Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 28 maggio 2019, n. 3469.

La massima estrapolata:

Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, per cui la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello.

Sentenza 28 maggio 2019, n. 3469

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2017, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gr. Sa., domiciliato ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…), con domicilio digitale come da PEC Registi di Giustizia;
contro
il signor Sa. Bo., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ba. ed En. Bo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ge. in Roma, via di (…) e domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 7929 del 2018, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gr. Sa., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
il signor Sa. Bo., in persona del suo procuratore, rappresentato e difeso dall’avvocato En. Bo., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7929 del 2018:
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, 24 maggio 2016, n. 338
quanto al ricorso n. 398 del 2017:
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, 24 luglio 2018, n. 439.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione del signor Sa. Bo. in entrambi i giudizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019, per quanto concerne l’appello R.G. n. 398 del 2017, e nella camera di consiglio del 9 maggio 2019, per quanto concerne l’appello R.G. n. 7929 del 2018, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Gr.Sa. e l’avvocato En. Bo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza 24 maggio 2016, n. 338, ha accolto il ricorso proposto dalla signora An. Tr., in proprio e nella qualità di procuratore del signor Sa. Bo., per ottenere la condanna del Comune di (omissis) al risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione dei suoli contrassegnati in catasto al foglio n. (omissis), particelle nn. (omissis),(omissis), (omissis) e (omissis).
In particolare, il T.a.r. ha condannato il Comune di (omissis) a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme: a) euro 8.225 per la perdita delle piante di ulivo eradicate; b) euro 1.800 per la perdita della recinzione; c) euro 6.176 per la perdita del raccolto negli anni 1996 e 1997; d) euro 3.276 annui a decorrere dal 1998 per la perdita del raccolto, il tutto da maggiorare di rivalutazione monetaria ed interessi sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Il Comune di (omissis), avverso detta sentenza, ha proposto l’appello R.G. n. 398 del 2017, con cui ha sostenuto che la superficie effettivamente utilizzata dall’Amministrazione per l’esecuzione dei lavori de quibus sarebbe stata di 1.620 mq e non di 3.730 mq, nonché l’erroneità della quantificazione delle somme spettanti agli originari ricorrenti, in ordine alla quale la motivazione del giudice di primo grado sarebbe assente o comunque illogica e basata su dati ed elementi mai compiutamente ed efficacemente dimostrati dagli originari ricorrenti.
Il signor Sa. Bo. si è costituito in giudizio, evidenziando, in via preliminare, che la signora An. Tr. è deceduta nel marzo 2015, per cui egli, già nudo proprietario per essere la signora Trasolini usufruttuaria dei beni oggetto del giudizio, ha acquistato la piena proprietà dei suoli.
La parte appellata ha eccepito l’inammissibilità (rectius: l’irricevibilità ) dell’appello per tardività ed ha concluso per il rigetto del gravame.
Il Comune di (omissis) – nel chiedere la riunione del presente giudizio al giudizio di cui al R.G. n. 7929 del 2018, in quanto, pur nella diversità del rito, l’oggetto è sostanzialmente identico e nel sostenere la tempestività dell’impugnazione – ha rappresentato la cessata materia del contendere, perché l’Amministrazione ha adottato, in data 23 ottobre 2018, un provvedimento ex art. 42 bis
del d.P.R. n. 327 del 2001, notificato al proprietario e non impugnato, la cui indennità di stima è stata opposta innanzi alla Corte di Appello di Roma.
2. Il T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza 24 luglio 2018, n. 439, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 338 del 2016, proposto dal signor Sa. Bo. e, per l’effetto, ha così statuito:
a) ha assegnato al Comune di (omissis) il termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione della sentenza in epigrafe;
b) ha disposto che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà nominato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) ha posto a carico del Comune di (omissis) il compenso del commissario, liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;
d) ha condannato il Comune di (omissis) al pagamento di una penalità di mora nei termini di cui in motivazione;
e) ha condannato il Comune di (omissis) al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che ha liquidato in complessivi euro 1.800,00 (milleottocento,00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Il Comune di (omissis), avverso detta sentenza, ha proposto l’appello R.G. n. 7929 del 2018, deducendo sia la violazione dell’art. 112, comma 2, lett. a), b), c) e d), c.p.a e dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 sia l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha prima dato atto della pendenza dell’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 338 del 2016, nonché dell’attivazione da parte del Comune del procedimento ex art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 e poi ha sostenuto che “il ricorso vada accolto, non avendo il Comune di (omissis) fornito validi elementi ostativi”.
Il signor Sa. Bo. ha contestato la fondatezza delle argomentazioni formulate dall’appellante ed ha concluso per il rigetto del gravame.
Il Comune di (omissis) – nel chiedere la riunione del presente giudizio al giudizio di cui al R.G. n. 398 del 2017, in quanto, pur nella diversità del rito, l’oggetto è sostanzialmente identico – ha rappresentato la cessata materia del contendere, perché l’Amministrazione ha adottato, in data 23 ottobre 2018, un provvedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, notificato al proprietario e non impugnato, la cui indennità di stima è stata opposta innanzi alla Corte di Appello di Roma.
3. Alla camera di consiglio ed alla udienza pubblica del 9 maggio 2019, le cause sono state trattenute in decisione.
4. Il Collegio, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva tra i ricorsi in appello in epigrafe, dispone in via preliminare la riunione dei relativi giudizi.
5. Il Comune di (omissis), con la determinazione n. 51 del 23 ottobre 2018, affissa all’albo pretorio il 24 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ha acquisito e trasferito al proprio patrimonio indisponibile i terreni di proprietà del signor Sa. Bo., siti in Torrice, via Perna n. 2, distinti in catasto al foglio n. 5, particelle nn. 1427 (ex 291), 1432 (ex 292), 1430 (ex 531). 1422, 1423 e 1424 (ex 532).
Con tale provvedimento, l’Amministrazione ha altresì impegnato e liquidato la somma di euro 20.015,69, quale complessivo indennizzo sia per il pregiudizio patrimoniale che per quello non patrimoniale, di cui euro 8.956,40 a titolo di valore venale dei beni, euro 9.813,87 a titolo di mancati redditi, euro 895,65 a titolo di pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del valore venale dei beni ed euro 349,77 a titolo di variazione di valore dei beni residui.
Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001 non è stato impugnato, mentre l’indennità di stima è stata opposta dall’interessato dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
Il Collegio ritiene che, con tale determinazione, l’Amministrazione comunale abbia dettato una nuova disciplina del rapporto, sicché il petitum risarcitorio formulato con il ricorso proposto in primo grado in sede di cognizione non potrebbe comunque più trovare soddisfazione.
In proposito, occorre osservare che, nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, per cui la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello (cfr. Cons. Stato, IV, 21 marzo 2019, n. 1866; Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2018, n. 1242; Cons. Stato, V, 11 ottobre 2017, n. 4699).
Di talché, sia il ricorso proposto in primo grado per ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni, sia, di conseguenza, il relativo ricorso per l’ottemperanza proposto in primo grado devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse e, per l’effetto, devono essere annullate senza rinvio le sentenze appellate.
6. Le spese di entrambi i giudizi di appello possono essere integralmente compensate tra le parti, mentre possono essere confermate le statuizioni sulle spese dei giudizi disposte dal giudice di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, previa riunione dei relativi giudizi, definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe (R.G. n. 398 del 2017 ed R.G. n. 7929 del 2018), dichiara improcedibili i ricorsi di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio le sentenze impugnate.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i giudizi di appello e conferma le statuizioni sulle spese dei giudizi di primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore

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