Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 29 aprile 2019, n. 2705.

La massima estrapolata:

Nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, per cui la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello.

Sentenza 29 aprile 2019, n. 2705

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2018, proposto dalla Sn. Re. Ga. S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Go. d’A., con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell’avvocato Ro. Br., in Roma, Piazzale (…);
contro
le signore An. Ma. Ma. e Ma. Co. Ma., rappresentate e difese dagli avvocati Al. St. e Do. Ro., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cl. De Cu., in Roma, viale (…);
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Vi. de Gennaro dell’Avvocatura Regionale, con cui elettivamente domicilia in Roma, via (…);
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2018, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Vi. de Ge. dell’Avvocatura Regionale, con cui elettivamente domicilia in Roma, via (…);
contro
le signore An. Ma. Ma. e Ma. Co. Ma., rappresentate e difese dagli avvocati Al. St. e Do. Ro., con domicilio eletto presso l’avvocato Cl. De Cu., in Roma, viale (…);
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
nei confronti
la Sn. Re. Ga. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Go. d’A., con domicilio eletto presso l’avvocato Ro. Br., in Roma, Piazzale (…);
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1536 del 26 ottobre 2017.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore An. Ma. Ma. e altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Em. An. Na., su delega dichiarata dell’avvocato Gi. Go. D’A., l’avvocato Al. St., l’avvocato Ma. Vi. De Ge. nonché l’avvocato dello Stato Ba. Ti..
Visto che le signore An. Ma. Ma. e Ma. Co. Ma. hanno proposto ricorso (R.G. n. 1536 del 2017) al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, per l’accertamento della illegittima occupazione dei fondi di loro proprietà, nell’ambito della procedura espropriativa intrapresa per la realizzazione di opera di pubblica utilità (metanodotto e una cameretta fuori terra con relativa stradina d’accesso nel Comune di (omissis)), e per l’accertamento del conseguente diritto al risarcimento del danno;
Visto che, con la sentenza 26 ottobre 2017, n. 1536, la Sezione Seconda del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, ha così provveduto:
– ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento della indennità da occupazione legittima;
– ha accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e altri, in solido e per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione, in favore delle ricorrenti, dei fondi di loro proprietà, in quanto indebitamente occupati, mediante la rimozione delle opere eventualmente eseguite e la loro riduzione in pristino;
– ha condannato il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e altri, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti, da liquidarsi secondo i criteri di cui in motivazione, e con esclusivo riferimento, per ciò che concerne la sola Regione Campania, ai danni occorsi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000;
Rilevato che, con ordinanza 23 febbraio 2018 n. 828, nell’ambito del giudizio R.G. n. 506 del 2018 introdotto da Sn. Re. Ga. s.p.a., questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, con la seguente motivazione:
“ritenuto che le questioni proposte debbano essere più propriamente esaminate nella sede di merito;
ritenuto che, dal bilanciamento dei contrapposti interessi nella presente fase cautelare, appare prevalente l’interesse ad evitare l’interruzione del funzionamento del metanodotto nelle more della definizione nel merito della controversia;
preso atto che nel giudizio di primo grado, come risulta dalla sentenza appellata, le parti resistenti erano state compulsate in ordine al possibile esercizio del potere ex art. 42 bis d.P.R.n. 327 del 2001;
rappresentato altresì che il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 – emanabile dall’amministrazione competente fino a quando non si formi il giudicato sulla sentenza che abbia disposto la restituzione del bene al proprietario (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato n. 2 del 2016) – ben potrà essere adottata nelle more della definizione del presente giudizio”;
Visto che la sentenza appellata è stata impugnata con autonomi ricorsi dalla Sn. Re. Ga. s.p.a. (R.G. n. 506 del 2018) e dalla Regione Campania (R.G. n. 932 del 2018);
Visto che, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., le impugnazioni proposte separatamente avverso la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo;
Visto che, di conseguenza, con la sentenza non definitiva 25 ottobre 2018, n. 6076, questa Sezione ha disposto la riunione dei relativi giudizi;
Visto che con la detta sentenza non definitiva n. 6076 del 2018, questa Sezione ha respinto l’eccezione di tardività dell’appello R.G. n. 932 del 2018 proposto dalla Regione Campania, in quanto lo stesso è stato tempestivamente notificato in data 24 gennaio 2018;
Visto che, sempre con la detta sentenza non definitiva, questa Sezione ha ritenuto opportuno acquisire in giudizio gli atti relativi al procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 avviato medio tempore dalla Regione Campania;
Rilevato che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 111 del 20 settembre 2018, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.P.R. n. 327 del 2001, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori del metanodotto denominato “Diramazione per Lettere – 1° tratto” e, per l’effetto, ha disposto, nei modi stabiliti dall’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, a favore di Sn. Re. Ga. la costituzione del diritto di servitù degli immobili di proprietà privata siti in agro del Comune di (omissis), riportati al catasto al foglio (omissis) – particella (omissis), illegittimamente occupati per la realizzazione delle opere di che trattasi, determinando le somme come analiticamente indicate nell’allegato al provvedimento;
Ritenuto che tale determinazione abbia dettato una nuova disciplina del rapporto sicché il petitum restitutorio e risarcitorio formulato con il ricorso proposto in primo grado non potrebbe comunque più trovare soddisfazione;
Considerato che, nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, per cui la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello (cfr. Cons. Stato, IV, 21 marzo 2019, n. 1866; Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2018, n. 1242; Cons. Stato, V, 11 ottobre 2017, n. 4699);
Ritenuto, di conseguenza, che deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado e, per l’effetto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza appellata;
Ritenuto che la questione posta a fondamento della decisione non è stata rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto l’avvio e la conclusione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 sono circostanze ampiamente evidenziate nell’ambito dei giudizi e che, a seguito del deposito del provvedimento di acquisizione da parte della Regione Campania, nessuna memoria è stata prodotta dalle parti;
Ritenuto che le spese dei giudizi, liquidate complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, debbano essere poste, in solido a carico della Sn. Re. Ga. s.p.a. e della Regione Campania, in quanto soggetti proponenti il giudizio di appello nelle cui more è stato adottato il provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001, ed a favore, in parti uguali, delle signore An. Ma. Ma. e Ma. Co. Ma., che si sono costituite e difese nei giudizi; ritenuto, invece, di compensare le spese nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, previa riunione dei relativi giudizi, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Condanna la Sn. Re. Ga. s.p.a. e la Regione Campania, in solido, al pagamento delle spese dei giudizi, liquidate complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore delle signore An. Ma. Ma. e Ma. Co. Ma.; compensa le spese dei giudizi nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente FF
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore

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