Nel caso in cui il giudice di appello abbia deciso la causa senza assegnare alle parti i termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 aprile 2021| n. 11200.

Nel caso in cui il giudice di appello abbia deciso la causa senza assegnare alle parti i termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissati dall’articolo 190 cod. proc. civ. e richiamati dall’articolo 352 cod. proc. civ., si verifica una ipotesi di nullità della sentenza per il mancato esercizio del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio, non essendo neppure indispensabile per la denuncia di tale nullità che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto utilmente svolgere in tali atti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata in quanto all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello, nonostante entrambe le parti avessero fatto richiesta di assegnazione della causa a sentenza con i termini di cui all’articolo 190 cod. proc. civ. il giudice aveva disposto: “…assegna la causa in decisione senza termini…”).

Ordinanza|28 aprile 2021| n. 11200

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Contratto di manutenzione dell’ascensore condominiale – Recesso anticipato – Presupposti – Clausola convenzionale limitativa – Dpr 162 del 1999 – Obbligo di manutenzione – Decreto legislativo 206 del 2005 – Consumatore – Articolo 1131 cc – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 18331 del 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2422/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2002/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2002/2015, pubblicata il 18 novembre 2015.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
2. Il Condominio (OMISSIS), con Delib. assembleare 26 ottobre 2010, decise di recedere anticipatamente da un contratto di manutenzione dell’ascensore condominiale avente durata decennale, stipulato nel 1997 con la (OMISSIS) s.n.c., societa’ alla quale era successivamente subentrata la (OMISSIS) s.r.l..
3. Il Giudice di pace di Avellino, adito dalla (OMISSIS) s.r.l., con sentenza n. 23/2013, dichiaro’ illegittimo il recesso, alla stregua della clausola convenzionale limitativa della facolta’ di recesso ante tempus contenuta nell’articolo 3 del contratto inter partes, e condanno’ il Condominio (OMISSIS) al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 4.389,00, pari all’importo dei canoni da versare fino alla naturale scadenza contrattuale.
4. Il Tribunale di Avellino, accogliendo l’appello avanzato dal Condominio e riformando la sentenza di primo grado, ha dapprima rigettato l’eccezione sul difetto di procura dell’appellante sollevato dalla (OMISSIS), affermando che l’autorizzazione rilasciata dall’assemblea all’amministratore per il giudizio di primo grado valeva per tutti i gradi del processo e che comunque le eventuali irregolarita’ nella costituzione dell’amministratore condominiale potevano rilevare soltanto come “motivi di doglianza interna al condominio medesimo e non causa di nullita’”.
Il Tribunale ha poi ritenuto di poter qualificare il condominio come “consumatore”, alla stregua del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 e dunque di dover verificare la vessatorieta’ delle clausole del contratto dedotto in lite in base alla relativa disciplina, a tal fine richiamando alcuni provvedimenti dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato ed evidenziando l’obbligatorieta’ della manutenzione dell’ascensore cui e’ tenuto il proprietario a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, articolo 15. Il giudice d’appello ha cosi’ concluso che fosse vessatoria la clausola in esame, posticipando essa l’efficacia del recesso del committente fino alla naturale scadenza nell’ambito di contratto avente durata decennale e con rinnovo automatico di identica portata.
5. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria.
6. Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l. denuncia la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 83 c.p.c. e articolo 1131 c.c., nonche’ la contraddittorieta’ e/o apparenza della motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce la ricorrente che l’amministratore del Condominio (OMISSIS) aveva proposto appello in virtu’ della procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, che si riferiva anche all’eventuale giudizio di appello, in forza di autorizzazione assembleare a resistere alla citazione notificata dalla (OMISSIS) rilasciata mediante Delib. 14 giugno 2011, che non poteva pero’ estendersi anche alla proposizione del gravame.
6.1. Il primo motivo di ricorso, il cui esame ha rilevanza del tutto pregiudiziale, e’ infondato nella sostanza, dovendosi tuttavia correggere la motivazione resa al riguardo dal Tribunale di Avellino nella sentenza impugnata, secondo cui la irregolarita’ della costituzione del condominio appellante avrebbe riguardato “motivi di doglianza interna al condominio medesimo e non causa di nullita’”.
Secondo l’insegnamento reso da Cass. Sez. U., 06/08/2010, n. 18331, l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ed essendo pero’ tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., commi 2 e 3, puo’ costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilita’ dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. Nel ricostruire la portata dell’articolo 1131 c.c., comma 2, Cass., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331, ha invero affermato che, ferma la possibilita’ dell’immediata costituzione in giudizio dell’amministratore convenuto, ovvero della tempestiva impugnazione dell’amministratore soccombente (e cio’ nel quadro generale di tutela urgente di quell’interesse comune che e’ alla base della sua qualifica e della legittimazione passiva di cui e’ investito), non di meno l’operato dell’amministratore deve poi essere sempre ratificato dall’assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere.
