Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 maggio 2023| n. 14084.

Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata

Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all’uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa “ non appena il comodante la richieda”, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ., tale disciplina, configurando un’ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell’art. 1183 cod. civ., non esclude l’applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell’art. 1183 cod. civ., con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione e ,in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l’immobile e per trovare altra sistemazione abitativa

Ordinanza|22 maggio 2023| n. 14084. Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata

Data udienza  9 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Immobile – Occupazione sine titulo – Richiesta di restituzione del bene da parte del comodante – Cessazione ipso iure il rapporto contrattuale – Inadempimento assoggettato all’incidenza della norma di cui all’art. 1183 comma 1 cc

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *