Nel caso in cui il cliente opponendosi al decreto con il quale gli venga ingiunto il pagamento delle competenze maturate dall’avvocato

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15431.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui il cliente opponendosi al decreto con il quale gli venga ingiunto il pagamento delle competenze maturate dall’avvocato, proponga in via riconvenzionale domanda di accertamento della responsabilità del professionista, il Tribunale può, previa separazione delle domande, sospendere il giudizio sulla liquidazione, atteso il carattere pregiudiziale dell’accertamento della responsabilità

Ordinanza 20 luglio 2020, n. 15431

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Avvocati – Compensi professionali – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Controversia – Regolamento di competenza – Mutamento del rito ex articolo 4 comma 1 dlgs 150/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MARCHESE BESSO Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5943-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia, per procura speciale a margine della memoria difensiva;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI TARANTO depositata il 3/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/2/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.1. (OMISSIS) ha proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale di Taranto, nel 2017, le aveva ingiunto il pagamento delle competenze professionali maturate in favore dell’avv. (OMISSIS) per l’attivita’ difensiva dallo stesso svolta in due giudizi definiti dal giudice di pace di Taranto; l’opponente, in particolare, ha proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la responsabilita’ professionale dell’avv. (OMISSIS) ed a condannarlo al risarcimento dei danni;
1.2. il (OMISSIS), dal suo canto, si e’ costituito in giudizio ed, oltre a contestare la fondatezza delle avverse pretese, ha eccepito l’intempestivita’ dell’opposizione siccome proposta, anziche’ con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., con citazione depositata oltre il quarantesimo giorno utile;
1.3. il tribunale, con ordinanza pronunciata in composizione collegiale ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, ha ritenuto la propria competenza con riguardo alla domanda avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avv. (OMISSIS) per l’attivita’ prestata nel corso dei due giudizi svoltisi innanzi al giudice di pace di Taranto, rimettendo la decisione relativa all’eccezione di tardivita’ dell’opposizione al merito della causa;
1.4. il tribunale, invece, con riguardo alla domanda riconvenzionale con la quale la Stasi ha chiesto l’accertamento della responsabilita’ del ricorrente, ha ritenuto che la stessa non potesse essere trattata con il rito sommario, richiedendo un’articolata attivita’ istruttoria, per cui, a norma dell’articolo 702 bis, comma 4, c.p.c., ha disposto che la trattazione di tale domanda, previa separazione, dovesse seguire le forme del rito ordinario a cognizione piena;
1.5. il tribunale, infine, sul rilievo che la decisione sulla domanda di accertamento dell’inadempimento professionale dell’avv. (OMISSIS) rivestisse carattere pregiudiziale rispetto alla sua domanda di pagamento del compenso maturato, ha ritenuto che il giudizio relativo a quest’ultima domanda, assoggettato alle forme del rito sommario speciale previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, dovesse essere sospeso al norma dell’articolo 295 c.p.c.;
2.1. il (OMISSIS), con ricorso notificato in data 8/2/2019, ha impugnato, con regolamento di competenza, la citata ordinanza, articolando tre motivi;
2.2. il ricorrente, in particolare, con il primo motivo, lamentando la nullita’ dell’ordinanza impugnata per violazione dell’articolo 647 c.p.c., con la conseguente erronea applicazione dell’articolo 295 c.p.c., in relazione all’articolo 42 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’accertamento della responsabilita’ professionale dell’avv. (OMISSIS) fosse preliminare rispetto alla statuizione sulle sue competenze, disponendo la sospensione del giudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.;
2.3. cosi’ facendo, pero’, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che l’opposizione al decreto ingiuntivo (notificato in data 3/5/2017) proposta dalla Stasi, in quanto erroneamente introdotta con atto di citazione notificato il 12/6/2017 e depositato solo il 20/6/2017, doveva essere ritenuta inammissibile perche’ tardiva, e che il decreto ingiuntivo, acquistando l’autorita’ della cosa giudicata, copre non soltanto l’esistenza del credito azionato e del titolo sul quale si fonda, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione;
2.3. il ricorrente, inoltre, con il secondo motivo, lamentando la nullita’ dell’ordinanza impugnata per violazione dell’articolo 2909 c.c., con la conseguente erronea applicazione dell’articolo 295 c.p.c., in relazione all’articolo 42 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che il giudicato interno formatosi per la tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, che equivale alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, preclude l’esame della conseguente domanda riconvenzionale per la presunta responsabilita’ professionale dell’avv. (OMISSIS), la quale, al pari della richiesta di pagamento dei compensi, si fonda sul medesimo mandato professionale conferito allo stesso e su fatti e/o omissioni che questi avrebbe compiuto nello svolgimento dei giudizi per i quali, a mezzo del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto il pagamento del proprio compenso;
2.4. il ricorrente, infine, con il terzo motivo, lamentando la nullita’ dell’ordinanza impugnata per violazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, in relazione all’articolo 42 e articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di dover sospendere, a norma dell’articolo 295 c.p.c., il giudizio da trattare a norma dell’articolo 14 cit., disponendo la prosecuzione del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale innanzi la giudice monocratico, omettendo, cosi’, di considerare che, in conseguenza della tardiva opposizione al decreto ingiuntivo proposta alla Stasi, la pronuncia sulla domanda monitoria e’ ormai passata in giudicato ed, in quanto tale, copre, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, il dedotto e il deducibile;
3.1. la resistente ha depositato memoria difensiva nella quale ha dedotto l’inammissibilita’ del ricorso sul rilevo che l’atto denuncia la violazione di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza;
4.1. la Corte ritiene che il ricorso sia infondato;
4.2. le Sezioni Unite di questa Corte (n. 4485 del 2018), invero, hanno affermato il principio secondo cui la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, introdotta sia ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur; soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi del Decreto Legislativo cit., articolo 14, la trattazione di quest’ultima dovra’ avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 dal professionista) ed, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande; qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli articoli 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’articolo 14;
4.3. l’ordinanza con la quale il tribunale ha ritenuto, per un verso, di essere competente sulla sola domanda avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avv. (OMISSIS) per l’attivita’ prestata nell’interesse dell’opponente, e, per altro verso, di non poter trattare con il rito sommario la domanda riconvenzionale con la quale la Stasi ha chiesto l’accertamento della responsabilita’ professionale del ricorrente, richiedendo la stessa un’articolata attivita’ istruttoria, ed ha, quindi, disposto che la trattazione di tale domanda, previa separazione, dovesse seguire le forme del rito ordinario a cognizione piena, ed ha provveduto, infine, alla sospensione della domanda di liquidazione dei compensi a fronte del carattere pregiudiziale di quella riconvenzionale, pacificamente concernente la responsabilita’ civile asseritamente sorta in capo al (OMISSIS) per la negligente esecuzione delle stesse prestazioni professionali per le quali ha chiesto la liquidazione dei compensi maturati, si sottrae, per l’effetto, ad ogni censura;
4.4. ne’ a tale conclusione osta l’argomento del ricorrente secondo cui il processo sospeso sarebbe, in realta’, quello pregiudicante e non quello pregiudicato, giacche’ l’accertamento della tardivita’ dell’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe determinato il formarsi del giudicato sull’accertamento del credito azionato in via monitoria e sul dedotto e deducibile nel giudizio di opposizione: lo stesso ricorrente, invero, riferisce che il decreto ingiuntivo e’ stato notificato il 3/5/2017 e che l’atto di opposizione e’ stato notificato il 12/6/2017; l’opposizione era, quindi, tempestiva alla stregua del principio, fissato da questa Corte nella sentenza n. 24069 del 2019, secondo cui l’opposizione ex articolo 645 c.p.c., avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, articolo 28, articolo 633 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, proposta con atto di citazione, anziche’ con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, e’ da reputare utilmente esperita qualora – com’e’, appunto, accaduto nel caso in esame – la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni, previsto dall’articolo 641 c.p.c., dal giorno della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, in effetti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorche’ erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, comma 1;
5. il ricorso dev’essere, quindi, rigettato;
6. le spese del presente giudizio sono rimesse al merito.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; spese al merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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