E’ certo, peraltro, che l’articolo 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 2, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applica anche al giudizio d’appello.
Dunque, la cosiddetta autorizzazione dell’assemblea a resistere in giudizio, ovvero il mandato dato all’amministratore per conferire la procura “ad litem” al difensore, non puo’ valere che per il grado di giudizio in relazione al quale viene rilasciata, e quindi, se inerente alla costituzione nel giudizio di primo grado, non sana la mancanza della ulteriore preventiva autorizzazione assembleare concernente l’appello formulato dallo stesso amministratore avverso la sentenza di prime cure (Cass. Sez. 2, 26/11/2004, n. 22294). D’altro canto, l’eventuale ratifica assembleare poi intervenuta vale a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell’amministratore sprovvisto di autorizzazione dell’assemblea, e percio’ vanifica ogni avversa eccezione di inammissibilita’, ovvero ottempera il rilievo ufficioso del giudice che abbia all’uopo assegnato il termine ex articolo 182 c.p.c., per regolarizzare il difetto di rappresentanza. La regolarizzazione ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., in favore dell’amministratore privo della preventiva autorizzazione assembleare, come della ratifica, puo’ operare in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti “ex tunc” (Cass. Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27236; arg. anche da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016).
Tuttavia – e in cio’ sta l’infondatezza di base del primo motivo di ricorso, conformemente alla difesa spiegata sul punto dal controricorrente – la necessita’ dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., commi 2 e 3. Nel caso in esame, il recesso anticipato del Condominio (OMISSIS) dal contratto di manutenzione dell’ascensore intercorrente con la (OMISSIS) s.r.l. era stato deciso con Delib. Assembleare 26 ottobre 2010 e l’esecuzione delle deliberazioni
dell’assemblea costituisce espressa attribuzione dell’amministratore ai sensi dell’articolo 1130 c.c., n. 1, sicche’ a quest’ultimo spetta sia la legittimazione passiva ad essere convenuto nelle controversie riguardanti tale materia, sia la facolta’ di gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea (Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).
7. Il secondo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l. denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 352 c.p.c., in relazione all’articolo 359 c.p.c.. La ricorrente spiega che all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello, svoltasi il 28 ottobre 2015, nonostante entrambe le parti avessero fatto richiesta di assegnazione della causa a sentenza coi termini di cui all’articolo 190 c.p.c., il giudice aveva disposto: “assegna la causa in decisione senza termini”. La censura sostiene che proprio in conseguenza di tale omissione l’appellata (OMISSIS) s.r.l. non aveva avuto modo di contestare in modo compiuto la tardivita’ della avversa produzione, avvenuta solo all’udienza del 18 marzo 2014 del giudizio di gravame, di alcuni provvedimenti dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, poi richiamati dal giudice in sentenza.
7.1. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
Deve ribadirsi l’orientamento secondo cui, ove, come nella specie, il giudice di appello abbia deciso la causa senza assegnare alle parti i termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissati dall’articolo 190 c.p.c. e richiamati dall’articolo 352 c.p.c., si verifica una ipotesi di nullita’ della sentenza per il mancato esercizio del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio, non essendo neppure indispensabile per la denuncia di tale nullita’ che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto utilmente svolgere in tali atti (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 13/08/2018, n. 20732; Cass. Sez. 6 – 3, 15/09/2016, n. 18149; Cass. Sez. 6 – 2, 05/04/2011, n. 7760; Cass. Sez. 3, 06/03/2006, n. 4805).
8. Le restanti censure attengono:
motivo 3: violazione dell’articolo 345 c.p.c., per la produzione di nuovi documenti in appello;
motivo 4: violazione dell’articolo 112 c.p.c., essendo l’appello limitato dell’articolo 3, comma 2, del contratto inter partes; motivo 5: violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3 e insufficienza della motivazione quanto alla qualificazione del condominio come consumatore;
motivo 6 (erroneamente numerato ancora 5): violazione o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, quanto alla valutazione dei provvedimenti dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato;
motivo 7: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3, commi 1 e 2 del contratto.
8.1. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il correlato annullamento della sentenza impugnata priva di immediato rilievo decisorio i motivi da tre a sette di ricorso, i quali attengono al merito della lite, e dunque questioni che andranno comunque riesaminate dal giudice di rinvio.
11. Consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto del primo motivo, l’assorbimento delle restanti censure e la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, il quale riesaminera’ la causa tenendo conto del rilievo svolto e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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