Nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 16 ottobre 2020, n. 6285.

Nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione del progetto di piano regolatore generale prevista dalle diverse e concordanti leggi regionali è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano quale adottato dal Comune e non è richiesta di regola per le successive fasi del procedimento, anche se il piano risulti modificato a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni o modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, salvo che si tratti di modifiche tali da stravolgere il piano e comportare nella sostanza una nuova adozione.

Sentenza 16 ottobre 2020, n. 6285

Data udienza 15 settembre 2020

Tag – parola chiave: Procedimento amministrativo – Edilizia e urbanistica – Pubblicazione del progetto di PRG – Presentazione di osservazioni – Necessità – Successive modifiche – Nuova pubblicazione – Non necessita – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8291 del 2010, proposto dal Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. St. Ri., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…),
contro
Costruzioni An. S.r.l., non costituita in giudizio,
nei confronti
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 208/2009, resa tra le parti, concernente l’impugnativa della delibera del 24 novembre 2006 di adozione definitiva della variante al Piano regolatore generale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dalla difesa del Comune di Trento;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il Cons. Cecilia Altavista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente atto di appello il Comune di Trento ha impugnato la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa dell’Alto Adige – sede di Trento, n. 208 del 2009, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Costruzioni An. S.r.l. avverso la delibera del Consiglio comunale n. 130 del 24 novembre 2006, di adozione definitiva della variante al Piano regolatore generale, nonché avverso la delibera della Giunta provinciale n. 200 del 1 febbraio 2008 di approvazione della variante, pubblicata sul BUR del 12 febbraio 2008.
2. La società An., con il ricorso di primo grado, aveva lamentato che l’area di sua proprietà di circa 35 metri quadri posta sulla particella 855/1 fosse stata trasformata da zona B3 residenziale in zona F2 destinata a viabilità, a seguito dell’accoglimento dell’osservazione presentata dalla signora Br. Gi. per l’ampliamento di via (omissis) e aveva formulato le seguenti censure:
– violazione degli articoli 40 e 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, eccesso di potere, con cui si sosteneva che il Comune non avrebbe potuto introdurre modifiche successive all’adozione della variante se non corrispondenti all’accoglimento delle osservazioni, mentre, nel caso di specie, avrebbe introdotto una modifica ulteriore rispetto alla osservazione accolta, imponendo un vincolo, di carattere ablatorio sulla sua proprietà ;
– eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà tra la parte dispositiva del provvedimento deliberativo e la cartografia allegata con cui rilevava che il Comune aveva accolto l’osservazione relativa all’allargamento del tratto iniziale di via (omissis), prevedendo la destinazione F2 “sulle particelle oggetto dell’osservazione”, ma nella cartografia allegata alla delibera di adozione definitiva era stata prevista la destinazione F2, con vincolo ablatorio anche sull’area di proprietà della An.;
– violazione dell’art. 40 della L.p. n. 22/1991, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della realtà e carenza di motivazione, nonché violazione del diritto di partecipazione alle scelte di pianificazione territoriale, previsto dalla L.p. n. 22/1991, con cui si sosteneva che l’accoglimento dell’osservazione con effetti anche sulla proprietà An. avrebbe dovuto comportare la ripubblicazione del Piano;
– eccesso di potere per travisamento della realtà, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e carenza di motivazione con cui contestava la scelta dell’Amministrazione comunale, deducendo la irragionevolezza della previsione dell’allargamento di via (omissis) in quel punto e comunque la edificazione in corso nell’area in base a provvedimento abilitativo già rilasciato all’An..
Il Comune di Trento, costituitosi nel giudizio di primo grado, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, deducendo che l’accoglimento dell’osservazione con la previsione di allargamento della strada riguardava solo la area di proprietà comunale e parte delle particelle 857/1 e 855/2 di proprietà della osservante Gi.; la cartografia non sarebbe risultata perfettamente corrispondente, in quanto, al momento della digitalizzazione degli atti della precedente variante rispetto alle planimetrie catastali, erano stati operati degli aggiustamenti rispetto ai tracciati stradali per renderli maggiormente leggibili; ha quindi dato espressamente atto che la destinazione F2 non riguardava la proprietà An., mentre la fascia di rispetto stradale sarebbe derivata comunque dalla legge; ha poi dedotto l’improcedibilità del ricorso stesso essendo stata, nel frattempo, adottata e approvata anche una ulteriore variante con delibera del Consiglio comunale del 24 febbraio 2009 e con delibera della Giunta provinciale del 3 aprile 2009.
3. Il giudice di primo grado ha respinto le eccezioni preliminari, ravvisando la sussistenza dell’interesse, in relazione alla previsione di una fascia di rispetto prima non prevista e quindi alla impugnazione del vincolo ablatorio; ha respinto la eccezione di improcedibilità in quanto la successiva variante 2009 non avrebbe interessato l’area in questione; ha accolto il motivo di ricorso relativo alla ripubblicazione, del piano essendo stata introdotta una modifica su proprietà diverse da quelle di chi aveva presentato l’osservazione.
4. Con l’atto di appello il Comune di Trento ha ribadito che la modifica introdotta a seguito dell’accoglimento delle osservazioni riguardava solo le particelle di proprietà comunale e quelle della osservante Gi., non anche la particella 855/1 della An., la quale ha sempre conservato destinazione urbanistica residenziale anche nelle successive varianti; in ogni caso la fascia di rispetto non è allegata alla cartografia ma prevista dall’art. 83 NTA per cinque metri lungo tutta la viabilità di PRG, quindi, comunque già derivava dalla collocazione del lotto An. su via (omissis) e comunque non avrebbe toccato l’edificio dell’An. che è previsto nel progetto a sud del lotto; ha riproposto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di primo grado e ha contestato nel merito la sentenza di primo grado, sostenendo che non vi fosse alcun obbligo di ripubblicazione della variante non essendo stata operata alcuna modifica.
Per l’udienza pubblica ha depositato in giudizio i certificati di destinazione urbanistica da cui risulta la destinazione residenziale B2 “zone edificate di integrazione e completamento” confermata in tutte le successive varianti approvate fino al 2019.
Nella memoria ha ribadito le proprie tesi difensive.
5. Nessuno si è costituito per l’appellato.
6. La difesa del Comune ha presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
7. All’udienza pubblica del 15 settembre 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.
8. Con il primo motivo di appello, il Comune di Trento ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse, sostenendo che dalla definitiva adozione della variante a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dalla successiva approvazione non era derivata alla società ricorrente in primo grado alcuna lesione della sua proprietà, essendo stata mantenuta la destinazione residenziale per l’intera particella 855/1.
Ritiene il Collegio la fondatezza della eccezione.
8.1. Non sussiste, infatti, alcun interesse a ricorrere della società An. avverso la variante definitivamente adottata con la delibera del Consiglio comunale n. 130 del 24 novembre 2006 nonché avverso la delibera della Giunta provinciale n. 200 del 1 febbraio 2008 di approvazione, in relazione alle prospettazioni del ricorso di primo grado.
L’assunto del ricorso era, infatti, l’avvenuta modifica della destinazione di parte della particella 855/1 (per 35 metri quadri) da destinazione residenziale B3 a destinazione F2 con l’imposizione di un vincolo ablatorio prima inesistente nella sola parte grafica della variante definitivamente adottata; la parte ricorrente sosteneva, infatti, che tale ampliamento della zona F2 sarebbe derivato dall’accoglimento dell’osservazione presentata dalla signora Gi., che riguardava però, l’allargamento della sede stradale nel “tratto iniziale di via (omissis)”, mentre l’accoglimento faceva riferimento alle “particelle oggetto dell’osservazione”. Lamentava, quindi che negli elaborati grafici allegati alla delibera fosse stata riportata erroneamente la destinazione F2 anche sulla particella 855/1.
Dallo stesso assunto difensivo del ricorso di primo grado emerge che alcuna modifica è stata introdotta sulla proprietà An. a seguito dell’accoglimento dell’osservazione.
Ciò in base al dato letterale delle controdeduzioni alle osservazioni, che indicano la classificazione F2 per il “tratto inziale di via (omissis) prevedendone un allargamento sulle particelle oggetto dell’osservazione”.
Inoltre, il Comune ha dimostrato in giudizio che alla proprietà della società An. non è stata impressa alcuna destinazione F2, depositando i certificati di destinazione urbanistica da cui risulta che la particella 855/1 ha costantemente mantenuto la destinazione B2 “zone edificate di integrazione e completamento”.
8.2. Deve essere, peraltro, richiamato l’orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, per cui qualora sussista una discrasia tra parte normativa e parte grafica delle prescrizioni di PRG, occorre dare prevalenza alla parte normativa (Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 49; Sez. II, 29 agosto 2019, n. 5979).
Comunque, il Comune ha, anche, giustificato la diversa rappresentazione cartografica dovuta ad una alterazione della tratto stradale di via (omissis) in prossimità della proprietà An., a seguito della trasposizione digitale delle planimetrie catastali, depositando in appello sia l'”estratto su base catastale non utilizzata per il PRG” sia l'”estratto su Catasto adattato utilizzato per il PRG”.
In ogni caso, tale circostanza di fatto relativa all’erronea riproduzione delle planimetrie catastali neppure era stata contestata dalla An. nel giudizio di primo grado.
8.3. Ne consegue che si deve ritenere provato quanto affermato dal Comune circa l’erronea rappresentazione grafica, per un problema di adattamento delle originarie planimetrie catastali, con la conseguenza che non sussiste neppure alcuna effettiva differenza tra gli elaborati grafici e la parte dispositiva della variante approvata.
Dalla destinazione residenziale della particella di sua proprietà deriva che la società ricorrente in primo grado non aveva alcun interesse concreto ed attuale ad impugnare la destinazione F2, che non risulta colpisse la sua proprietà ma solo quella dei vicini e la particella di proprietà comunale.
A conferma della mancata lesività della variante per la proprietà An. e quindi della carenza di qualsiasi interesse al ricorso, deve anche rilevarsi che la società An. ha comunque realizzato un edificio residenziale sulla particella 855/1, in base al permesso di costruire rilasciato dal Comune, come risulta anche dalla documentazione depositata in giudizio dal Comune (cfr. estratto su base catastale depositato il 3 luglio 2020 da cui risulta la particella edificiale n. 1309), e non aveva dedotto nel giudizio di primo grado alcuno specifico interesse a ricorrere differente da quello alla destinazione residenziale della particella di proprietà .
Ne deriva che, come sostenuto dalla difesa comunale, la società An. non aveva interesse alla proposizione del ricorso di primo grado che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
8.4. Per mera completezza espositiva, si può anche precisare che, dalla mancanza di qualsiasi modifica sulla proprietà An., deriva anche la fondatezza del motivo di appello di merito proposto dal Comune, con cui si contesta l’accoglimento da parte del giudice di primo grado del terzo motivo di ricorso per la mancata ripubblicazione del piano. E’ evidente, infatti, che essendo stata modificata solo la parte relativa all’accoglimento dell’osservazione “Gi.” non fosse necessaria alcuna ripubblicazione. Ritiene il Collegio, sul punto, sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione del progetto di piano regolatore generale prevista dalle diverse e concordanti leggi regionali è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano quale adottato dal Comune e non è richiesta di regola per le successive fasi del procedimento, anche se il piano risulti modificato a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni o modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, salvo che si tratti di modifiche tali da stravolgere il piano e comportare nella sostanza una nuova adozione (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4033; id., 13 marzo 2014, n. 1241; id., 12 febbraio 2013, n. 845; id., 9 marzo 2011, n. 1503).
9. In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto con riforma della sentenza di primo grado e dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
In relazione alla peculiarità della vicenda controversa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Italo Volpe – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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