Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 18 settembre 2020, n. 19571.
Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall’art. 436 c.p.c..
Sentenza 18 settembre 2020, n. 19571
Data udienza 25 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Contravvenzione stradale – Trattazione con rito del lavoro anche in fase d’appello – Costituzione dell’appellato entro 10 giorni prima dell’udienza a pena di rinuncia alle domande e eccezioni non accolte in primo grado
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6249/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di SERRAVALLE DEL CHIENTI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1079/2017 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 20/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto previa correzione della motivazione, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale dell’avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che si riporta e chiede l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ebbe ad opporre,avanti il Giudice di Pace di Camerino, verbale di contravvenzione stradale per eccesso di velocita’ elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Serravalle del Chienti ed il primo Giudice, all’esito del procedimento,ebbe ad annullare il verbale accogliendo l’opposizione.
L’Ente locale propose gravame avanti il Tribunale di Macerata che,opponendosi lo (OMISSIS), ebbe ad accogliere l’impugnazione confermando la legittimita’ della contravvenzione elevata.
Osservava il Giudice maceratese come l’impianto di rilevazione della velocita’ era del tipo fisso e, non gia’, mobile, sicche’ non aveva alcuna rilevanza ai fini della legittimita’ della contravvenzione la presenza in loco degli operatori. Puntualizzava, poi, il Giudice marchigiano come lo (OMISSIS) s’era costituito tardivamente nel giudizio d’appello sicche’ non poteva riproporre, con gravame incidentale, le altre contestazioni sollevate originariamente contro il verbale di contravvenzione rimaste assorbite ad esito della soluzione adottata dal Giudice di Pace.
Avverso la citata sentenza lo (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolando unico motivo, illustrato anche con nota difensiva.
Il Comune di Serravalle del Chienti ha resistito con controricorso.
La cause era dapprima trattata dalla sezione sesta, che ha rimesso la questione alla pubblica udienza.
All’odierna pubblica udienza, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – e del difensore del ricorrente, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da (OMISSIS) s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.
Con l’unico mezzo d’impugnazione lo (OMISSIS) denunzia nullita’ della sentenza resa dal Tribunale, quale Giudice d’appello, per violazione del disposto ex articoli 112, 343 e 346 c.p.c., posto che erroneamente il Giudice marchigiano ha ritenuto necessario la proposizione di appello incidentale per riproporre le questioni ritenute assorbite dal primo Giudice, in relazione alle quali il soggetto rimasto vincitore in prime cure ha solamente l’onere della riproposizione ex articolo 346 c.p.c., come nella specie fatto.
La svolta censura non coglie la testa del chiodo, anche se ex articolo 384 c.p.c., u.c., deve esser corretta la motivazione esposta dal Giudice d’appello.
Difatti e’ dato fattuale pacifico in causa che lo (OMISSIS) ebbe a svolgere piu’ contestazioni con l’originario ricorso in opposizione alla contravvenzione stradale elevata a suo carico dalla Polizia municipale di Serravalle del Chienti e che il Giudice di Pace ebbe ad accogliere l’opposizione spiegata sulla scorta di un motivo ritenuto assorbente – l’assenza degli operatori nelle vicinanze dell’apparecchio di misurazione al momento della rilevazione dell’infrazione di causa -, sicche’ non esamino’ le altre contestazioni ritenendole assorbite.
In relazione a detta situazione processuale e’ erronea l’affermazione del Tribunale che lo (OMISSIS), per poter riproporre le questioni rimaste assorbite in primo grado, doveva svolgere appello incidentale – Cass. Su n. 11799/17 -, posto che in detta ipotesi la parte vittoriosa ha solo l’onere di riproporre le questioni non esaminate perche’ assorbite a sensi dell’articolo 346 c.p.c..
Tuttavia la soluzione di inammissibilita’ per tardivita’ delle ulteriori questioni riproposte dallo (OMISSIS) in sede d’appello e’ comunque conforme a diritto.
Come sottolineato dall’Ente locale nel controricorso – punto non contestato dal ricorrente oltre che apprezzabile dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, esaminabili da questa Corte poiche’ proposto vizio fondato su error in procedendo – la lite venne trattata, a sensi della norma Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 7, secondo il rito del lavoro anche in grado d’appello.
Dunque dovevano esser osservate le regole processuali proprie di detto rito, che appositamente all’articolo 436 c.p.c., disciplina la costituzione dell’appellato e fissa il termine per la sua tempestiva costituzione entro 10 giorni prima dell’udienza indicata in decreto del Giudice in calce al ricorso in appello.
Di conseguenza la presunzione di rinunzia delle domande ed eccezioni non accolte in prime cure, ex articolo 346 c.p.c., opera se dette domande od eccezioni non riproposte nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, siccome insegna la sezione lavoro di questa Suprema Corte – Cass. n. 18901/07 – e le sezioni unite – Cass. n. 1417/12 – riguardanti in modo specifico il processo del lavoro.
Dunque anche nella specie, poiche’ il procedimento soggetto al rito del lavoro – senza alcuna deroga sul punto Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 7 – opera la presunzione di rinunzia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte se non v’e’ stata – come pacifico nella specie – la costituzione in giudizio entro il termine prescritto dall’articolo 436 c.p.c..
Non assume rilevo pertanto nella specie l’insegnamento posto da questa Suprema Corte – Cass. su n. 7940/19 – in tema, poiche’ espressamente relativo al solo procedimento ordinario.
D’altro canto non v’e’ ragione di discostarsi dalla pronunzia specifica sul punto adottata dalla Corte a sezioni unite nel 2012, al cui insegnamento questo Collegio reputa di dar continuita’, nonostante la decisione assunta dalla sezione lavoro – Cass. n. 20726/19 – che ha operato richiamo al principio di diritto reso dalle sezioni unite nella decisione del 2019.
Difatti la statuizione sul punto, adottata dalla sezione lavoro citata dianzi, appare meramente adesiva al ricordato insegnamento che pero’ risulta espressamente dettato con riferimento al rito ordinario.
Difatti proprio in relazione al momento di perimetrazione delle questioni devolute al Giudice d’appello i due riti presentano esigenze diverse in relazione alla loro assolutamente diversa strutturazione.
Nel rito ordinario, ad esito dell’udienza di comparizione, comunque alle parti devono esser assegnati i termini ex articoli 190 e 352 c.p.c., per il deposito delle scritture difensive finali, sicche’ coerente con detto sistema appare l’insegnamento delle sezioni unite del 2019, che consente la riproposizione delle domande ed eccezioni non esaminate in primo grado sino all’udienza ex articolo 352 c.p.c., in quanto comunque non ampliato l’ambito della causa, siccome fissato in prime cure.
Viceversa nel rito del lavoro, ex articolo 437 c.p.c., le parti all’udienza direttamente procedono alla discussione – eventuali scritture difensive finali sono rimesse alla discrezione del Giudice ex articolo 429 c.p.c. – della lite ed il Collegio pronunzia immediatamente sentenza, di cui da’ lettura del dispositivo, sicche’ assolutamente necessario appare conterminare l’ambito del devolutum al Giudice d’appello in momento antecedente all’udienza.
Posto che, effettivamente, la costituzione all’udienza dello (OMISSIS) in sede d’appello fu tardiva – avvenne in udienza – le riproposte domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado non potevano essere esaminate, stante l’intervenuta loro rinunzia ex articolo 346 c.p.c..
Al rigetto dell’impugnazione segue, ex articolo 385 c.p.c., la condanna dello (OMISSIS) al pagamento in favore dell’Ente locale resistente delle spese afferenti a questo Giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome tassato in dispositivo. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita’ in favore del Comune di Serravalle del Chienti, che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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