L’annullamento di un atto amministrativo generale produce effetti erga omnes

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 28 maggio 2019, n. 3480.

La massima estrapolata:

L’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile (quale la lex specialis di un bando di concorso), produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di “atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri.

Sentenza 28 maggio 2019, n. 3480

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8894 del 2015, proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, comunque, tutte le Amministrazioni indicate nell’epigrafe del ricorso in appello, in parte qua facente parte integrante dell’epigrafe della presente sentenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via (…);
contro
I. Au. Lu. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Ni. Za., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sa. Ru. in Roma, via (…);
ed altri, comunque, tutti gli appellati indicati nell’epigrafe del ricorso in appello (ad eccezione di quelli indicati sopra sub I. e II.), in parte qua facente parte integrante dell’epigrafe della presente sentenza, non costituiti in giudizio nel presente grado;
nei confronti
An. Ce.ed altri, non costituiti in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza-Bis, n. 9446/2015, resa tra le parti e concernente: mancata ammissione alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetto con d.d.g. n. 82/2012;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati sopra meglio indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019, il consilgiere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Da. di Gi. dell’Avvocatura Generale dello Stato, Sa. Sp. e Ni. Za.;
1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, è stato bandito il concorso a cattedre, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, di primo e secondo grado.
L’art. 5, comma 6, del predetto bando prevedeva, quale soglia di sbarramento ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali, l’ottenimento di un punteggio superiore a 35/50.
Gli odierni resistenti hanno impugnato tale clausola innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ritenendo irragionevole la previsione di tale sbarramento.
Il Tribunale, con sentenza in forma semplificata 14 luglio 2015, n. 9446, richiamando propri precedenti, accoglieva il ricorso con riferimento ai ricorrenti che avessero manifestato di avervi ancora interesse – avendo superato con esito favorevole tutte le prove concorsuali in esito all’ammissione con riserva in forza di ordinanza cautelare -, annullando la predetta clausola del bando e i gravati provvedimenti nelle parti in cui non includevano in graduatoria a pieno titolo i ricorrenti che avessero superato il test con un punteggio compreso tra 30/50 e 35/50 (mentre, con riguardo ai restanti ricorrenti, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse).
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il Ministero, rilevando l’erroneità della sentenza per violazione del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
3. Si sono costituite le parti appellate, quali indicate in epigrafe sub I. e II., resistendo.
4. All’udienza pubblica del 23 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
La clausola del bando, oggetto di impugnazione, è stata già annullata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenze, diverse da quella in esame, passate in giudicato (v., per tutte, la sentenza 14 luglio 2015, n. 9427).
L’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile (quale la lex specialis di un bando di concorso), produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di “atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri” (v. Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289; id., 19 dicembre 2016, n. 5380; id., 27 dicembre 2016, n. 5469; con specifico riferimento all’annullamento dell’art. 5, comma 6, del bando oggetto del presente giudizio, v., ex plurimis, le sentenze n. 7015/2018, n. 6965/2018 e n. 1843/2017 di questa Sezione, con ulteriori richiami).
L’appello deve, pertanto, essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata ed assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
6. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8894/2015), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Francesco Mele – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere

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