Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29822.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente solo in base all’opera effettivamente prestata.

Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29822

Data udienza 19 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13484-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 413/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 26.10.2006 la societa’ (OMISSIS) S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2673/2006 emesso dal Tribunale di Genova in favore dell’avv. (OMISSIS) in relazione al compenso maturato a fronte di alcune prestazioni professionali rese dall’ingiungente in favore della ingiunta. Nella narrativa dell’atto di citazione l’opponente eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito e l’infondatezza della pretesa.
Si costituiva l’opposta invocando il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale, con sentenza n. 1092/2011, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando (OMISSIS) S.r.l. alle spese del grado.
Interponeva appello avverso detta decisione (OMISSIS) S.r.l. e si costituiva in seconde cure la (OMISSIS) S.a.s. resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 413/2017, la Corte di Appello di Genova rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese del grado. Riteneva la Corte ligure che fosse irrilevante la circostanza, allegata dall’appellante, che quest’ultima avesse retribuito altro difensore (l’avv. (OMISSIS)) alla luce del principio per cui in caso di attivita’ svolta congiuntamente da piu’ avvocati, ciascuno di essi matura il diritto al compenso: nella specie, l’ (OMISSIS) avrebbe, secondo la Corte genovese, provato di aver svolto l’attivita’ per la quale chiedeva di essere pagata e quindi la sua domanda meritava di essere accolta. Quanto alla prescrizione, la Corte territoriale rilevava che la societa’ appellante si era limitata a formulare una generica eccezione, senza qualificare se intendesse sollevare questione di eccezione ordinaria ovvero presuntiva; si doveva quindi, secondo la Corte genovese, ritenere che l’appellante avesse inteso eccepire la prescrizione ordinaria, che nella specie non era maturata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) S.r.l. affidandosi a ree motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
A seguito della proposta del relatore ex articolo 380-bis c.p.c. ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, articolo 6 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che la (OMISSIS) avesse maturato autonomo diritto al compenso in relazione all’attivita’ professionale svolta congiuntamente all’avv. (OMISSIS), che era stato separatamente pagato dalla (OMISSIS) S.r.l.. Ad avviso di quest’ultima, infatti, trattandosi di mandato congiunto sarebbe stato necessario quantomeno detrarre dal compenso richiesto dalla (OMISSIS) quanto la societa’ aveva gia’ versato al (OMISSIS).
La censura e’ infondata.
In proposito, va ribadito il principio per cui “Nel caso in cui piu’ avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del cliente solo in base all’opera effettivamente prestata, in virtu’ del principio di cui all’articolo 6 della Legge 13 giugno 1942, n. 794″ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22463 del 04/11/2010, Rv.614751).
Ne consegue che tale diritto rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9242 del 12/07/2000, Rv.538404).
Se ne ricava che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l’attivita’ professionale per la quale chiede di essere ricompensato (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20554 del 30/08/2017 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 19255 del 19/07/2018, non massimate). Nel caso di specie, al contrario, la sentenza impugnata da’ atto, con adeguato apprezzamento di merito, che “L’avv. (OMISSIS) ha richiesto il pagamento degli onorari relativi all’attivita’ dalla medesima effettivamente svolta e della quale in giudizio ha dato la prova, costituita, oltre che dai preavvisi di parcella tarati dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova, dalla produzione dei fascicoli di parte relativi alle cause e della documentazione relativa all’attivita’ stragiudiziale svolta su incarico e nell’interesse della (OMISSIS) S.r.l. nonche’ per messo delle prove testimoniali” (cfr. pag.4). Di conseguenza, la decisione con cui la Corte di merito ha escluso la configurabilita’ di una limitazione del diritto al compenso in capo all’odierna controricorrente appare corretta.
Con il secondo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2956 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che, in difetto di specificazione da parte dell’eccipiente, l’eccezione di prescrizione mossa da (OMISSIS) S.r.l. dovesse essere interpretata come ordinaria e non invece presuntiva.
La censura e’ infondata.
Occorre infatti ribadire il principio secondo cui “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l’onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiche’ si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non e’ necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio iura novit curia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16486 del 05/07/2017, Rv.644816).
Invero le varie ipotesi di prescrizione estintiva (ordinaria ed abbreviata) costituiscono un modo di estinzione dell’obbligazione, che puo’ essere posto nel nulla soltanto per effetto dell’adempimento spontaneo del debitore, il quale tuttavia non ha l’effetto di far rivivere l’obbligazione ormai estinta, ma si pone piuttosto sul piano dell’adempimento dell’obbligazione naturale. La prescrizione presuntiva, invece, costituisce una presunzione legale di estinzione di uno specifico diritto per effetto del decorso del tempo previsto dalla norma, superabile con prova contraria. Ne deriva che i due istituti prescrizione presuntiva ed estintiva- non sono tra loro assimilabili poiche’ si fondano su diversi presupposti e perseguono finalita’ non assimilabili: all’unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici tutt’affatto differenti.
Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere dell’eccipiente di specificare se egli intende sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata) ovvero presuntiva. In difetto, spetta al giudice del merito procedere all’interpretazione della volonta’ delle parti, ma il relativo giudizio non e’ utilmente censurabile in Cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell’interpretazione della domanda giudiziale, sul quale il giudice di merito si deve confrontare soltanto con i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004, Rv.572456 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 27428 del 13/12/2005, Rv.585512).
E’ ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che il giudice di merito -ferma restando la non fungibilita’, in termini generali, delle due eccezioni di prescrizione estintiva e presuntiva e la non estensibilita’ dell’una all’altra, occorrendo comunque una formulazione distinta per ciascuna di esse- ha la facolta’ di esaminare l’eccezione di prescrizione presuntiva anche “… desumendone l’implicita proposizione dalla proposizione della difesa in mancanza di maturazione della prescrizione estintiva e dalla comparsa conclusionale, in cui la parte invochi le norme sulla prescrizione presuntiva” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1203 del 18/01/2017, Rv.642464). Ma cio’ non comporta alcun dovere del giudice di merito, che nel caso di specie ha valorizzato la mancata proposizione dell’eccezione di prescrizione estintiva sia nella prima difesa che nelle successive memorie ex articolo 183 c.p.c., ritenendo tardiva la formulazione dell’eccezione stessa soltanto con la comparsa conclusionale. La societa’ ricorrente, d’altra parte, non riporta nel motivo di censura, neanche parzialmente, il contenuto della propria comparsa conclusionale, e quindi non consente a questa Corte di apprezzare se, in concreto, il giudice di merito avrebbe potuto ragionevolmente configurare un’ipotesi di implicito rilievo dell’eccezione di prescrizione presuntiva di cui si discute. Al contrario, il motivo valorizza il fatto che (OMISSIS) S.r.l. avesse sin dal proprio atto introduttivo lamentato che l’ (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avessero svolto alcune attivita’ nel 1996 senza avanzare alcuna richiesta di compenso sino al 2005; e che la societa’ non avesse mai ricevuto alcuna comunicazione dai predetti avvocati dal 2001 al 2005. Nessuno di tali rilievi, tuttavia, e’ idoneo a far presumere che la parte abbia inteso sollevare, ancorche’ implicitamente, eccezione di prescrizione presuntiva, poiche’ essi sono limitati al mero elemento del decorso del tempo che, come visto, e’ l’unico dato comune che presentano i due istituti della prescrizione estintiva e presuntiva. Ne consegue che manca, in concreto, nella doglianza in esame qualsiasi riferimento al quid pluris rispetto al mero decorso del tempo che avrebbe potuto eventualmente condurre il giudice di merito a ritenere che la parte avesse inteso implicitamente sollevare, insieme all’eccezione di prescrizione estintiva, anche quella presuntiva.
Con il terzo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il terzo motivo, riferito alla contestazione del quantum della pretesa dell’ (OMISSIS), sul presupposto che le relative doglianze fossero state “specificate per la prima volta in comparsa conclusionale in primo grado, come dalla stessa (OMISSIS) S.r.l. affermato in atto di appello (cfr. pag.9) e per tale motivo tardivamente proposte” (cfr. pag.4 della sentenza impugnata).
La censura e’ fondata.
Risulta invero che la societa’ odierna ricorrente avesse contestato la pretesa dell’ (OMISSIS) sin dal primo atto, con formulazione generica idonea a comprendere sia an che quantum. Inoltre nel motivo si da’ atto che la contestazione sul quantum era stata precisata gia’ all’udienza del 3.4.2007, in cui si discuteva dell’istanza di provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo opposto invocata dall’Azzolini e che quest’ultima aveva espressamente riconosciuto, nelle proprie memorie ex articolo 183 c.p.c., alcuni pur marginali errori nel calcolo delle proprie spettanze. Da quanto sopra emerge che, a prescindere da quel che possa risultare dall’atto di appello, la societa’ odierna ricorrente aveva sollevato la contestazione sul quantum della pretesa avversaria sin dal primo atto difensivo in prime cure; da cio’ discende che la Corte territoriale ha errato nel ritenere inammissibile il terzo motivo di appello.
In definitiva, vanno respinti i primi due motivi di ricorso ed accolto il terzo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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