La novella del secondo comma dell’art. 133 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15298

La massima estrapolata:

La novella del secondo comma dell’art. 133 c.p.c. – secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. – è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria

Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15298

Data udienza 18 settembre 2019

Tag/parola chiave: Vendita – Preliminare – Ricorso per cassazione – Notifica a mezzo PEC – Notifica telematica all’avvocato – Ricevuta di consegna non generata – Notifica inesistente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3318/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentate p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4097/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/09/2019 del Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La societa’ Alimentari e Dolciumi s.a.s. adiva il Tribunale di Roma con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., per sentir pronunciare la risoluzione del contratto preliminare con cui i sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano impegnati ad acquistare da tale societa’ un immobile sito in (OMISSIS), nonche’ del contratto di comodato con cui, nelle more della stipula del rogito, gli stessi promissari acquirenti avevano ricevuto la detenzione dell’immobile.
La domanda della societa’ (OMISSIS) s.a.s., fondata sull’allegazione di plurimi adempimenti dei sig.ri (OMISSIS), veniva resistita da costoro, ma accolta dal Tribunale.
Avverso la sentenza del Tribunale i sigg.ri (OMISSIS) proponevano appello e la Corte di appello di Roma dichiarava il gravame inammissibile sul rilievo che esso era stato depositato solo il 23 marzo 2015, dopo l’esaurimento del termine, fissato dall’articolo 702 quater c.p.c. (di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c.). La Corte capitolina ha ancorato la decorrenza di detto termine alla data del 17 novembre 2014, nella quale l’ordinanza del Tribunale era stata comunicata a mezzo fax all’avvocato (OMISSIS), difensore costituito dei sig.ri (OMISSIS), a seguito del fallimento del tentativo di effettuare la medesima comunicazione a mezzo PEC per il malfunzionamento della casella di posta certificata di costui.
La sentenza della Corte d’appello di Roma e’ stata impugnata per cassazione dai sig.ri (OMISSIS) sulla scorta di tre motivi.
Preliminarmente i ricorrenti sottolineano che l’impugnata sentenza non e’ mai stata loro notificata (donde la tempestivita’ del ricorso, notificato nel rispetto del termine lungo ex articolo 327 c.p.c.) in quanto il tentativo di notifica di tale sentenza a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei due difensori dei sig.ri (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), asseritamente effettuato dalla controparte in data 1 luglio 2016, aveva avuto l’esito di “mancata consegna” e non era stato seguito ne’ dalla notifica a mezzo PEC all’altro difensore dei medesimi sig.ri (OMISSIS), avvocato (OMISSIS), ne’ dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario nella cancelleria del giudice a quo.
Con il primo motivo di ricorso – rubricato “error in procedendo nell’applicazione delle norme processuali in punto di decorrenza del termine breve per impugnare il provvedimento giudiziale; conseguente nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4” i ricorrenti assumono che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile nella fattispecie il termine breve per l’appello fissato dall’articolo 702 quater c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell’impugnata ordinanza, senza considerare che tale comunicazione non puo’ considerarsi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per effetto del disposto dell’ultimo periodo dell’articolo 133 c.p.c., comma 2 (“la comunicazione non e’ idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di cui all’articolo 325”), come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 14 del 2014.
Con il secondo motivo di impugnazione – rubricato “error in procedendo nella valutazione di avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha definito il primo grado di giudizio; conseguente nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4” – i ricorrenti deducono l’erroneita’ dell’impugnata sentenza laddove essa ritiene dimostrata la trasmissione dell’ordinanza di primo grado, a mezzo fax, presso lo studio del difensore dei (OMISSIS). In realta’, sostengono i ricorrenti, nel fascicolo di ufficio sarebbe conservata solo la copia della prima pagina del fax, nella quale e’ indicato come oggetto, unicamente, “scioglimento della riserva”. Conseguentemente, l’unica circostanza che potrebbe ritenersi provata, secondo i (OMISSIS), non sarebbe quella dell’avvenuta trasmissione del provvedimento, ma solo dell’avviso di scioglimento di riserva ad esso connessa.
