Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14895.
Massima estrapolata:
Nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 648 cod. pen., nè quella di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità.
Sentenza 13 maggio 2020, n. 14895
Data udienza 18 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Contraffazione – Di documenti di identità – Ricettazione di moduli in bianco – Riconoscimento dell’attenuante della lieve entità – Ricorso per Cassazione del P.M. – Avverso il riconoscimento dell’attenuante – Illegittima applicazione – Sussistenza – Ratio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VERGA Giovanna – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2019 del TRIBUNALE di BERGAMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PEDICINI ETTORE, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
Il difensore presente avv. (OMISSIS) chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia accertava la responsabilita’ delle imputate per i reati di contraffazione di documenti di identita’ rispettivamente detenuti e, in concorso per la ricettazione dei moduli in bianco di tali documenti. In relazione al delitto di ricettazione veniva riconosciuta l’attenuante della lieve entita’.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia che deduceva violazione di legge in ordine al riconoscimento della attenuante che nel caso di specie non poteva essere riconosciuta considerato che il fatto non poteva considerarsi lieve dato che la ricettazione dei moduli in bianco relativi alle carte di identita’ era funzionale alla contraffazione di documenti e dunque alla dissimulazione dell’identita’ per finalita’ illecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1.Si premette che il ricorso e’ nei confronti di sentenza “inappellabile per il pubblico ministero” (dato che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 ha eliminato in capo alla parte pubblica il potere di appellare la sentenza sulla sanzione).
Resta tuttavia immutato il diritto del pubblico ministero di contestare il trattamento sanzionatorio attraverso il ricorso per cassazione diritto tutelato in via generale dall’articolo 606 c.p.p., comma 2 e articolo 608 c.p.p.. Si rileva inoltre che trattandosi di ricorso “diretto” avverso sentenza inappellabile lo stesso puo’ essere avanzato in relazione a tutti i vizi descritti dall’articolo 606 c.p.p. dunque anche con riguardo al vizio di motivazione (diversamente nel caso di ricorso per saltum la ricorribilita’ e’ limitata alla violazione di legge).
1.2. Tanto premesso si ritiene che la valutazione in ordine alla lieve entita’ della ricettazione contestata la sentenza impugnata debba essere annullata.
Il tribunale deduce infatti la limitata portata offensiva della condotta dal minimo valore economico del bene (moduli di carta per documenti): invero il disvalore della ricettazione di moduli in bianco deve essere valutato in relazione all’utilizzo che e’ possibile farne in astratto e che se ne fa in concreto; cosi’ in relazione al caso, assonante, della ricettazione dei moduli degli assegni e’ stato infatti deciso non e’ configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’ con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiche’ il valore da considerare per la valutazione del danno non e’ quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilita’ (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015 – dep. 05/06/2015, Dicecca e altro, Rv. 264115; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 – dep. 26/09/2007, Ruggiero, Rv. 236914).
1.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento alla valutazione relativa al riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 648 c.p., comma 2; tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 623 c.p.p., lettera d) il rinvio deve essere effettuato al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della circostanza attenuante di cui al capoverso dell’articolo 648 c.p. con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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