Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 15724.
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli articoli 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia assicurativa, rilevato il deposito di un atto denominato “note di trattazione scritta” avente ad oggetto “rinuncia al giudizio per carenza di interesse” con cui i difensori di entrambe le parti avevano testualmente affermato che “…I sottoscritti procuratori dichiarano congiuntamente di non avere più interesse alla prosecuzione della lite in quanto nelle more della fissazione dell’udienza hanno transatto la vertenza, pertanto, dichiarano di non avere alcun interesse alla pronuncia della Corte in merito al giudizio de quo, con compensazione integrale delle spese di lite…” la Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 aprile 2023, n. 10483; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 ottobre 2019, n. 24632; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 11 aprile 2018, n. 8980).
Ordinanza|| n. 15724. Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale
Data udienza 19 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni – Giudizio di legittimità – Definizione della controversia con un accordo convenzionale – Cessazione della materia del contendere – Efficacia della sentenza impugnata – Caducazione – Situazione non in una delle tipologie di decisione indicate dagli articoli 382, comma 3, 383 e 384 cpc – Non configurabilità di un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27902/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2983/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 2/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/4/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Per quanto qui interessa, (OMISSIS) con atto notificato il 27 novembre 2012 conveniva davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, (OMISSIS) S.p.A. perche’ fosse condannata a risarcirgli i danni, patrimoniali e morali, che gli sarebbero derivati dalla mancata restituzione della somma di Euro 30.000, oltre accessori, versata quale premio unico per una polizza sulla vita stipulata il 16 aprile 2007 attraverso l’agente di zona (OMISSIS) ma risultata poi priva del contratto e del versamento effettivo. Controparte si costituiva, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza del 21 maggio 2015, rigettava la domanda.
Il (OMISSIS) proponeva appello, cui la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta (OMISSIS) S.p.A., resisteva.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 settembre 2020, rigettava il gravame.
Il (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolato in due motivi, dal quale (OMISSIS) si e’ difesa con controricorso. La trattazione e’ stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
In data 5 aprile 2023 i rispettivi difensori delle due parti insieme hanno depositato “Note di trattazione scritta”.
CONSIDERATO
che:
1. Nell’atto denominato “Note di trattazione scritta”, avente ad oggetto “rinuncia al giudizio per carenza di interesse”, depositato appunto il 5 aprile 2023 dai difensori di entrambe le parti e da questi sottoscritto, viene affermato quel che segue: “I sottoscritti procuratori dichiarano congiuntamente di non avere piu’ interesse alla prosecuzione della lite in quanto nelle more della fissazione dell’udienza hanno transatto la vertenza, pertanto, dichiarano di non avere alcun interesse alla pronuncia della Corte in merito al giudizio de quo, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Si e’ dunque dinanzi ad una congiunta dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse (chiaramente evincibile, e cio’ assorbe il profilo del difetto di specifico conferimento del potere di rinuncia della procura del ricorrente), il che conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere, come insegna S.U. 11 aprile 2018 n. 8980, cosi’ massimata: “Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimita’ le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’articolo 382 c.p.c., comma 3, articoli 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilita’ sopravvenuta dello stesso” (linea proseguita, tra gli arresti massimati, da Cass. sez. L, 2 ottobre 2019 n. 24632).
2. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi altresi’ rilevare la espressa dichiarazione di rinuncia delle parti alla rifusione delle spese processuali. La natura della pronuncia esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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