.
L’articolo 570 bis c.p., prevede che alle condotte che esso incrimina si applichino le pene previste dall’articolo 570 c.p..
2. Il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, in attuazione della delega prevista alla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 85, lettera q), ha introdotto nell’ordinamento penale il principio della riserva di codice per garantire organicita’ al sistema penale. In questo ambito si inserito l’articolo 570 bis c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che sanziona, con le pene previste dall’articolo 570 c.p., la condotta del coniuge che “si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute alla L. 1dicembre 1970, n. 898, articolo 12-sexies ed alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dal Decreto Legislativo n. 21 del 2018, articolo 7, lettera b) e d).
Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l’articolo 570-bis c.p., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l’articolo 570 c.p., secondo la tecnica normativa gia’ impiegata nel L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies. Ne sono derivati dubbi interpretativi, perche’ l’articolo 570 c.p., prevede sanzioni differenziate al primo e comma 2, sicche’ non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile all’articolo 12-sexies. Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando che “Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12-sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 21, il generico rinvio, quoad poenam, all’articolo 570 c.p., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 di quest’ultima disposizione” (Sez. un., n. 23866 del 31/01/2013, Fedeli, Rv. 255269).
3. Tale conclusione e’ applicabile anche all’articolo 570 bis c.p., che, avendo integralmente sostituito il previgente articolo 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.
Pertanto, il ricorso e’ manifestamente infondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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