Con il terzo motivo di ricorso – rubricato “error in procedendo per aver valutato il fax come mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare; conseguente nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4” – i ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare il fax mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, in quanto tale mezzo non assicurerebbe la certezza della trasmissione integrale del documento inviato.
La societa’ (OMISSIS) s.a.s. ha presentato controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso per essere stato il medesimo notificato dopo il decorso del termine breve per l’impugnazione decorrente dalla data del 1 luglio 2017, in cui la sentenza qui gravata sarebbe stata notificata a mezzo PEC all’indirizzo dell’avv. (OMISSIS), difensore degli odierni ricorrenti, estratto del pubblici elenchi.
La causa e’ stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 18 settembre 2019, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, perche’ la notifica dell’impugnata sentenza effettuata via PEC deve giudicarsi inesistente, non risultando essere stata generata la ricevuta di consegna. Al riguardo soccorre il principio che “in caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli articoli 137 c.p.c. e segg., e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 6, u.p., come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)” (Cass. n. 19397/18 Cass. n. 29851/19).
Passando all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
Il primo motivo deve essere rigettato. Questa Corte ha gia’ chiarito che la novella dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, operata con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 45, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c., e’ finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalita’ telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.
Detto orientamento, introdotto da Cass. 23526/14 con riferimento all’articolo 348 ter, e’ stato seguito da Cass. 7154/18 (in materia di reclamo alla corte di appello L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 58, contro la sentenza di primo grado nel rito Fornero), da Cass. 7154/18 (a contrario, in materia di ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa dalla corte di appello ex articolo 702 quater), da Cass. 134/19 (in materia di ricorso per cassazione L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 62, contro la sentenza di secondo grado nel rito Fornero) e costituisce indirizzo ormai consolidato che le ragioni dedotte dai ricorrenti non inducono a modificare.
Il secondo motivo e’ anch’esso da rigettare. Premesso che, ai fini della decorrenza del termine breve, la comunicazione deve essere integrale (Cass. n. 7401/17), nel caso di specie tale condizione risulta rispettata, in quanto nella prima pagina del fax conservata nel fascicolo di ufficio, esaminato da questa Corte in ragione delle natura processuale del vizio denunciato, risulta attestato che al biglietto di cancelleria, avente ad oggetto “scioglimento della riserva”, era unito un allegato e che le pagine complessivamente trasmessa a mezzo fax erano in numero di cinque.
Anche il terzo motivo di ricorso va disatteso. La comunicazione via fax, infatti, e’ prevista dell’articolo 136 c.p.c., comma 3; Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 8 (biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica) dispone che il cancelliere proceda ai sensi dell’articolo 136 c.p.c., detto comma 3, quando la notifica via PEC risulti impossibile per cause non imputabili al destinatario (se invece le cause sono imputabili al destinatario, il cancelliere procede alla comunicazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dello stesso articolo 16, comma 6, cfr. Cass. 33547/18). Procedendo via fax il cancelliere ha dunque scelto la soluzione di maggior tutela del destinatario, applicando la disciplina relativa alla ipotesi di impossibilita’ della notifica via PEC dipendente da cause non al medesimo imputabili. Il destinatario non ha dunque ragione di dolersi dalla comunicazione via fax, che, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ affermato essere idonea allo scopo di effettuare comunicazioni di cancelleria (cfr. Cass. n. 8013/13, ove si legge: “inapprezzabili, quindi, si mostrano le considerazioni contenute nel ricorso con le quali si pone in discussione, in generale, l’idoneita’ allo scopo dell’uso del telefax: una volta dimostrato l’inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario (corrispondenza che nella specie non e’ in discussione), e’ perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia percio’ avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, incombendo quindi sul medesimo dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione”).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.800, oltre Euro 200 per
esborsi e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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