Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 15724.

Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale

Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli articoli 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia assicurativa, rilevato il deposito di un atto denominato “note di trattazione scritta” avente ad oggetto “rinuncia al giudizio per carenza di interesse” con cui i difensori di entrambe le parti avevano testualmente affermato che “…I sottoscritti procuratori dichiarano congiuntamente di non avere più interesse alla prosecuzione della lite in quanto nelle more della fissazione dell’udienza hanno transatto la vertenza, pertanto, dichiarano di non avere alcun interesse alla pronuncia della Corte in merito al giudizio de quo, con compensazione integrale delle spese di lite…” la Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 aprile 2023, n. 10483; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 ottobre 2019, n. 24632; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 11 aprile 2018, n. 8980).

Ordinanza|| n. 15724. Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale

Data udienza 19 aprile  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Giudizio di legittimità – Definizione della controversia con un accordo convenzionale – Cessazione della materia del contendere – Efficacia della sentenza impugnata – Caducazione – Situazione non in una delle tipologie di decisione indicate dagli articoli 382, comma 3, 383 e 384 cpc – Non configurabilità di un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso

 

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