Nel caso di risoluzione di un contratto di compravendita di un’automobile affetta da vizi

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 28 luglio 2020, n. 16077.

La massima estrapolata:

Nel caso di risoluzione di un contratto di compravendita di un’automobile affetta da vizi, occorre considerare, ai fini della determinazione del prezzo da restituire all’acquirente, l’utilizzo del veicolo fatto da quest’ultimo, così che non si configuri una disparità di trattamento con riferimento all’aspetto fondamentale della reciprocità degli effetti restitutori e in modo tale da evitare una indebita locupletazione dell’acquirente

Sentenza 28 luglio 2020, n. 16077

Data udienza 10 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Vendita – Risoluzione del contratto – Vizi della cosa – Risarcimento del danno – Eccezione di carenza di legittimazione passiva – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10171/18) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), quale socio accomandatario e legale rappresentante dell’ (OMISSIS) s.a.s., rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1116/2017, depositata il 13 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per il ricorrente, e (OMISSIS) (per delega), nell’interesse della controricorrente.

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2004 (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la s.a.s. (OMISSIS) chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato nel 2000, avente ad oggetto un’automobile marca Mitsubishi (modello Pajero), siccome la stessa presentava dei vizi che la rendevano inidonea all’uso, cosi’ come riscontrati con accertamento tecnico preventivo del luglio 2003, nonche’ la condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la predetta convenuta, la quale instava per essere autorizzata a chiamare in giudizio la (OMISSIS) s.r.l., quale importatrice del citato veicolo al fine di essere garantita per le eventuali conseguenze pregiudizievoli dipendenti dall’accoglimento della proposta domanda, invocando, in ogni caso, il rigetto di quest’ultima.
Autorizzata la chiesta chiamata, la (OMISSIS) s.r.l. si costituiva anch’essa in giudizio, chiedendo la reiezione sia della domanda principale che di quella di manleva.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 723/2013 (pubblicata il 4 aprile 2013), accoglieva la domanda del (OMISSIS) e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di vendita dedotto in giudizio, condannando la convenuta alla restituzione della somma di Euro 32.795,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; accoglieva, altresi’, la formulata domanda di manleva e, pertanto, condannava la (OMISSIS) s.r.l. al risarcimento del danno mediante il pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma come innanzi quantificata dalla data di acquisto dei veicolo, regolando, poi, le complessive spese giudiziali.
2. Interposto appello da parte di (OMISSIS) nella predetta qualita’, al quale resistevano il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (che, a sua volta, formulava appello incidentale), la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 1116/2017 (depositata il 13 novembre 2017), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale e, in riforma dell’impugnata pronuncia, respingeva la domanda di manleva, revocando, per l’effetto, la condanna della (OMISSIS) s.p.a. di pagamento degli interessi annui nella misura del 3% sulla somma di Euro 32.795,01 dal 12 agosto 2000, nonche’ quella consistita nella rifusione delle spese di primo grado in favore dell’attore.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte messinese osservava, in particolare, come non potesse dubitarsi della sussistenza del difetto lamentato dal (OMISSIS) che, come tale, aveva inciso sulla regolare marcia dei veicolo, cosi’ determinandone l’inidoneita’ al regolare uso cui era destinato, donde la configurazione delle condizioni per dichiarare l’invocata risoluzione del contratto, al cui accoglimento non ostava l’utilizzazione prolungata dell’autovettura da parte dello stesso (OMISSIS), in dipendenza del protrarsi della lite tra le parti, della quale era stata disposta legittimamente la restituzione (come espressamente emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, che aveva omesso – per mera dimenticanza – di riportare detta statuizione accessoria anche nel dispositivo).
3. Il (OMISSIS), nella dedotta qualita’, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la suddetta sentenza di appello.
La (OMISSIS) s.p.a. si e’ costituita con controricorso, mentre l’altro intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava previa formulazione di apposita proposta – per le forme di cui al procedimento previsto dall’articolo 380-bis c.p.c., ma, all’esito dell’adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunita’ di rimetterne la discussione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha – pur ponendo riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – denunciato la violazione dell’articolo 112 c.p.c., avuto riguardo all’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza circa la gravita’ dell’inadempimento allo stesso accollato in relazione all’articolo 1455 c.c..
3. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto – in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 1490 e 1492 c.c., nella parte in cui con la sentenza di appello era stata confermata la dichiarazione di risoluzione del contratto e, nell’individuare gli effetti conseguiti a carico delle parti, era stata disposta l’integrale restituzione del prezzo dell’automobile affetta dagli accertati vizi, ordinandosi, di contro, all’acquirente di restituire il veicolo nello stato in cui trovavasi al momento della pronuncia, motivando tale decisione sul punto con il fatto che “il protrarsi della lite tra le parti” non poteva incidere sull’effetto restitutorio, cosi’ venendosi a configurare – secondo la prospettazione di esso ricorrente – una disparita’ di trattamento con riferimento all’aspetto fondamentale della reciprocita’ degli effetti restitutori.
4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato – in virtu’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla disposta restituzione dell’autovettura.
5. Rileva il collegio che il primo motivo e’ infondato e deve essere, percio’, rigettato.
Al di la’ della circostanza che il ricorrente non ha riprodotto specificamente il motivo di appello con il quale l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sarebbe stata proposta, non sussiste la dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c.. Infatti, nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio – piu’ volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 20311/2011 e Cass. n. 24155/2017) – secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: questa ipotesi non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto – come nel caso in discorso, con riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva – quando la richiesta avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
6. La seconda censura e’ propriamente inammissibile siccome prospettata ponendo riferimento alla vecchia formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (“ratione temporis” non piu’ applicabile nel caso di specie).
E’, invero, ormai pacifico che la riformulazione del citato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, onde e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Si e’, al tal proposito, precisato che detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni/inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), tutte evenienze che non sono venute a configurarsi rispetto alla motivazione adottata dalla Corte territoriale.
E’ appena il caso, peraltro, di rilevare che – quand’anche si volesse far rifluire la formulata doglianza nell’alveo dell’omesso esame di un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti – la Corte di appello, nell’esaminare la vicenda contrattuale, ha implicitamente ravvisato la sussistenza della gravita’ dell’inadempimento in capo al ricorrente nel consegnare al (OMISSIS) un veicolo affetto da vizi (specificamente indicati a pag. 4 dell’impugnata sentenza e riferibili alla “perdita di tenuta nell’innesto della quarta marcia”), tale da renderlo inidoneo al suo regolare uso e da costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.
7. Ritiene, invece, il collegio che risultano fondati il terzo e quarto motivo, i quali, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente (precisandosi che il quarto, pur facendo riferimento all’antecedente formulazione del n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., e’ chiaramente inteso a far valere un vizio di omesso esame del fatto decisivo riconducibile alla mancata valutazione di tutti gli effetti retroattivi conseguenti alla dichiarata risoluzione della vendita del veicolo).
In particolare si osserva che, pur avendo il ricorrente prospettato – con il terzo motivo – formalmente (nell’intitolazione) la sola violazione degli articoli 1490 e 1492 c.c., risulta evidente – dal suo svolgimento logico-argomentativo – che lo stesso, correlandone la relativa deduzione al citato articolo 1492 c.c., ha inteso denunciare anche la violazione degli articoli 1453 e 1458 c.c. (a cui pure si richiama esplicitamente nello sviluppo della doglianza) con riferimento agli effetti dipendenti dalla dichiarazione della risoluzione contrattuale, avuto specificamente riguardo alla retroattivita’ di tali effetti e al rispetto della reciproca equivalenza – ritenuta necessaria – dei medesimi nei confronti di entrambe le parti.
