Nel processo amministrativo il divieto del c.d. ius novorum in appello

Consiglio di Stato, Sentenza|21 aprile 2021| n. 3246.

Nel processo amministrativo il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende anche alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili d’ufficio, quali quelle di tardività, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado.

Sentenza|21 aprile 2021| n. 3246

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Università – Diritto allo studio – Assegnazione dei benefici – Processo amministrativo – Divieto del c.d. ius novorum in appello – Risvolti applicativi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5522 del 2013, proposto dalla signora
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Pa., con domicilio eletto presso l’avv. Se. D’A. in Roma, viale (…);
contro
Azienda per il di. agli st. un., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sa. Pa. e Fa. Pa., con domicilio eletto presso l’avv. Ro. Re. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per-OMISSIS-resa tra le parti, concernente l’impugnazione dei provvedimenti dell’8 settembre 2006 di revoca di benefici economici per gli studenti e irrogazione di sanzione pecuniaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda per il di. agli st. un.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Cecilia Altavista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La signora -OMISSIS-, cittadina camerunense, in data 30 agosto 2002, presentava all’Azienda per il di. agli st. un. dell’Università dell’Aquila (ADSU) domanda per l’iscrizione all’anagrafe studenti per l’anno 2002-2003 per l’assegnazione dei relativi benefici economici ovvero borsa di studio, esonero dalle tasse universitarie, e servizio di ristorazione.
Nella domanda, su modello predisposto dall’Azienda, dichiarava di non essere in possesso di altra laurea, di essersi immatricolata per la prima volta all’Università nell’anno accademico 2002-2003.
Il bando di concorso indicava tra coloro che potevano presentare la domanda, gli “studenti che non siano in possesso di altra laurea, ad eccezione degli iscritti al primo anno del corso di specializzazione e di dottorato di ricerca”; tra i requisiti generali prevedeva l’ammissione ai benefici “per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi attivati successivamente al D.M. 509/99”; disponeva poi l’inserimento nella graduatoria dell’anno in corso corrispondente al numero di anni calcolato dalla prima immatricolazione, considerando “prima immatricolazione la prima iscrizione all’Università ovunque ed in qualunque momento sia avvenuta”.
Successivamente, dopo avere usufruito di tali benefici per tre anni accademici (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005) ed avere conseguito il diploma di laurea presso l’Università degli studi dell’Aquila in “Economia e gestione delle risorse culturali e ambientali e turistiche”, con nota del 16 marzo 2006, ricevuta il 21 marzo 2006, l’Azienda per il di. agli st. un., in relazione ad una sua richiesta di rilascio di certificato di borsa di studio per l’anno accademico 2004-2005, le comunicava di non potere rilasciare il certificato in attesa della definizione della posizione, essendo emersa l’avvenuta frequenza in precedenza di altra università in Camerun, ed invitandola a presentare chiarimenti. Con nota del 10 aprile 2006, veniva invitata presso gli uffici dell’ADSU per chiarimenti in ordine al titolo di studio conseguito in Camerun. Tale nota veniva restituita al mittente dopo la compiuta giacenza preso l’ufficio postale.
Con provvedimento del 3 maggio 2006 n. 439 l’ADSU provvedeva a revocare i benefici della borsa di studio, comprensivo anche della integrazione mobilità internazionale, dell’esonero dalle tasse universitarie e del servizio di ristorazione, con richiesta di restituzione della somma di euro 12.322,84 per la borsa erogata, oltre a 232,41 per tasse universitarie oltre a 1,86 per ogni pasto consumato.
Il provvedimento era basato sul possesso di un titolo di studio laurea conseguito in Camerun e quindi sulla già avvenuta iscrizione in altra Università .
Anche tale provvedimento comunicato con nota del 4 maggio 2006 è stato restituito al mittente dopo la compiuta giacenza preso l’ufficio postale.
Il 12 ottobre 2006 veniva notificato il verbale di accertamento di infrazione amministrativa, con cui veniva disposto il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di borse di studio per un importo complessivo per somme erogate, esonero tasse e quota vitto pari a euro 12.834,25 oltre a euro 25.668,50 a titolo di sanzione; il 13 ottobre 2006 è stato notificato il provvedimento n. 772 del 8 settembre 2006 di revoca dei benefici per complessive euro per 12.834,25, basato sul possesso un titolo di studio “licence” in diritto privato francofono al termine di un periodo triennale presso l’Università di Yaoundè e sulla già avvenuta iscrizione all’Università, mentre il bando richiedeva il mancato possesso della laura e la prima immatricolazione.
