Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2237.
La massima estrapolata:
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiche’ la competenza attribuita dall’articolo 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi e’ tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, puo’ richiedere il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c.
Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2237
Data udienza 12 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 19605/2018 R.G. sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 13/02/2017 nel procedimento vertente tra:
CONDOMINIO (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) SPA DIVISIONE (OMISSIS) AGENZIA GENERALE NAPOLI DI SUD, dall’altra, ed iscritto al n. 17494/2016 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO, che conclude chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare che il Giudice di Pace di Napoli e’ Giudice funzionalmente competente alla trattazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8726/2013 del Giudice di Pace di Napoli, limitatamente alla sola causa di opposizione al decreto monitorio.
RITENUTO IN FATTO
1 Il Condominio di (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Napoli in favore di (OMISSIS) spa ed introduceva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per un ammontare eccedente la competenza per valore del giudice di pace, che, con la sentenza n. 4999/2016 dichiarava la propria incompetenza per valore per essere competente il Tribunale di Napoli.
Riassunta la causa innanzi al Tribunale, il Tribunale di Napoli (nel procedimento RG n. 17494/2016) con ordinanza del 13 febbraio 2017 richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., lamentando che il giudice di pace aveva rimesso al Tribunale sia la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza.
Comunicata l’ordinanza e disposta la sospensione ex articolo 48 c.p.c. del procedimento RG 17494/2016 pendente innanzi al Tribunale di Napoli, non risultano pervenute scritture e note difensive delle parti.
Il PG, in persona del dott. Mistri Corrado, ha concluso chiedendo dichiararsi che il Giudice di pace di Napoli e’ funzionalmente competente alla trattazione della sola causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8726/13 emesso in favore di (OMISSIS) spa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve dichiararsi la competenza del giudice di pace di Napoli in relazione al giudizio di opposizione proposto dal Condominio di (OMISSIS) al decreto ingiuntivo n. 8726/13, emesso su ricorso di (OMISSIS) spa, mentre spetta al Tribunale di Napoli la competenza sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, eccedente per valore la competenza del giudice di pace.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiche’ la competenza attribuita dall’articolo 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi e’ tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, puo’ richiedere il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c. (Cass. Ss.Uu. 9769/2001; Cass.272/2015).
Deve dunque dichiararsi che il giudice di pace di Napoli e’ funzionalmente competente alla trattazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8726/13 emesso dal Giudice di pace di Napoli, dovendo rimettere al Tribunale di Napoli, previa separazione, la sola causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dal condominio di (OMISSIS).
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Napoli alla trattazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.8726/13 emesso dal medesimo giudice.
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