Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 17 aprile 2020, n. 7898.
La massima estrapolata:
Nel giudizio di verificazione del passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 L. Fall., sicche’, ove il creditore ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l’ammissibilità stessa del credito, il giudice dell’opposizione non può, “ex officio”, prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all’ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, essendo l’ammissione coperta dal predetto giudicato.
Ordinanza 17 aprile 2020, n. 7898
Data udienza 18 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Fallimento – Credito professionale – Studio associato – Legittimazione alla proposizione della domanda di insinuazione al passivo in capo allo studio associato – Presunzione di esclusione della personalità del credito professionale – Eccezione – Cessione del credito del difensore allo studio associato – Giudicato endofallimentare ex art. 96 legge fallimentare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2504/2015 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLZANO, del 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.
FATTI DI CAUSA
Lo (OMISSIS) ha presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) srl per un credito da prestazioni professionali maturate tra il 1.1.2013 ed il 31.3.2014 per un importo complessivo di 50.629,55 Euro, di cui 41.050,80 Euro con privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2).
Il giudice delegato ammetteva il credito solo in parte ed in chirografo, osservando che la domanda di insinuazione era stata proposta dallo studio associato e non vi era prova del carattere personale della prestazione; tanto piu’ che dalla documentazione inviata al curatore risultava che molteplici prestazioni non erano state effettuate dal Dott. (OMISSIS), che aveva sottoscritto la domanda, ma da altri componenti lo studio associato; avuto riguardo al quantum, diverse prestazioni non erano chiaramente individuate e risultavano effettuate in favore di soggetti diversi dalla societa’ debitrice, mentre il contenuto delle parcelle prodotte non consentiva di identificare in modo univoco le pretese creditorie dell’istante.
Il Tribunale di Bolzano dichiarava inammissibile l’opposizione, rilevando la mancanza di legittimazione ad agire dello studio associato.
Il tribunale, in particolare, rilevava che dall’opposizione non si desumeva a che titolo lo studio associato fosse legittimato a far valere i crediti del signor (OMISSIS), non essendo stato allegato alcun atto di cessione del credito o l’esistenza di altro rapporto avente efficacia traslativa.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, lo (OMISSIS).
La curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
In prossimita’ dell’odierna adunanza, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa
RAGIONI DELLA DECISIONE
Conviene premettere che il tardivo deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento impugnato e degli atti processuali e sostanziali sui quali il ricorso si fonda, comporta ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., l’improcedibilita’ dello stesso, che e’ rilevabile d’ufficio e non e’ esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione.
Il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito sia dovuto a causa ad esso non imputabile puo’ evitare la declaratoria di improcedibilita’ chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2 e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini (Cass. 22092 del 2019).
Nel caso di specie appaiono sussistenti i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente, atteso che il mancato tempestivo deposito di copia autentica del provvedimento impugnato risulta dovuto a causa non imputabile al ricorrente, in quanto i documenti inviati tramite corriere sono andati smarriti a causa del furto subito dal corriere.
Cio’ premesso, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 c.c., deducendo che il tribunale sarebbe incorso in errore, confondendo la questione, meramente processuale, della legittimazione ad agire in giudizio, con l’effettiva titolarita’ del rapporto.
Il ricorrente riferisce che nel caso di specie esso studio associato era gia’ stato riconosciuto come soggetto legittimato a far valere, nei confronti del fallimento, il credito per l’attivita’ professionale svolta in favore della (OMISSIS) srl, come da fatture emesse dallo stesso studio associato ed allegate all’insinuazione al passivo: il giudice delegato aveva invero parzialmente ammesso il credito, escludendo unicamente il riconoscimento del privilegio: oggetto dell’opposizione allo stato passivo, era dunque unicamente l’attribuzione del privilegio ex articolo 2751 bis c.c..
A fronte di cio’, il tribunale aveva illegittimamente rilevato d’ufficio il difetto di titolarita’ del rapporto controverso, vale a dire un elemento afferente al “merito” della controversia, rimesso al potere dispositivo delle parti, che non era stato mai oggetto di contestazione.
Il secondo motivo denuncia nullita’ del decreto per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Bolzano rilevato d’ufficio la carenza di titolarita’ del rapporto giuridico controverso in capo allo (OMISSIS).
In buona sostanza, lo studio associato ricorrente lamenta che il tribunale abbia erroneamente affermato, con rilievo d’ d’ufficio, la carenza di legittimazione processuale dello studio associato, confondendo la situazione meramente processuale della legittimazione ad agire, con l’effettiva titolarita’ del rapporto oggetto di causa, che costituisce questione di merito.
I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.
Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano (Cass. 8853/2007; 17683/2010).
La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha posto in evidenza che, ai sensi dell’articolo 36 c.c., l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarita’ di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati; in tal caso sussiste legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacita’ di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti puo’ non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. 6285/2016).
E’ stato al riguardo precisato che la domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalita’ del rapporto d’opera professionale da cui quel credito e’ derivato e dunque l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio in oggetto, salva l’allegazione e la prova, a titolo esemplificativo, di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale che ha in tal caso natura personale e quindi privilegiata.
Nel caso di specie, e’ pacifico che l’insinuazione al passivo fallimentare sia stata proposta dallo studio associato e che il medesimo studio associato sia stato parzialmente ammesso al passivo del fallimento, proponendo l’opposizione L. Fall., ex articolo 98, al fine del riconoscimento del privilegio.
Sulla legittimazione processuale ad agire dello studio associato, in assenza di impugnazione della curatela, si e’ dunque formato il “giudicato endofallimentare”.
Ed invero, come questa Corte ha gia’ affermato, nel giudizio di verificazione del passivo e’ pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare L. Fall., ex articolo 96, sicche’, ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutivita’ per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l’ammissibilita’ stessa del credito, il giudice dell’opposizione non puo’, “ex officio”, prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all’ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti gia’ oggetto di quel provvedimento, essendo l’ammissione coperta dal predetto giudicato (Cass. 6524 del 2017; 25640 del 2017).
Da cio’ discende che la legittimazione ad impugnare il provvedimento di esclusione del privilegio spettava (solo) allo studio associato, il quale aveva proposto l’insinuazione ed era stato dunque parte del processo concluso con la pronuncia impugnata.
Il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata al tribunale di Bolzano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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