Avverso tali provvedimenti, unitamente al provvedimento ADSU n. 439 del 2006, richiamato nel provvedimento di revoca, è stato proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo sede dell’Aquila, formulando le seguenti censure:
-violazione dell’articolo 7 della legge 241 del 1990, in quanto non era stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca;
-violazione di legge e incompetenza per violazione dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 236 del 1998, dell’articolo 387 del decreto legislativo n. 297 del 1994; dell’articolo 48 del D.P.R. 394 del 1999, sostenendo che non potesse essere qualificato come laurea il titolo conseguito all’estero, essendo previsti appositi procedimenti per il riconoscimento dei titoli esteri;
– eccesso di potere per sviamento, in quanto il bando tendeva a favorire gli studenti che non abbiano un titolo spendibile in Italia, essendo dunque irrilevante il titolo conseguito all’estero, in mancanza del riconoscimento;
-eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti; difetto di motivazione, violazione dell’art. 4 del D.M. 9 aprile 2001, lamentando la mancata valutazione sostanziale del titolo ai fini di una eventuale equipollenza.
Per tali fatti veniva, altresì, avviata una indagine penale per i reati di falso ideologico e truffa aggravata, da cui poi la signora Tiofack Mezatio era prosciolta dal GUP, nel corso della udienza preliminare, ai sensi dell’art. 425 c.p.p..
Con la sentenza n. 871 del 2012, il ricorso è stato respinto, escludendo la rilevanza della mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, essendo stata comunque data comunicazione con la nota del 16 marzo 2006 con cui venivano richiesti chiarimenti; sono state poi respinte le ulteriori censure, avendo il giudice di primo grado ritenuto irrilevante il mancato riconoscimento legale in Italia del titolo, essendo la ricorrente in possesso di un titolo di studio conseguito dopo la scuola superiore; è stata poi richiamata la disposizione del bando che richiedeva la prima immatricolazione, che seppure all’estero, la ricorrente aveva già effettuato.
Avverso tale pronuncia è stato proposto il presente atto di appello per i seguenti motivi:
-error in iudicando; violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 2 della legge n. 148 del 2002, in quanto il giudice di primo grado avrebbe sostanzialmente affermato il valore legale in Italia del titolo universitario posseduto dalla ricorrente, sulla base di una propria valutazione del titolo di studio, basata sulla circostanza che era stato conseguito dopo un diploma di scuola superiore;
-error in iudicando, difetto di attribuzione dell’organo giurisdizionale; violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti costitutivi di status; con cui si sostiene che il giudice di primo grado sarebbe entrato in un campo riservato all’Autorità amministrativa, in ordine al riconoscimento e all’equipollenza di titoli conseguiti all’estero; inoltre, anche a ritenere il provvedimento ADSU 439 del 2006 costitutivo di tale equipollenza, questo non avrebbe potuto valere che per il futuro con conseguente illegittimità della revoca relativa ad un periodo in cui il titolo sarebbe stato comunque privo di effetti;
– error in iudicando, violazione dell’art. 10 del d.l. 580 del 1973, dell’art. 170 del r.d. 1592 del 1933; dell’art. 48 del d.p.r. 394 del 1999; dell’art. 387 del d.lgs. 297 del 1994, difetto di motivazione, violazione dell’art. 111 comma 6 della Costituzione, con cui si contestano le affermazioni del giudice di primo grado in ordine alla irrilevanza della mancanza del riconoscimento legale del titolo estero;
– error in iudicando, violazione dell’art. 4 del D.M. 9 aprile 2001, dell’art. 4 del bando per l’assegnazione della borsa di studio; con cui è stata contestata l’affermazione del giudice di primo grado in ordine alla prima immatricolazione, non prevista tra i requisiti per l’assegnazione della borsa dal bando;
-error in procedendo per l’omessa motivazione del terzo e quarto motivo di ricorso di primo grado, relativi all’eccesso di potere per sviamento dalle finalità del bando, tendente a favorire gli studenti privi di un titolo spendibile in Italia, essendo, pertanto, irrilevante il titolo conseguito all’estero, no utile in Italia in mancanza del riconoscimento; all’errata valutazione dei presupposti, al difetto di motivazione, alla violazione dell’art. 4 del D.M. 9 aprile 2001, in relazione alla mancata valutazione sostanziale del titolo;
è stato poi richiamato il provvedimento di proscioglimento del giudice penale che ha escluso la rilevanza del titolo conseguito all’estero.
Si è costituita in giudizio l’Azienda per il di. agli st. un., che ha contestato la fondatezza dell’appello.
Nella memoria per l’udienza pubblica, la Azienda per il di. agli st. un. ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e del ricorso di primo grado per la mancata impugnazione del bando della procedura, in relazione alla previsione dei requisiti per l’ammissione ai benefici, in particolare con riferimento alla indicazione della prima immatricolazione, e ha insistito per la infondatezza dell’appello e per la irrilevanza della sentenza penale nel presente giudizio.