In termini giuridici piu’ specifici, il ricorrente ha voluto evidenziare che – per effetto della mancata applicazione, da parte del giudice di appello, di tutte le conseguenze derivanti dall’efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione si era venuta a concretizzare, nel caso di specie, un’indebita locupletazione in favore del (OMISSIS) (acquirente dell’automobile), il quale, pur avendo continuato a circolare per vari anni con il veicolo acquistato, ancorche’ risultato poi affetto dagli accertati vizi (che, pero’, non ne avevano del tutto impedito l’uso), aveva visto riconoscersi la restituzione dell’intero prezzo come corrisposto al momento dell’acquisto, a cui era stato correlato il relativo ordine di restituzione del veicolo stesso, senza, tuttavia, che fosse stata computata – in difetto della consegna spontanea del (OMISSIS) al momento dell’introduzione della causa – la relativa svalutazione del suo valore per effetto dell’utilizzazione fattane successivamente all’acquisto, non potendo ritenersi come valida giustificazione, sul piano giuridico, per il mancato riconoscimento di una riduzione del prezzo da restituire (proporzionalmente alla perdita di valore risentita dall’automobile per effetto della prosecuzione del suo uso per un successivo notevole intervallo temporale dal momento della individuazione dei vizi), la mera protrazione della lite fra le parti, come invece rilevato dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza.
A tal riguardo, va rimarcato che, pur non essendo necessaria l’esplicita richiesta per l’ottenimento della restituzione del bene oggetto di compravendita qualora sia stata invocata dalla controparte la risoluzione contrattuale (cfr. Cass. 2566/2003), occorre, quanto alla valutazione globale dell’effetto restitutorio, che la riconsegna del bene con il computo della perdita di valore per l’utilizzazione comunque fattane fino alla pronuncia risolutoria – e, quindi, il riconoscimento di un effetto compensativo di quest’ultima (con la possibile riduzione del prezzo da restituire) – venga richiesta espressamente da parte della venditrice.
A tale onere ha provveduto l’attuale ricorrente che aveva chiesto, fin dall’introduzione del giudizio ed in dipendenza dell’instaurata avversa azione di risoluzione (ove accolta), di dover essere tenuto – in funzione compensativa ed affinche’ venisse garantita la reciprocita’, in senso riequilibrativo, degli effetti ripristinatori – a restituire una somma inferiore rispetto al prezzo in origine pagato dall’acquirente e cio’ per effetto della perdita di valore subi’ta dal veicolo oggetto della compravendita, siccome non prontamente consegnato (a seguito dell’esercizio della suddetta azione) dall’acquirente, avendo, anzi, quest’ultimo continuato ad utilizzarlo (malgrado la presenza dei vizi accertati).
Tanto emerge anche dall’illustrazione delle ragioni di doglianza riproposte in appello come riportate specificamente pure nel ricorso per cassazione nell’articolazione del terzo e quarto motivo in esame.
Cio’ chiarito ai fini dell’inquadramento delle questioni poste con i motivi appena citati, osserva il collegio che, da un punto di vista generale, nei contratti a prestazioni corrispettive, l’effetto retroattivo della sentenza costitutiva di risoluzione per inadempimento previsto dall’articolo 1458 c.c., comma 1, implicando il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali gia’ eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta. Pertanto, la pronuncia – a cui detto effetto e’ tipicamente connesso – spiega, da un lato, un’efficacia liberatoria ex nunc, rispetto alle prestazioni ancora (eventualmente) da eseguire, e, dall’altro lato, un’efficacia recuperatoria ex tunc, con riguardo alle prestazioni gia’ realizzate.
Orbene, sulla scorta di tale premessa, va posto in risalto che anche l’azione redibitoria prevista dall’articolo 1492 c.c., in tema di vendita, esercitabile nei casi indicati dal precedente articolo 1490 c.c. (ovvero in presenza di vizi che rendano la cosa venduta inidonea all’uso a cui e’ destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore), e’ riconducibile allo schema generale della risoluzione contrattuale con la conseguente produzione degli effetti restitutori ex tunc, cosi’ come contemplati dall’articolo 1493 c.c..
