Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 maggio 2023| n. 14084.
Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata
Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all’uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa “ non appena il comodante la richieda”, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ., tale disciplina, configurando un’ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell’art. 1183 cod. civ., non esclude l’applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell’art. 1183 cod. civ., con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione e ,in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l’immobile e per trovare altra sistemazione abitativa
Ordinanza|22 maggio 2023| n. 14084. Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata
Data udienza 9 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Immobile – Occupazione sine titulo – Richiesta di restituzione del bene da parte del comodante – Cessazione ipso iure il rapporto contrattuale – Inadempimento assoggettato all’incidenza della norma di cui all’art. 1183 comma 1 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco M. – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14100/2022 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), E (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 380/2022 della CORTE D’APPELLO DI TORINO depositata il 20/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
con sentenza resa in data 20/4/2022, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’ (OMISSIS) s.r.l. per la condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla societa’ ricorrente a causa della ritardata restituzione, da parte del (OMISSIS), dell’immobile allo stesso concesso in comodato dall’ (OMISSIS) s.r.l.;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato come, a seguito di un precedente giudizio svoltosi tra le parti, era stata attestata, con forza di giudicato, la natura di comodato precario del rapporto contrattuale dedotto con il ricorso in esame;
cio’ posto, essendo stato stabilito, in quella sede giudiziaria, un termine per l’adempimento dell’obbligazione di rilascio (identificato con la data del 15/10/2014), l’avvenuto rispetto di tale termine giudiziale, da parte del (OMISSIS), aveva scongiurato il ricorso di alcun inadempimento dello stesso, con la conseguente esclusione del diritto della societa’ comodante al conseguimento di alcun importo a titolo di risarcimento dei danni;
avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
(OMISSIS) resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1183 e 1810 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la natura meramente processuale del termine giudiziale concesso al comodatario per il rilascio dell’immobile, senza alcuna incidenza sugli obblighi sostanziali relativi all’adempimento del contratto di comodato, con la conseguente persistenza del ritardo del comodatario, nella specie da computare con riferimento all’originario termine indicato dal comodante all’atto della richiesta di restituzione, e con il conseguente diritto della societa’ ricorrente al conseguimento del risarcimento del danno rivendicato per la ritardata restituzione dell’immobile concesso in godimento;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia correttamente applicato, al caso di specie, l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel comodato c.d. precario, in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all’uso del bene, ancorche’ il comodatario sia tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richieda”, ai sensi dell’articolo 1810 c.c., tale disciplina, configurando un’ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell’articolo 1183 c.c., non esclude l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1183 c.c., comma 1, seconda parte con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l’immobile e per trovare altra sistemazione abitativa (v. Sez. 3, Sentenza n. 12655 del 17/10/2001, Rv. 549691 – 01);
tanto premesso, una volta determinato, da parte del giudice, il termine di restituzione del bene concesso in comodato, la detenzione di quest’ultimo fino a tale termine, da parte del comodatario, non puo’ in alcun modo qualificarsi alla stregua di un inadempimento, ovvero di un’occupazione priva di titolo, dovendo ritenersi che, cessato ipso iure il rapporto contrattuale con la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante, l’adempimento dell’obbligazione di restituzione (quale diretta conseguenza di tale cessazione), pur essendo, di regola, immediatamente esigibile da parte del comodante, puo’ ritenersi nondimeno assoggettato all’incidenza della norma di cui all’articolo 1183 c.c., comma 1 che autorizza il giudice, nel perdurante disaccordo delle parti, “in virtu’ degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione”, a stabilirne il termine, il cui successivo rispetto, da parte del comodatario, esclude il ricorso, a suo carico, di alcun inadempimento;
nel caso di specie, il giudice a quo, pur avendo rilevato l’avvenuta indicazione, da parte del comodante, all’atto della richiesta di restituzione dell’immobile, di un termine per il rilascio, ha ritenuto nondimeno sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 1183 c.c., comma 1 attribuendo un decisivo rilievo alla circostanza dell’avvenuta destinazione di tale immobile all’uso di abitazione del nucleo familiare del comodatario, ritenendo a tal fine opportuno concedere al comodatario un termine di dilazione per il rilascio, suscettibile di sostituire validamente quello originariamente indicato dal comodante;
sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
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