Ha presentato memoria anche l’appellante, insistendo nelle proprie argomentazioni difensive in ordine alla irrilevanza del titolo conseguito all’estero in mancanza del riconoscimento legale, come affermato anche dalla sentenza di proscioglimento pronunciata nell’udienza preliminare.
Entrambe le difese hanno presentato memoria di replica, riportandosi l’ADSU ai precedenti scritti difensivi, l’appellante insistendo nelle proprie tesi difensive.
All’udienza pubblica del 23 marzo 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’appello, ma in realtà del ricorso di primo grado, per la mancata impugnazione del bando, che- secondo la difesa dell’Azienda per il diritto allo studio – avrebbe previsto i requisiti della mancanza del titolo di studio laurea e della prima immatricolazione ad un corso di laurea non posseduti dalla ricorrente.
Tale eccezione è ammissibile, in quanto per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio nel processo amministrativo il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende anche alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili d’ufficio, quali quelle di tardività, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado (Cons. Stato Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4282; Sez. V 3 giugno 2013, n. 3035).
L’eccezione è, peraltro, infondata.
Al fine di sostenere la illegittimità del provvedimento di revoca della borsa di studio – prescindendo dalla circostanza che era stata proposta anche una censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non riproposta in appello- la ricorrente non aveva alcuna necessità di impugnare il bando, il quale non conteneva alcuna previsione in ordine ai titoli di studio conseguiti all’estero.
Il bando, infatti, prevedeva che potessero presentare domanda gli studenti che non “in possesso di altra laurea”; tra i requisiti generali, indicava la concessione dei benefici “per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi attivati successivamente al D.M. 509/99”.
Tali disposizioni non contenevano, dunque, alcuna previsione circa gli effetti dei titoli conseguiti all’estero.
Inoltre, il bando ammetteva la partecipazione anche degli studenti stranieri, senza alcuna disciplina relativa ai titoli di studio posseduti, facendo genericamente riferimento al “possesso dei requisiti di cui al presente bando di concorso”; mentre, con riferimento agli studenti stranieri, era prevista una regolamentazione solo relativamente alle dichiarazioni relative ai requisiti di reddito e al superamento delle prove di lingua italiana per l’accesso ai corsi (prevedendo per tale ultima ipotesi l’ammissione con riserva).
Quanto alla previsione contenuta nel bando circa la “prima immatricolazione”, da considerare “la prima iscrizione all’Università ovunque ed in qualunque momento” avvenuta, si deve rilevare che questa indicazione, pur contenuta nella parte del bando relativa ai requisiti, riguardava l’inserimento nella graduatoria dell’anno in corso calcolato in base agli anni dalla prima immatricolazione, quindi evidentemente per chi non fosse iscritto al primo anno nell’anno accademico 2003/2003. In ogni caso, anche tale previsione non faceva alcun riferimento alla immatricolazione avvenuta all’estero.
Ne deriva che le prescrizioni del bando di per sé non erano ostative alla ammissione della ricorrente ai benefici e pertanto non dovevano essere impugnate al fine di contestare la legittimità del provvedimento di revoca.
Nel merito l’appello è fondato.
Con i vari motivi di appello si contestano le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha sostanzialmente basato la propria decisione di reiezione del ricorso sulla irrilevanza, ai fini del possesso del requisito previsto dal bando del non essere in possesso di altra laurea, del mancato riconoscimento legale del titolo conseguito all’estero.
Si sostiene, infatti, che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe considerato tale irrilevanza, in quanto i titoli di studio conseguiti all’estero non hanno alcun effetto legale in Italia, se non a seguito del provvedimento di riconoscimento, e non potrebbe essere idoneo al riconoscimento il provvedimento di revoca dell’Azienda per il diritto allo studio n. 439 del 2006.
I motivi sono fondati.
In primo luogo, come sopra rilevato, il bando non conteneva alcuna espressa previsione circa la rilevanza, al fine del possesso del requisito della mancanza della laurea, di eventuali titoli di studio conseguiti all’estero, pur essendo espressamente prevista la partecipazione alla procedura di studenti stranieri.
La norma del bando si deve ritenere applicativa dell’art. 7 comma 2 della legge n. 390 del 1991, che detta i principi per la legislazione regionale, per cui “gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi”.
In mancanza di specificazioni nel bando e nella disposizione dell’art. 7 comma 2, per interpretare il riferimento al possesso della laurea, indicato dal bando, e del “diploma di laurea” di cui alla norma di legge non può che farsi riferimento ai principi generali dell’ordinamento, ricavabili dalla disciplina positiva in materia di titoli conseguiti all’estero.
Il principio generale fissato dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, tuttora in vigore, è indicato all’art. 170, per cui “i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale (nel Regno), salvo il caso di legge speciale”.
Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ha previsto all’art. 387 il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, in base ad un disciplina fissata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.
L’art. 48 comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 ha attribuito la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero per l'”accesso all’istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri… alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali”; il comma 4 dispone: “il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell’articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi”.
Inoltre, ai sensi del comma 5 dell’art. 46 del medesimo D.P.R., “gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”; mentre il successivo comma 6 prevede che “le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell’accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell’ordinamento scolastico italiano”.
L’art. 6 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, vigente al momento di presentazione della domanda prevedeva al comma 1 per l’ammissione ad un corso di laurea il “possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo”; al comma 2 per l’ammissione ad un corso di laurea specialistica “il possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo”; al comma 4 per l’ammissione ad un corso di specializzazione il “possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo”; al comma 5 per l’ammissione ad un corso di dottorato di ricerca “il possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo”.
Il comma 6 disponeva: “il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall’università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali”.
Da tale quadro normativo deriva che per avere effetto in Italia il titolo conseguito all’estero debba ottenere un formale provvedimento di riconoscimento da parte dell’Università ai fini della prosecuzione degli studi.
In mancanza di tale formale riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, il titolo non aveva dunque alcun effetto legale in Italia e come tale non era ostativo alla ammissione ai benefici previsti per l’iscrizione al corso di laurea, in mancanza di diversa previsione del bando.
Inoltre, il riconoscimento avrebbe dovuto essere effettuato dall’Università, a cui tale competenza è espressamente attribuita, con un provvedimento formale, a seguito di una valutazione della corrispondenza del titolo a quelli conseguiti in Italia per il corso di studi effettivamente compiuto.
Non può, quindi, essere considerato idoneo al riconoscimento del titolo il provvedimento dell’ADSU di revoca della borsa di studio, che proviene da soggetto diverso dall’Università, competente alla valutazione della idoneità del titolo, e comunque fa solo generico riferimento al possesso di titolo di studio già conseguito e all’essere stata già iscritta in altra Università .
Pertanto, ha errato il giudice di primo grado nel ritenere immediatamente equiparabile il titolo conseguito all’estero con una laurea conseguita in Italia, in base alla equipollenza del diploma di scuola secondaria, che aveva consentito l’iscrizione al corso di laurea.
Infatti, l’iscrizione era stata possibile, in base alla espressa previsione della norma – evidentemente di favore ai fini dell’iscrizione all’Università dei cittadini stranieri- del comma 6 dell’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sopra citata, sulle dichiarazioni delle competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane in ordine alla validità locale dei titoli di scuola secondaria straniera.
Come sostenuto dall’appellante, in tal modo il giudice di primo grado ha sostanzialmente operato un riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, la cui competenza è attribuita alla Autorità amministrativa, nel caso di specie rappresentata dall’Università .
Come sopra già precisato, nessun rilievo poteva essere poi dato alla previsione relativa alla “prima immatricolazione”, essendo questa contenuta in una disposizione del bando diversa da quella relativa ai requisiti per l’ammissione, riferita in particolare alle iscrizione agli anni successivi alla prima immatricolazione.
In ogni caso, anche l’espressione “prima immatricolazione”, in mancanza di qualsiasi altra specificazione del bando, non poteva che essere riferita alla “prima immatricolazione in Italia”; né può comportare una differente interpretazione il riferimento alla “prima iscrizione all’Università ovunque ed in qualunque momento”, essendo evidente che il termine “ovunque”, in mancanza di ulteriori previsioni, non potesse che essere riferito a qualunque altra Università italiana diversa da quella dell’Aquila, presso cui sarebbero stati riconosciuti i benefici di legge per il diritto allo studio.
Anche la previsione, contenuta nel bando della concessione dei benefici “per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi attivati successivamente al D.M. 509/99”, non può che riferirsi alla iscrizione “per la prima volta” ad uno dei corsi di cui al D.M. 509/99, ovvero ad un corso di laurea o di laurea specialistica previsti dall’ordinamento accademico italiano, con la conseguenza che il titolo rilasciato da una Università straniera non era di per sé, in mancanza del riconoscimento, equivalente ad uno di tali titoli espressamente disciplinati dal detto D.M..
Per tali profili quindi i provvedimenti impugnati in primo grado sono illegittimi e devono essere annullati.
L’accoglimento di tali motivi di appello comporta la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso di primo grado per i motivi espressamente respinti, da cui consegue l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ne deriva la carenza di interesse della difesa appellante alla riproposizione delle censure non esaminate in primo grado.
In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellante per complessive euro 3000,00 (tremila,00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante pari a euro 3000,00 (tremila,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF
Hadrian Simonetti – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere, Estensore
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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