Questa impostazione implica che – per effetto dell’operativita’ del nesso sinallagmatico del contratto di vendita – anche la parte adempiente che, pur corrispondendo il prezzo convenuto, abbia poi scoperto la presenza di vizi afferenti il bene acquistato ed optato per l’esercizio dell’azione redibitoria (anziche’ per la c.d. quanti minoris), ottenendo la restituzione dell’intero prezzo pagato, e’ tenuta all’obbligo di riconsegna della cosa, in modo tale, tuttavia, da assicurare all’altra parte (la venditrice) il recupero di una condizione economica che risulti idonea a garantire, in termini di effettivita’ e di reciprocita’, la preservazione dell’equilibrio originario delle prestazioni caratterizzate da un nesso di corrispettivita’, al fine di evitare un trattamento discriminatorio, sul piano oggettivo, fra le parti in causa (cfr., per riferimenti, Cass. n. 7470/2001 e Cass. n. 12468/2004).
Sulla scorta dell’indiscutibilita’ di tale principio occorre, allora, verificare quale soluzione sia idonea a garantire la suddetta effettiva reciprocita’ qualora, a seguito dell’esperimento positivo dell’azione redibitoria, all’acquirente sia riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione per intero del prezzo pagato,mentre il venditore, pur spettandogli il diritto a ricevere la cosa in restituzione (come stabilisce dell’articolo 1493 c.c., comma 2), se non perita, si veda costretto a conseguire tale prestazione restitutoria senza che, all’atto dell’introduzione del giudizio, la cosa viziata non sia stata messa a sua disposizione o non sia stata custodita dall’acquirente nella condizione esistente al momento dell’inizio del giudizio (v. Cass. n. 443/1991) ed, invece, sia stata ulteriormente utilizzata – pur in presenza degli accertati vizi (evidentemente non del tutto impeditivi della protrazione del suo uso) – dallo stesso compratore per un tempo estremamente apprezzabile, anche nel corso e fino alla definizione del giudizio stesso (come, in realta’, verificatosi nel caso in questione, laddove l’automobile compravenduta aveva continuato a circolare per svariati anni, percorrendo ulteriori migliaia di chilometri ed esponendosi ad un processo di usura fisiologica da comportare una progressiva perdita di valore fino, quasi, a nullificarsi).
Appare evidente al collegio che, in tal caso ed in applicazione degli effetti restitutori propriamente riconducibili alla pronuncia costitutiva di risoluzione, il giudice di appello, nel riconoscere – con la sentenza qui impugnata – al (OMISSIS), quale acquirente agente con l’azione redibitoria, il diritto all’ottenimento della restituzione dell’intero importo pagato per l’acquisto di un’automobile nuova (comprensivo di interessi dalla domanda al soddisfo) disponendo la mera restituzione del veicolo, non abbia preso in considerazione la circostanza della protrazione della sua successiva utilizzazione per un notevole tempo e, quindi, della sua fisiologica perdita di valore man mano crescente, cosi’ mancando di farsi carico, pur in presenza di apposita richiesta della parte venditrice, di valutare la produzione di un’indebita locupletazione a favore dell’acquirente (valorizzando anche i principi dettati dagli articoli 2037 e 2041 c.c.) e, quindi, di verificare – con riguardo all’applicazione dell’articolo 1458 c.c., in correlazione con gli articoli 1492 e 1493 c.c. – la sussistenza dei presupposti (con riferimento all’accertato svolgimento della vicenda fattuale esaminata) per garantire l’equilibrio, discendente dall’originario nesso sinallagmatico contrattuale, anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti.
Sul punto, per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie, si prospetta valorizzabile – a titolo di supporto ermeneutico e logico-sistematico anche il disposto dell’articolo 130 del c.d. “codice del consumo” (Decreto Legislativo n. 206 del 2005 e succ. modif. e integr.), il quale, al comma 8, sancisce che nella determinazione della somma da restituire si deve tener conto dell’uso del bene fatto dal compratore.
8. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, vanno accolti il terzo e quarto motivo del ricorso, con la conseguente relativa cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’, si uniformera’ – con riferimento alla rilevata violazione di legge di cui al terzo motivo – al seguente principio di diritto:
“In virtu’ dell’operativita’ del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell’articolo 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l’articolo 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un’autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell’uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l’equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un’illegittima locupletazione dell’acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorche’ accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso e rigetta i primi due; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *